1. L’indennizzo di cui all’articolo 1 concerne i beni bagnati e asciutti che, in relazione al loro utilizzo previsto nel progetto vincitore, passano in tutto o in parte al nuovo concessionario ovvero, per quanto riguarda i beni bagnati, passano in proprietà alla Provincia e possono essere utilizzati dal nuovo concessionario.
2. L’indennizzo dovuto al concessionario uscente per le parti d’impianto che potranno essere trasferite al futuro concessionario viene indicato nel bando di gara ai sensi dell’articolo 21, comma 5, della legge.