1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 2/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, nel caso di indebita percezione di vantaggi economici, l’agevolazione viene revocata in caso di inosservanza delle disposizioni previste dai presenti criteri o in caso di presentazione di irregolare documentazione.
2. Il soggetto che abbia posto in essere i comportamenti di cui al comma 1 non può fruire di vantaggi economici per il periodo e per le condizioni previste dall’articolo 2/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.
3. Il Direttore/La Direttrice dell’Ufficio provinciale Sport determina, con apposito provvedimento, la riduzione dell’agevolazione in proporzione alla durata residua dei periodi minimi indicati dalle successive disposizioni ed intima la restituzione del relativo importo, maggiorato degli interessi legali, decorrenti dalla data dell’erogazione dell’agevolazione. In caso di mancato rispetto del termine di pagamento fissato si ricorre alla riscossione coattiva.