1. Le domande devono essere redatte sugli appositi moduli predisposti dall’Ufficio provinciale Sport e presentate con la relativa documentazione allo stesso Ufficio.
2. Le domande devono essere presentate, a pena di esclusione, entro il 31 gennaio di ogni anno, escluse le domande presentate per le iniziative di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), numeri 7, 7/bis e 8, e lettera b), numero 1, della legge provinciale 16 ottobre 1990, n. 19, e successive modifiche, nonché di cui alla legge provinciale 25 novembre 1987, n. 29. Nel caso di inoltro della domanda tramite servizio postale fa fede la data del timbro di spedizione.