1. Per attenuare la perdita economica in relazione allo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, per l’anno 2020 ai beneficiari di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo sono concesse agevolazioni aggiuntive a sostegno dell’attività sportiva ai sensi del capo VI dei presenti criteri. Le relative domande devono essere presentate entro lunedì, 31 agosto 2020.
2. I beneficiari di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), possono presentare domanda di agevolazione aggiuntiva, a condizione che abbiano presentato, conformemente all’articolo 3, per l’anno 2020, domanda per la concessione dell’agevolazione per l’attività ordinaria ai sensi del capo VI dei presenti criteri e che questa domanda sia stata approvata. L’agevolazione aggiuntiva ammonta al 10 per cento della somma delle entrate indicate nella domanda per la concessione dell’agevolazione per l’attività ordinaria per l’anno 2020 alle voci “sponsor e pubblicità”, “quote di partecipazione e iscrizione a corsi” nonché “introiti da manifestazioni”, laddove il 10 per cento di tale somma ammonti almeno a 300 euro.
3. I beneficiari di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), possono presentare domanda di agevolazione aggiuntiva, a condizione che per la stagione 2019/2020 possano dimostrare una perdita economica. L’agevolazione aggiuntiva ammonta al 100 per cento di tale perdita economica, data dalla differenza tra le mancate entrate e le spese non sostenute nella stagione 2019/2020. Vanno presentati tutti i documenti utili a dimostrare la perdita economica.
4. In deroga al comma 2, la disciplina prevista al comma 3 si applica anche alle società sportive dilettantistiche di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), che abbiano un fatturato annuo superiore a 1 milione di euro.
5. I beneficiari di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), nonché all’articolo 2, comma 2, possono presentare domanda di agevolazione aggiuntiva, a condizione che abbiano presentato, conformemente all’articolo 3, per l’anno 2020, domanda per la concessione dell’agevolazione per l’attività ordinaria ai sensi del capo VI dei presenti criteri e che questa domanda sia stata approvata, nonché a condizione che possano dimostrare per l’anno 2020 una riduzione delle entrate pari ad almeno il 10 per cento. La perdita economica è calcolata rispetto al piano di finanziamento ovvero al preventivo indicato nella domanda, presentata e approvata, di concessione dell’agevolazione per l’attività ordinaria per l’anno 2020 ed è data dalla differenza tra le mancate entrate e le spese non sostenute nell’anno 2020. Vanno presentati tutti i documenti utili a dimostrare la perdita economica. L’agevolazione aggiuntiva ammonta al 70 per cento di quella parte della perdita economica dimostrata che supera la suddetta soglia del 10 per cento.
6. L’agevolazione aggiuntiva si intende quale importo parziale dell’agevolazione per l’attività ordinaria per l’anno 2020. Come per quest’ultima, anche per l’agevolazione aggiuntiva possono essere erogati anticipi nella misura massima del 70 per cento ai sensi dell’articolo 69. L’agevolazione aggiuntiva è rendicontata insieme al saldo dell’agevolazione per l’attività ordinaria ai sensi del capo VI dei presenti criteri per l’anno 2020. L’agevolazione aggiuntiva è rendicontata nella misura dell’importo dell’agevolazione.
7. Trovano comunque applicazione le disposizioni di cui agli articoli 70, 71 e 72 e, ove compatibili, tutte le altre disposizioni dei presenti criteri.
8. La concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo avviene nei limiti degli stanziamenti assegnati alle pertinenti missioni del bilancio finanziario provinciale. In caso di mezzi finanziari insufficienti, la misura dell’agevolazione è ridotta oppure le domande di agevolazione sono rigettate d’ufficio.”;