1. Le agevolazioni non possono superare l’80 per cento della spesa ammessa e rendicontabile.
2. In deroga al comma 1, per le agevolazioni per i soli progetti infrastrutturali sportivi collegati allo svolgimento dei Giochi olimpici invernali 2026 in Alto Adige il limite massimo previsto è pari al 100 per cento della spesa ammessa e rendicontabile.