(1) Oltre alla medicina di gruppo è prevista la medicina in rete, per la quale valgono le stesse condizioni previste per la medicina di gruppo, ad eccezione delle condizioni indicate nelle lettere d) ed e) dell'articolo 35.
(2) La medicina in rete si caratterizza per:
(3) I compensi relativi alla medicina in rete sono corrisposti nella misura e nei tempi di cui all'articolo 42, comma 5, lettera h).