(1) L'Assemblea può destinare dei dividendi alla rimunerazione delle quote sociali, che in nessun caso possono superare il limite consentito dalla legge vigente. Qualsiasi altra rimunerazione delle quote sociali è interdetta.
(2) Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questa destinata almeno il trenta percento dell'utile netto annuale risultante dal bilancio.
(3) Il residuo rimanente dopo un'eventuale rimunerazione delle quote sociali e la destinazione ad altri fondi deve essere destinato al sostegno degli associati.
(4) Ai sensi dell'articolo 8 della legge 59/1992 la quota dell'utile annuale di bilancio prevista dalla legge deve essere corrisposta al fondo di mutualità per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo.
(5) Eventuali perdite di esercizio vengono imputate al fondo di riserva.
(6) In caso di esaurimento delle riserve, le perdite saranno imputate nell'ordine ai fondi di cui alle lettere c), d), e) dell'articolo 4.
(7) Durante la vita della Cooperativa non possono essere distribuite tra i soci nè le riserve legali nè quelle facoltative.