1. Possono beneficiare di agevolazioni:
a) le Federazioni sportive nazionali (FSN) riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano CONI e le Discipline sportive – ad esso – associate (DSA);
b) gli Enti di promozione sportiva (EPS);
c) le associazioni e le società sportive dilettantistiche, così come disciplinate dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modifiche;
d) società sportive professionistiche;
e) organizzazioni di volontariato e associazioni per la promozione sociale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e successive modifiche, e del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modifiche, che per statuto svolgano attività esclusivamente o prevalentemente sportiva oppure lavorino in ambito sportivo e che abbiano sede o una struttura operativa in provincia di Bolzano.
2. Inoltre, possono ottenere agevolazioni ai sensi dei presenti criteri enti pubblici, aziende speciali dei Comuni, società inhouse dei Comuni e altre organizzazioni ritenute idonee, qualora queste ultime siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) svolgono attività esclusivamente o prevalentemente sportiva oppure lavorano in ambito sportivo;
b) non perseguono fini di lucro;
c) hanno sede o una struttura operativa in provincia di Bolzano.
3. Le agevolazioni per le iniziative di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), numero 1, della legge provinciale 16 ottobre 1990, n. 19, e di cui alla legge provinciale 25 novembre 1987, n. 29, possono essere concesse anche a soggetti che non hanno i requisiti di cui al presente articolo.