1. In caso di concessione di contributi superiori a 24.999,00 euro, su richiesta del beneficiario e dietro presentazione di fatture non quietanzate pari almeno all’importo dell’anticipo richiesto, possono essere concessi anticipi fino al 50 per cento dell'ammontare del contributo.
2. In caso di contributo superiore a 149.999,00 euro, su richiesta del beneficiario e dietro presentazione della documentazione di cui al comma 1, può essere concesso un ulteriore anticipo fino al 30 per cento dell'ammontare del contributo.
3. Nel caso di erogazione di anticipi, il beneficiario deve procedere all’effettuazione del rendiconto dell’anticipo entro il 30 aprile dell’anno successivo, attenendosi alle prescrizioni relative al rendiconto di cui all’articolo 60.