1. Non sono ammissibili le seguenti spese:
a) premi per lotterie;
b) offerte ed altri contributi di solidarietà;
c) spese di rappresentanza;
d) ammontare dell’IVA detraibile;
e) interessi passivi;
f) disavanzo d’esercizio degli anni precedenti;
g) ammortamenti;
h) accantonamenti per acquisti futuri;
i) interessi di mora e contravvenzioni;
j) acquisto di beni destinati alla rivendita;
k) spese non direttamente inerenti alla destinazione dell’agevolazione;
l) spese non sufficientemente giustificate e rendicontate;
m) spese non effettivamente sostenute e spese fittizie o che non consistono in uscite vere e proprie.
2. Gli stipendi, i compensi e i rimborsi possono essere riconosciuti fino all’ammontare massimo vigente per l’Amministrazione provinciale.
3. I compensi e i rimborsi per vitto, alloggio e viaggio ai relatori sono riconosciuti fino alla tariffa massima vigente per l’Amministrazione provinciale.