(1) L’Azienda Sanitaria garantisce continuità nell’esercizio delle funzioni e attribuzioni previste per le aziende sanitarie dalla normativa vigente e dal piano sanitario provinciale.
(2) Fino all’adozione del nuovo atto aziendale e all’emanazione dei provvedimenti e atti regolamentari necessari per l’adeguamento alle disposizioni della presente legge si continuano ad applicare, compatibilmente con le norme della presente legge, l’atto aziendale nonché i provvedimenti e gli atti regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.