1. Per assicurare un efficiente svolgimento delle attività della Consulta, possono essere costituiti gruppi di lavoro permanenti o temporanei. A questi possono appartenere anche i componenti supplenti.
2. La creazione ed i compiti dei gruppi di lavoro vengono determinati dalla Consulta con proprio voto.
3. In seno a ciascun gruppo di lavoro viene nominato/a un coordinatore/una coordinatrice, il/la quale cura l’ordinato svolgimento ed i risultati dei lavori. Il coordinatore/la coordinatrice deve essere un componente effettivo della Consulta.
4. La partecipazione a tali gruppi di lavoro di persone appartenenti all’amministrazione provinciale o di rappresentanti di gruppi di interesse oppure esperti esterni viene concordato tra il/la Presidente e i dirigenti delle unità organizzative interessate.
5. Per sostenere i gruppi di lavoro nell’elaborazione di temi, questi possono richiedere informazioni agli uffici provin ciali rispettivi.
6. I gruppi di lavoro possono accompagnare, nel senso di una leale collaborazione, la predisposizione di provvedimenti amministrativi. Non possono però sostituirsi all’attività istituzionale propria dell’amministrazione.