(1) La vigilanza e il controllo sull’applicazione del presente regolamento sono esercitati, secondo le rispettive competenze di merito e territoriali, dagli ufficiali o agenti della forza pubblica, dal personale del corpo permanente dei vigili del fuoco, dal presidente della commissione provinciale per i pubblici spettacoli o da un membro da lui delegato, dal tecnico e dai funzionari dell’unità organizzativa provinciale competente per la prevenzione incendi.