1. L’ufficio provinciale competente incarica un esperto/un’esperta indipendente di effettuare una valutazione della relazione presentata dal concessionario uscente.
2. In relazione all’incarico ricevuto l’esperto/esperta indipendente non deve trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi ai sensi della normativa anticorruzione vigente.
3. L’esperto/esperta indipendente cui è affidato l’incarico valuta l’adeguatezza della relazione presentata relativamente ai seguenti parametri:
a) completezza, trasparenza dell’esposizione e adozione di metodi corretti;
b) correttezza e completezza dell’elenco delle singole parti dell’impianto, nonché correttezza e adeguatezza della loro classificazione ai sensi degli articoli 5 e 6;
c) adeguatezza degli indennizzi stabiliti per le singole parti dell’impianto e della loro determinazione nonché dell’indennizzo complessivo;
d) correttezza dello stato documentato, età delle singole parti dell’impianto e durata residua di ammortamento degli investimenti, nonché completezza degli elaborati presentati.