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a) Decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2021, n. 11)
Regolamento di esecuzione in materia di locali e luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento

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Servizio di vigilanza antincendio dei vigili del fuoco

1. Il servizio di vigilanza antincendio è gestito dai vigili del fuoco competenti a livello locale ed è finalizzato al completamento delle misure di sicurezza peculiari dell’attività di prevenzione incendi, a prevenire situazioni di rischio e ad assicurare l’immediato intervento con persone e mezzi tecnici dei vigili del fuoco nel caso si verifichi un evento dannoso.

2. L’entità del servizio di vigilanza è stabilita dal tecnico su proposta dei vigili del fuoco competenti per territorio. Le relative prescrizioni sono comunicate ai vigili del fuoco e agli interessati.

3. In ogni caso l’entità minima dei servizi non potrà essere inferiore a quanto di seguito previsto:

  1. tendostrutture con capienza superiore a 500 posti: 2 unità fino a 1.000 posti, da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 500 posti o frazione;
  2. teatri al chiuso con capienza superiore a 500 posti e teatri all’aperto con capienza superiore a 2.000 posti:
    1. area platea: 1 unità fino a 1.000 posti, da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 500 posti o frazione;
    2. area scena: 1 unità per palcoscenico fino a 200 m2; 2 unità per palcoscenico oltre 200 m2 e/o per palcoscenico dotato di impianti e attrezzature a tecnologia complessa;
    3. galleria: 1 unità per ogni galleria;
    4. palchi: 1 unità ogni 3 ordini di palchi;
  3. sale pubbliche di audizione in cui si tengono conferenze, concerti e simili con capienza superiore a 1.000 posti: 2 unità fino a 2.000 posti, da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 1.000 posti o frazione;
  4. impianti sportivi all’aperto con capienza superiore a 10.000 posti, anche quando occasionalmente utilizzati per manifestazioni non sportive: 4 unità fino a 15.000 posti, da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 4.000 posti o frazione;
  5. impianti sportivi al chiuso con capienza superiore a 4.000 posti, anche quando occasionalmente utilizzati per manifestazioni non sportive: 4 unità fino a 5.000 posti, da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 1.500 posti o frazione;
  6. edifici e locali con superficie lorda superiore a 2.000 m2, nei quali si svolgono, anche occasionalmente, mostre o esposizioni: 2 unità fino a 4.000 m2, da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 2.000 m2 o frazione;
  7. fiere e quartieri fieristici con superficie lorda superiore a 4.000 m2, se al chiuso, e a 10.000 m2, se all’aperto: 4 unità fino a 20.000 m2 di area espositiva utilizzata, comprensiva degli spazi all’aperto, da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 10.000 m2 o frazione;
  8. locali con capienza superiore a 1.500 persone in cui si svolgono trattenimenti danzanti: 2 unità fino a una capienza di 2.000 persone, da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 1.000 persone o frazione;
  9. luoghi e aree all’aperto, pubblici o aperti al pubblico, in cui occasionalmente si svolgono attività di spettacolo o trattenimento con afflusso di oltre 10.000 persone: 4 unità fino a 15.000 persone, da incrementare di 1 unità ogni ulteriori 4.000 persone o frazione.

4. Nel caso in cui il tecnico ritenga necessario disporre l’impiego di automezzi antincendio, il servizio dovrà essere potenziato con una unità di personale per ogni automezzo.

5. Sul posto deve essere messa a disposizione dei vigili del fuoco la documentazione da cui risultano la capienza autorizzata, l’eventuale necessità di incrementare le unità di servizio di vigilanza nonché le eventuali prescrizioni o limitazioni impartite dall’autorità concedente l’autorizzazione allo svolgimento dello spettacolo o del trattenimento. Inoltre, dovrà essere messa a disposizione la planimetria generale riportante dove sono ubicati:

  1. i mezzi antincendio fissi e mobili;
  2. le vie di esodo, come corridoi, scale, uscite verso l’esterno;
  3. le luci di sicurezza;
  4. il quadro elettrico generale;
  5. i locali di pertinenza, con indicazione della relativa destinazione d’uso.

6. Prima dell’inizio dello spettacolo o del trattenimento i vigili del fuoco di servizio ispezionano il locale o il luogo e controllano l’efficienza degli impianti e dei mezzi di protezione antincendio, nonché la funzionalità delle vie di esodo. Se vengono riscontrate inosservanze alle prescrizioni della normativa vigente e a quelle di esercizio imposte dal tecnico, che non siano eliminabili prima dell’inizio dello spettacolo o del trattenimento, il responsabile del servizio di vigilanza ne informa l’autorità di pubblica sicurezza per l’eventuale adozione dei provvedimenti di competenza.

7. Durante lo svolgimento dello spettacolo o del trattenimento, i vigili del fuoco incaricati del servizio fanno osservare le prescrizioni di esercizio finalizzate alla sicurezza antincendio.

8. Al termine dello spettacolo o del trattenimento i vigili del fuoco incaricati del servizio sostano in loco per il tempo necessario allo sfollamento del pubblico, ispezionando quindi il locale, il luogo e le aree di pertinenza al fine di accertare che non siano intervenute alterazioni delle condizioni di sicurezza preesistenti.

9. Prima di lasciare il locale o il luogo dello spettacolo o del trattenimento il responsabile del servizio redige un rapporto sui controlli effettuati e ne informa il gestore ovvero l’organizzatore.

1)
Pubblicato nel supplemento 3 al B.U. 28 gennaio 2021, n. 4.
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