1. Il beneficiario deve impegnarsi a mantenere l’originaria destinazione d’uso dell’impianto per almeno nove anni, a decorrere dalla data di entrata in funzione dell’impianto medesimo.
2. Per contributi o mutui per l'acquisto di beni immobili da destinarsi a sedi sociali e per l'acquisto di terreni sui quali verranno realizzati impianti sportivi, il beneficiario deve impegnarsi a non cambiare la destinazione d’uso, che costituisce la ragione e il presupposto dell’agevolazione, per la durata di venti anni. La Provincia ha comunque diritto di prelazione sia in caso di vendita che di locazione, senza limiti di tempo.
3. Qualora il termine previsto al comma 1 o al comma 2 non venisse rispettato, il soggetto obbligato è tenuto a restituire alla Provincia l’agevolazione per un importo proporzionale al tempo residuo, maggiorata degli interessi legali, decorrenti dalla data dell’erogazione dell’agevolazione.
4. Su domanda del beneficiario, il Direttore/la Direttrice dell’Ufficio provinciale Sport può dare il proprio assenso all’eventuale modifica dell’originaria destinazione d’uso del bene.
5. Il beneficiario si impegna a garantire libero accesso all’impianto sportivo, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative.