1. Non sono ammissibili le seguenti spese:
a) premi in denaro;
b) le spese sostenute per strutture prevalentemente adibite a fini commerciali;
c) tutte le spese o la parte delle spese che non sono connesse con l’attività ammessa a sovvenzione;
d) le spese di viaggio, di vitto e di pernottamento, le spese di materiali e altre singole voci di spesa di importo non congruo;
e) le spese non effettivamente sostenute nell’anno di riferimento.