(1) I medici di medicina generale sono tenuti a prestare la propria opera in regime di assistenza diretta solo nei confronti degli assistiti che li hanno preventivamente scelti.
(2) I medici, tuttavia, prestano la propria opera in favore di cittadini che necessitino dell'assistenza medica per inderogabili prestazioni sanitarie.
(3) Le visite di cui al comma 2, richieste nella normale fascia oraria di attività convenzionata e cioè dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e dalle ore 8.00 alle ore 10.00 dei prefestivi infrasettimanali, sono compensate direttamente dall'assistito con le seguenti tariffe omnicomprensive:
- - visita ambulatoriale: fino a Euro 40,00
- - visita domiciliare: fino a Euro 60,00
- - Eventuali visite richieste nella fascia oraria compresa tra le ore 20.00 e le ore 8.00 sono compensate direttamente dall' assistito a tariffa massima di Euro 80,00.
(4) E` fatto obbligo al medico informare l'assistito preventivamente degli oneri a suo carico e delle eventuali alternative.
(5) Eventuali visite relative a cittadini in età pediatrica residenti in Provincia di Bolzano e non in carico al medico di medicina generale, sono compensate direttamente dall'assistito con le tariffe previste dal comma 3, se richieste dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e dalle ore 8.00 alle ore 10.00 dei prefestivi infrasettimanali, e con la tariffa di Euro 65,00 se richieste nelle rimanenti fasce orarie.
(6) Le eventuali prestazioni aggiuntive di cui all'allegato B, erogate ai cittadini indicati nel comma 2 e 5, vengono notulate dal medico al Comprensorio.
(7) Le tariffe di cui al presente articolo trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2008.
(8) In deroga a quanto previsto dal terzo comma del presente articolo, ai sensi delle vigenti norme, il cittadino straniero che esibisce la tessera europea assicurazione malattia usufruisce delle prestazioni previste dal Servizio sanitario provinciale con le modalità stabilite ai successivi commi 9, 10 e 11.
(9) In tal caso il medico notula al Comprensorio di iscrizione le anzidette prestazioni, annotando gli estremi della tessera europea assicurazione malattia, i dati anagrafici dell'avente diritto e il tipo di prestazione effettuata, secondo le modalità impartite dal Comprensorio.
(10) Ove non in funzione il servizio di guardia turistica, oltre alle eventuali prestazioni aggiuntive di cui all'allegato B, al medico sono riconosciuti i seguenti compensi:
- - Euro 40,00 per le visite ambulatoriali ed Euro 60,00 per le visite domiciliari;
- - Euro 80,00 per le visite richieste nella fascia oraria compresa tra le ore 20.00 e le ore 8.00.
(11) Ove in funzione il servizio di guardia turistica, eventuali prestazioni richieste durante la normale fascia oraria di attività convenzionata o durante l'orario di servizio della continuità assistenziale, verranno compensate direttamente dall'assistito a tariffa libero professionale, così come qualunque prestazione richiesta senza poter esibire il prescritto documento comprovante il diritto all'assistenza sanitaria a carico del Servizio Sanitario pubblico.
(12) Il medico è tenuto a utilizzare il modello prescrizione-proposta, indicando tutti i dati anagrafici necessari per l'identificazione dell'assistito.