1. Per la concessione del contributo o del mutuo si considerano inoltre i seguenti criteri generali:
a) se l'impianto è necessario per la pratica sportiva della popolazione della zona o della località interessata;
b) se l’impianto è conforme alle esigenze funzionali tecnico-sportive;
c) se sussista la possibilità di utilizzare l’impianto per le attività sportivo-ricreative e sportivo-sanitarie di persone con disabilità;
d) condizioni climatiche;
e) raggiungibilità degli impianti sportivi;
f) solidità finanziaria del richiedente;
g) urgenza e necessità in rapporto agli interessi generali della collettività;
h) sostenibilità ecologica e compatibilità ambientale dell’impianto.
2. I comuni possono cedere il contributo ad un soggetto di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge provinciale 16 ottobre 1990, n. 19 e successive modifiche, se tale soggetto è stato incaricato della realizzazione del progetto di costruzione sulla base di una convenzione.