1. Il concessionario uscente trasmette all’Ufficio competente, non prima di due anni e al più tardi un anno prima della scadenza della concessione, una relazione sul valore residuo delle singole parti dell’impianto (di seguito denominata “relazione”).
2. I costi per la redazione della relazione sono a carico del concessionario uscente.
3. Qualora il concessionario uscente non trasmetta all’ufficio competente la relazione completa entro i termini di cui al comma 1, l’ufficio incarica, a spese del concessionario uscente, un esperto/un’esperta indipendente di redigere la relazione.