1. Non sono ammessi a sovvenzione:
a) i richiedenti che non dimostrano di avere svolto almeno un anno di attività;
b) i richiedenti con meno di 20 soci o di 20 persone che partecipano con continuità alle iniziative organizzate per le società sportive;
c) le domande che non sono state perfezionate entro il termine fissato dall’Ufficio provinciale Sport nella lettera di formale richiesta di integrazione di dati o documenti mancanti;
d) le sezioni di organizzazioni polisportive, se non sono autonome né finanziariamente né giuridicamente;
e) i soggetti che non dichiarano di disporre di un adeguato autofinanziamento;
f) le associazioni la cui attività prevalente consiste nell’offerta di corsi o servizi.