1. Non sono ammessi ad agevolazione:
a) i richiedenti che non dimostrano di avere svolto almeno un anno di attività;
b) i lavori già realizzati o iniziati prima della presentazione della domanda;
c) i progetti che si intendono realizzare su aree o immobili per i quali è stata concessa la disponibilità da parte di un soggetto non pubblico, ad eccezione di:
1) progetti su aree che il piano urbanistico destina a zone per attrezzature collettive, zone di verde pubblico o parchi giochi per bambini o a zone di altre categorie soggette ad esproprio;
2) progetti su aree che il piano urbanistico destina a zone con iniziativa privata, a condizione della stipulazione della convenzione prevista;
3) progetti per impianti nel verde agricolo, alpino e bosco, limitatamente a piste da sci di fondo, piste da slittino, percorsi salute o altri impianti per attività ricreative che abbiano un utilizzo limitato nel tempo e lascino inalterate le superfici dei terreni;
d) i progetti di impianti sportivi nel verde agricolo, alpino e bosco, limitatamente alle categorie di cui alla lettera c) del presente comma, non inserite come tali nel piano urbanistico comunale;
e) le domande che non sono state perfezionate entro il termine fissato dall’Ufficio provinciale Sport nella lettera di formale richiesta di integrazione di dati o documenti mancanti;
f) i progetti in contrasto con il piano di sviluppo degli impianti sportivi;
g) i progetti che non tengono conto delle esigenze funzionali tecnico-sportive;
h) i soggetti che non dichiarano di disporre di un adeguato autofinanziamento;
i) le opere che non sono strettamente necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva;
j) le strutture adibite prevalentemente a fini commerciali (bar e l’arredamento del bar, centro fitness);
k) le strutture per le quali è già prevista dalla legislazione provinciale la possibilità di erogazione di vantaggi economici;
l) i costi di gestione nonché i costi per la manutenzione ordinaria e periodica degli impianti;
m) i costi o gli onorari di consulenza per l’istruttoria della pratica di contributo o di mutuo;
n) le spese tecniche eccedenti il 10% delle spesa ammessa o rendicontabile, calcolata escludendo i costi di cui alla lettera o);
o) i costi eccedenti quanto previsto dai prezzi informativi per le opere edili;
p) i progetti i cui lavori, stando a quanto emerso dall’istruttoria, non possono essere iniziati nell’anno di concessione del contributo o mutuo;
q) i progetti il cui piano di finanziamento risulta irrealistico.