1. Composizione, finalità e compiti della Consulta sono fissati dall’art. 12 della legge provinciale del 17.5.2013, n. 8 e successive modifiche.
2. In base alla citata legge la Consulta ha i seguenti compiti:
a) sottopone alla Giunta provinciale proposte di adeguamento della normativa provinciale alle nuove esigenze del settore famiglia;
b) elabora proposte per il sostegno e la promozione della famiglia;
c) esprime pareri e raccomandazioni;
d) può esprimere prese di posizione su tematiche rilevanti per la famiglia.
3. Oltre a questi la Consulta può svolgere ulteriori compiti che siano in accordo con le finalità della stessa previste dalla legge.
4. Per garantire l’attività di consulenza della Consulta,
a) la Giunta e l’Amministrazione provinciale forniscono attivamente ed nei tempi adeguati le informazioni e i documenti necessari;
b) viene organizzato una volta all’anno un incontro con la Giunta provinciale;
c) essa può essere ascoltata direttamente dalla Giunta provinciale e dal Consiglio provinciale.