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a) Legge provinciale 18 giugno 2002, n. 81)
Disposizioni sulle acque

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 2 luglio 2002, n. 28.

Art. 39 (Collaudo delle opere e autorizzazione degli scarichi)

(1)  Almeno 15 giorni prima dell'attivazione degli scarichi relativi a opere approvate ai sensi dell'articolo 38, deve essere presentata la domanda di collaudo e autorizzazione dello scarico al comune competente per le opere di cui all'allegato M e all'Agenzia per le opere e gli scarichi approvati ai sensi dell'articolo 38, comma 4. Nella domanda deve essere indicata la data di messa in esercizio e deve essere allegata una dichiarazione che attesta la conformità alle caratteristiche indicate nel progetto. La dichiarazione deve essere sottoscritta da un tecnico qualificato iscritto a un albo professionale.39) 

(2)  Con la presentazione della richiesta di autorizzazione di cui al comma 1, lo scarico si intende provvisoriamente autorizzato a partire dalla data indicata nella richiesta stessa.

(3)  Per le opere e gli scarichi di cui all'allegato M il sindaco rilascia l'autorizzazione entro 90 giorni dalla data indicata per la messa in esercizio e ne invia copia all'Agenzia. Per gli scarichi in rete fognaria una copia va trasmessa anche al gestore dell'impianto di depurazione.

(4)  Per tutte le altre opere, se previsto dal regolamento di esecuzione o prescritto con l'approvazione del progetto, devono essere comunicati all'Agenzia, entro 90 giorni dalla messa in esercizio, i risultati delle analisi dello scarico effettuate in condizioni normali di esercizio da parte di un laboratorio indipendente.

(5)  Entro 150 giorni dalla data fissata per la messa in esercizio, l'Agenzia esegue il collaudo e rilascia l'autorizzazione, fissando i valori limite di emissione, le prescrizioni tecniche e la periodicità e la tipologia dei controlli.

(6)  Nel caso di impianti particolarmente complessi può essere concessa una proroga dei termini previsti dai commi 4 e 5.

(7)  Se vengono accertati valori allo scarico superiori ai valori limite di emissione fissati, il titolare dello scarico adotta le misure necessarie a riportare lo scarico nei limiti prescritti entro un termine massimo di 90 giorni e le comunica all'Agenzia. I nuovi accertamenti analitici devono essere eseguiti in conformità a quanto indicato al comma 4. Nel caso di scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui agli allegati F e H, lo scarico deve essere immediatamente interrotto fino all'adozione delle misure di cui sopra.

(8)  Qualora, dopo la decorrenza del termine di cui al comma 7, vengano superati ancora i valori limite di emissione, lo scarico deve essere interrotto, ad eccezione degli scarichi delle acque reflue urbane. Per questi ultimi l'assessore provinciale competente in materia di tutela delle acque prescrive l'esecuzione delle misure necessarie ad adeguare lo scarico ai valori limite di emissione fissati. In caso di inerzia si provvede d'ufficio. Le spese relative sono a carico del titolare dello scarico.

(9)  Nel caso di scarichi di sostanze pericolose di cui all'articolo 35, l'autorizzazione ha una validità di quattro anni. Un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata presentata tempestivamente.

(10)  Nel caso di scarichi di acque reflue derivanti da stabilimenti industriali diversi da quelli di cui al comma 9, nonché di scarichi di acque reflue urbane e domestiche, l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione esegue almeno una verifica ogni quattro anni, con la facoltà di procedere a revisione dell'autorizzazione in ogni momento in seguito all'evoluzione della migliore tecnologia disponibile, nonché alla evoluzione della situazione ambientale.

(11)  Ai fini del controllo dell'osservanza dei valori limite di emissione degli scarichi e del regolare funzionamento degli impianti di depurazione può essere prescritta l'installazione di strumenti di controllo in automatico nonché la modalità di gestione degli stessi e la conservazione dei relativi risultati. Le spese di installazione e gestione sono a carico del titolare dello scarico. Detti strumenti devono essere sigillabili e facilmente ispezionabili dal personale di vigilanza. Il titolare dello scarico è tenuto a segnalare immediatamente all'autorità competente i guasti degli strumenti di rilevazione automatica e di registrazione.

(12)  Avverso la mancata autorizzazione o le prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, all'Agenzia per le opere e gli scarichi di cui all'allegato M e al comitato ambientale37)  di cui all’articolo 3 della legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2, e successive modifiche, per tutti gli altri casi. 40)

(13)  La decisione sui ricorsi di cui al comma 12 è definitiva.

(14)  Per gli insediamenti, edifici o installazioni, soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento, a ristrutturazione o la cui attività sia trasferita in altro luogo, da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico. Qualora lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere data comunicazione all'autorità competente, che, verificata la compatibilità dello scarico con il corpo ricettore, adotta i provvedimenti eventualmente necessari.

39)
L'art. 39, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 14, comma 19, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.
37)
L'art. 34 della L.P. 5 aprile 2007, n. 2ha sostituito l'espressione "Comitato VIA" con l'espressione "Comitato ambientale".
40)
L'art. 39, comma 12, è stato così modificato dall'art. 11, comma 10, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21.
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