1. Qualora l’investimento sia stato realizzato solo parzialmente o sia stata sostenuta una spesa inferiore a quella ammessa, il Direttore/la Direttrice dell’Ufficio provinciale Sport dispone la riduzione del contributo o del mutuo concesso, rideterminandone l’importo in proporzione alla spesa effettivamente sostenuta o in proporzione alla parte di investimento effettivamente realizzato.
2. Nel caso di erogazione di un anticipo di cui all’articolo 59, il cui ammontare sia superiore all’importo determinato dopo l’avvenuto rendiconto, il Direttore/la Direttrice dell’Ufficio provinciale Sport determina l’importo eccedente, maggiorato degli interessi legali, decorrenti dalla data dell’erogazione dell’anticipo, da restituire alla Provincia.