(1) Qualora in un ambito territoriale si determini una carenza di assistenza dovuta a mancanza di medici in grado di acquisire le scelte disponibili, il Comprensorio, sentito il Comitato consultivo di cui all'articolo 9, può conferire un incarico temporaneo ad un medico applicando i criteri per la formazione delle graduatorie locali di cui all'articolo 15, comma 6.
(2) Tale incarico, di durata non superiore a sei mesi rinnovabili, cessa nel momento in cui viene insediato il medico avente diritto. Al medico di cui al presente comma sono corrisposti, per gli utenti che viene incaricato di assistere, i compensi in base alla propria anzianità di laurea di cui all'articolo 42.
(3) In caso di decesso del medico convenzionato, il suo sostituto può proseguire l'attività nei confronti degli assistiti già in carico al medico deceduto, percependo i compensi di cui al comma precedente fino all'inserimento del medico avente diritto.