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Delibera 18 ottobre 2022, n. 745
Criteri per la concessione di agevolazioni nel settore dello sport e del tempo libero (modificata con delibera n. 372 del 09.05.2023)

Allegato

CRITERI PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI NEL SETTORE DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO

Capo I
NORME GENERALI

Articolo 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano le modalità per la concessione e liquidazione di agevolazioni per il settore sport e tempo libero.

2. Sono previste agevolazioni per:

a) lo svolgimento di attività sportive ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), numero 1, della legge provinciale 16 ottobre 1990, n. 19, e ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge provinciale 8 luglio 1983, n. 22;

b) il sostegno socio-assistenziale di atleti infortunati nell’espletamento delle attività sportive o al sostegno di atleti di talento ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), numero 4, della legge provinciale 16 ottobre 1990, n. 19;

c) la formazione e l’aggiornamento di tecnici, atleti e dirigenti ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2, della legge provinciale 16 ottobre 1990, n. 19, e ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge provinciale 8 luglio 1983, n. 22;

d) l’organizzazione e la partecipazione a manifestazioni sportive ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), numeri 3 e 5, della legge provinciale 16 ottobre 1990, n. 19, e ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge provinciale 8 luglio 1983, n. 22;

e) l’acquisto di attrezzature sportive, arredi ed equipaggiamenti ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), numero 6, della legge provinciale 16 ottobre 1990, n. 19, e ai sensi dell’articolo 7, comma 1, legge provinciale 8 luglio 1983, n. 22;

f) la realizzazione, il miglioramento, l’ampliamento, il completamento e la ristrutturazione di impianti sportivi con le relative opere accessorie, di campi da gioco per bambini, di altre opere di interesse sportivo nonché l’acquisto di beni immobili da destinarsi a sedi sociali e l’acquisto di terreni per la realizzazione di impianti sportivi, l’assunzione dei relativi oneri finanziari e delle spese di progettazione ed accessorie ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), numeri 7 e 7/bis, della legge provinciale 16 ottobre 1990, n. 19, e successive modifiche, ai sensi degli articoli 4 e 6 della legge provinciale 8 luglio 1983, n. 22, ai sensi della legge provinciale 25 novembre 1987, n. 29, e ai sensi della legge provinciale 17 agosto 1989, n. 5, e successive modifiche;

g) il sostegno di ogni altra iniziativa rivolta allo sviluppo del settore ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), numero 8, della legge provinciale 16 ottobre 1990, n. 19.

3. I presenti criteri disciplinano inoltre le modalità per la sponsorizzazione di iniziative, atleti e manifestazioni sportive ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), numero 1, della legge provinciale 16 ottobre 1990, n. 19.

4. In esecuzione di quanto previsto dalle leggi provinciali 8 luglio 1983, n. 22, 25 novembre 1987, n. 29, e 17 agosto 1989, n. 5, e successive modifiche, i presenti criteri stabiliscono, infine, quali soggetti hanno diritto alle agevolazioni e quali documenti vanno allegati alle domande.

5. Le agevolazioni sono concesse in conformità al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107, comma 1, e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e in particolare in conformità all’articolo 55 per le agevolazioni di cui alla lettera f) del comma 1.

6. Le agevolazioni non rientrano nell’ambito di applicazione delle disposizioni sugli aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea quando il beneficiario non svolge alcuna attività economica oppure le agevolazioni non influenzano il commercio tra Stati membri. Questa ultima circostanza è data in caso di misure a carattere puramente locale.

Articolo 2
Beneficiari

1. Possono beneficiare di agevolazioni:

a) le Federazioni sportive nazionali (FSN) riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano CONI e le Discipline sportive – ad esso – associate (DSA);

b) gli Enti di promozione sportiva (EPS);

c) le associazioni e le società sportive dilettantistiche, così come disciplinate dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modifiche;

d) società sportive professionistiche;

e) organizzazioni di volontariato e associazioni per la promozione sociale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e successive modifiche, e del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modifiche, che per statuto svolgano attività esclusivamente o prevalentemente sportiva oppure lavorino in ambito sportivo e che abbiano sede o una struttura operativa in provincia di Bolzano.

2. Inoltre, possono ottenere agevolazioni ai sensi dei presenti criteri enti pubblici, aziende speciali dei Comuni, società inhouse dei Comuni e altre organizzazioni ritenute idonee, qualora queste ultime siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) svolgono attività esclusivamente o prevalentemente sportiva oppure lavorano in ambito sportivo;

b) non perseguono fini di lucro;

c) hanno sede o una struttura operativa in provincia di Bolzano.

3. Le agevolazioni per le iniziative di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), numero 1, della legge provinciale 16 ottobre 1990, n. 19, e di cui alla legge provinciale 25 novembre 1987, n. 29, possono essere concesse anche a soggetti che non hanno i requisiti di cui al presente articolo.

Articolo 3
Presentazione delle domande

1. Le domande devono essere redatte sugli appositi moduli predisposti dall’Ufficio provinciale Sport e presentate con la relativa documentazione allo stesso Ufficio.

2. Le domande devono essere presentate, a pena di esclusione, entro il 31 gennaio di ogni anno, escluse le domande presentate per le iniziative di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), numeri 7, 7/bis e 8, e lettera b), numero 1, della legge provinciale 16 ottobre 1990, n. 19, e successive modifiche, nonché di cui alla legge provinciale 25 novembre 1987, n. 29. Nel caso di inoltro della domanda tramite servizio postale fa fede la data del timbro di spedizione.

Articolo 4
Documentazione

1. In caso di domanda presentata per la prima volta è necessario allegare la seguente documentazione:

a) atto costitutivo dell’organizzazione;

b) statuto;

c) elenco degli organi sociali;

d) dichiarazione sulla ritenuta d’acconto e sulla posizione IVA;

e) tutte le altre informazioni ritenute necessarie relative al richiedente medesimo.

2. I richiedenti sono tenuti a comunicare tempestivamente all’Ufficio eventuali variazioni intervenute rispetto a quanto indicato nella domanda o nella relativa documentazione.

3. L’Ufficio provinciale Sport può richiedere, oltre alla documentazione prevista, qualsiasi altro documento ritenuto necessario per l'istruttoria delle domande ovvero per la liquidazione delle sovvenzioni e dei contributi e può effettuare sopralluoghi.

Articolo 5
Criteri di esclusione

1. Non possono essere concesse agevolazioni per iniziative o progetti per i quali sono previste, da specifiche norme provinciali, altre forme di agevolazione.

2. L’Amministrazione provinciale ha facoltà di riconoscere anche solo parte dei progetti, delle iniziative o degli acquisti per cui è stata presentata domanda, ovvero solo quella parte ritenuta strettamente necessaria, e di riconoscere quindi solo una parte delle relative spese, fornendo adeguate motivazioni.

Articolo 6
Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le seguenti spese:

a) premi per lotterie;

b) offerte ed altri contributi di solidarietà;

c) spese di rappresentanza;

d) ammontare dell’IVA detraibile;

e) interessi passivi;

f) disavanzo d’esercizio degli anni precedenti;

g) ammortamenti;

h) accantonamenti per acquisti futuri;

i) interessi di mora e contravvenzioni;

j) acquisto di beni destinati alla rivendita;

k) spese non direttamente inerenti alla destinazione dell’agevolazione;

l) spese non sufficientemente giustificate e rendicontate;

m) spese non effettivamente sostenute e spese fittizie o che non consistono in uscite vere e proprie.

2. Gli stipendi, i compensi e i rimborsi possono essere riconosciuti fino all’ammontare massimo vigente per l’Amministrazione provinciale.

3. I compensi e i rimborsi per vitto, alloggio e viaggio ai relatori sono riconosciuti fino alla tariffa massima vigente per l’Amministrazione provinciale.

Articolo 7
Criteri generali

1. Le agevolazioni non possono superare l’80 per cento della spesa ammessa e rendicontabile.

2. In deroga al comma 1, per le agevolazioni per i soli progetti infrastrutturali sportivi collegati allo svolgimento dei Giochi olimpici invernali 2026 in Alto Adige il limite massimo previsto è pari al 100 per cento della spesa ammessa e rendicontabile.

Articolo 8
Modifica della destinazione dell’agevolazione

1. Su richiesta motivata del beneficiario, nell’anno della concessione dell’agevolazione il Direttore/la Direttrice dell’Ufficio provinciale Sport può autorizzare la modifica della destinazione dell’agevolazione concessa, a condizione che la richiesta riguardi un corso di formazione, una manifestazione o un bene della medesima area di intervento o di una area con una maggiore priorità di intervento rispetto a quella originariamente prevista.

Articolo 9
Organizzazioni di volontariato

1. Possono usufruire di agevolazioni per le prestazioni rese a titolo di volontariato le organizzazioni di volontariato che statutariamente abbiano le seguenti caratteristiche:

a) assenza del fine di lucro;

b) elettività di tutte le cariche sociali;

c) gratuità dell’incarico nel ricoprire cariche sociali;

d) gratuità delle prestazioni dei soci;

e) democraticità della struttura e assenza di soci a cui sia attribuito un diritto di voto plurimo;

f) predeterminazione dei criteri relativi all’ammissione e all’esclusione dei soci;

g) predeterminazione dei diritti e degli obblighi dei soci;

h) obbligo di redazione di un consuntivo annuale da presentare per l’approvazione all’assemblea dei soci;

i) obbligo di convocazione annuale dell’assemblea dei soci;

j) fissazione preventiva di un quorum necessario all’adozione di deliberazione valide;

k) in caso di scioglimento, obbligo di devoluzione dei beni che residuano ad un’altra organizzazione operante con finalità simili e divieto di ripartizione fra i soci dei beni che residuano.

2. L’iscrizione all’anagrafe Onlus o al registro provinciale delle organizzazioni di volontariato vale come presunzione assoluta relativamente al possesso dei requisiti di cui al comma 1.

Articolo 10
Prestazioni rese a titolo di volontariato

1. Escluse le domande per l’acquisto di attrezzature o equipaggiamenti, il beneficiario può documentare una parte delle spese effettive quantificando le prestazioni rese a titolo di volontariato dai soci a favore dell’ente medesimo.

2. Ai soli fini del rendiconto è riconosciuto l’attuale importo massimo orario convenzionale per un ammontare complessivo non superiore al 25 per cento della spesa complessiva rendicontabile, fermo restando che per l’importo corrispondente all’agevolazione concessa devono essere presentati documenti di spesa. L’importo orario convenzionale è adeguato annualmente dalla Giunta provinciale in base all'indice dei prezzi al consumo dell’ISTAT.

3. L'ente beneficiario non può far valere la partecipazione dei soci alle sedute degli organi sociali come prestazioni rese a titolo di volontariato.

4. L'attività resa a titolo di volontariato non dà diritto ad alcun compenso per chi la presta.

5. Non si tiene conto dell'attività di volontariato prestata dai dipendenti e dai soggetti con contratto di collaborazione coordinata e continua a favore dell'ente beneficiario.

6. L’attività resa a titolo di volontariato va documentata.

Articolo 11
Documenti di spesa

1. I documenti di spesa devono:

a) essere conformi alle vigenti disposizioni di legge;

b) riferirsi alle sole spese ammesse per la concessione dell’agevolazione;

c) essere intestati al soggetto richiedente;

d) essere quietanzati con indicazione della data dell’avvenuto pagamento.

Articolo 12
Controlli

1. L'Ufficio provinciale Sport effettua controlli a campione sul 6 per cento delle domande ammesse, ferma restando la possibilità del Direttore/della Direttrice del medesimo ufficio di disporre ulteriori verifiche ritenute opportune. I controlli a campione possono essere eseguiti anche da esperti esterni all'Amministrazione provinciale. L’incarico ad esperti esterni viene conferito dal Direttore/dalla Direttrice dell’Ufficio provinciale Sport.

2. L'individuazione delle domande da sottoporre a controllo avviene mediante sorteggio, da effettuarsi entro due mesi dalla concessione delle agevolazioni.

3. Il sorteggio è effettuato da un'apposita commissione composta da due funzionari dell’Ufficio provinciale Sport, di cui uno/una con funzione di verbalizzante, nonché dal Direttore/dalla Direttrice del medesimo Ufficio in qualità di presidente.

Articolo 13
Revoca dell’agevolazione

1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 2/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, nel caso di indebita percezione di vantaggi economici, l’agevolazione viene revocata in caso di inosservanza delle disposizioni previste dai presenti criteri o in caso di presentazione di irregolare documentazione.

2. Il soggetto che abbia posto in essere i comportamenti di cui al comma 1 non può fruire di vantaggi economici per il periodo e per le condizioni previste dall’articolo 2/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

3. Il Direttore/La Direttrice dell’Ufficio provinciale Sport determina, con apposito provvedimento, la riduzione dell’agevolazione in proporzione alla durata residua dei periodi minimi indicati dalle successive disposizioni ed intima la restituzione del relativo importo, maggiorato degli interessi legali, decorrenti dalla data dell’erogazione dell’agevolazione. In caso di mancato rispetto del termine di pagamento fissato si ricorre alla riscossione coattiva.

Articolo 14
Percentuale di riferimento

1. La percentuale di riferimento delle agevolazioni ha solo valore indicativo e, nei limiti della misura massima, può essere modificata tenendo conto della disponibilità finanziaria. In ogni caso, se non vi fosse sufficiente disponibilità finanziaria, sarà data precedenza alle iniziative che hanno priorità di intervento.

Articolo 15
Obblighi dei beneficiari

1. Su richiesta dell’Ufficio provinciale Sport, nell’ambito della propria attività di comunicazione i beneficiari sono tenuti a segnalare in maniera adeguata che gli investimenti, i corsi, le iniziative, i progetti o le attività sono stati realizzati con il sostegno dalla Provincia autonoma di Bolzano, Ufficio Sport.

Articolo 16
Patrocinio

1. Il patrocinio della Provincia per manifestazioni ed iniziative di tipo sportivo è concesso dietro presentazione di esplicita e documentata richiesta da parte dell'ente organizzatore.

2. La concessione del patrocinio non comporta necessariamente l’erogazione di vantaggi economici o benefici per le manifestazioni o iniziative per le quali viene accordato.

Capo II
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DI TECNICI, DIRIGENTI ED ATLETI

Articolo 17
Destinazione della sovvenzione

1. Le sovvenzioni di cui al presente capo sono erogate per l’organizzazione e la partecipazione a corsi, stage, convegni ed altre iniziative di formazione e aggiornamento. Le sovvenzioni relative alla partecipazione possono essere erogate solamente nel caso in cui l’iniziativa si svolga al di fuori del territorio provinciale, non essendo disponibile un’analoga offerta formativa in provincia di Bolzano.

2. I dati forniti devono riferirsi esclusivamente all’iniziativa per la quale si richiede la sovvenzione.

3. I beneficiari possono utilizzare le sovvenzioni esclusivamente per gli scopi per i quali esse sono state richieste ed erogate.

Articolo 18
Presentazione delle domande

1. Se un soggetto presenta più domande o una domanda per più iniziative, deve allegare anche un elenco delle iniziative, indicate secondo l’ordine di priorità.

2. Per iniziative di formazione e aggiornamento decise dopo il termine di presentazione prescritto, possono essere presentate domande in qualsiasi momento, ma comunque prima dello svolgimento dell’iniziativa stessa e motivando adeguatamente il ritardo.

Articolo 19
Documentazione

1. Le domande vanno corredate da:

a) preventivo di spesa riguardante l’iniziativa;

b) piano di finanziamento in cui sono specificate le entrate, distinte per voci, e le spese, distinte per voci, con l’indicazione degli uffici o degli enti ai quali sono state o a cui verranno presentate altre domande per ottenere altre agevolazioni per la medesima iniziativa;

c) programma dettagliato dei corsi, convegni, stage o delle altre iniziative di formazione e aggiornamento, con la documentazione di un sufficiente numero di partecipanti ed utilizzo dei corsi.

Articolo 20
Criteri di esclusione

1. Non sono ammessi alle sovvenzioni:

a) i richiedenti che non dimostrano di avere svolto almeno un anno di attività;

b) i corsi realizzati o iniziati prima della presentazione della domanda;

c) le domande che non sono state perfezionate entro il termine fissato dall’Ufficio provinciale Sport nella lettera di formale richiesta di integrazione di dati o documenti mancanti;

d) le iniziative di singole associazioni sportive, se la partecipazione non è aperta anche a soggetti non facenti parte del medesimo sodalizio;

e) i corsi finalizzati al conseguimento di un’idoneità all’esercizio di una professione;

f) i soggetti che non dichiarano di disporre di un adeguato autofinanziamento;

g) le iniziative con una evidente capacità di autofinanziamento ed in particolare quelle con quote partecipative o ingressi particolarmente onerosi;

h) le iniziative con un importo di spesa ammesso inferiore a 5.000,00 euro.

Articolo 21
Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le seguenti spese:

a) tutte le spese o la parte delle spese che non sono direttamente connesse con l’iniziativa ammessa a sovvenzione;

b) tutte le spese per la partecipazione ad iniziative formative organizzate fuori provincia, ad eccezione delle spese di viaggio e le quote di partecipazione fino ad un ammontare massimo di 500,00 euro;

c) le spese di viaggio, di vitto e di pernottamento e altre singoli voci di spesa di importo non congruo.

Articolo 22
Priorità di intervento

1. Sono individuate le seguenti aree di intervento, indicate in ordine di priorità:

a) formazione di allenatori, istruttori e tecnici addetti alle competizioni, nonché di arbitri, che viene organizzata da federazioni o enti sportivi;

b) formazione di dirigenti sportivi, personale amministrativo, responsabili della comunicazione e personale addetto alla manutenzione o alla vigilanza di impianti sportivi;

c) convegni e stage di rilievo per lo sport e per la formazione o altri progetti o iniziative di formazione o aggiornamento;

d) formazione di allenatori, istruttori, tecnici addetti alle competizioni, nonché di arbitri, che viene organizzata da altri soggetti rispetto a quelli di cui alla lettera a);

e) progetti e corsi specifici di carattere prevalentemente formativo.

Articolo 23
Criteri generali

1. Nella concessione delle sovvenzioni si considerano inoltre i seguenti criteri generali:

a) garanzia di un elevato numero di partecipanti;

b) possesso di adeguate conoscenze e qualifiche da parte dei docenti;

c) contenuto dei programmi e loro idoneità a fornire nozioni o qualificazioni ai partecipanti;

d) risorse finanziarie dei richiedenti;

e) portata innovativa dell’iniziativa;

f) eventuale rilevanza particolare dell’iniziativa.

Articolo 24
Percentuale di riferimento

1. Le percentuali di riferimento delle sovvenzioni sono determinate in base alle priorità di intervento indicate nella tabella seguente:

priorità di intervento

(art. 22)

Percentuale di riferimento

lettera a)

50 per cento delle spese ammesse

lettera b)

40 per cento delle spese ammesse

lettera c)

30 per cento delle spese ammesse

lettera d)

20 per cento delle spese ammesse

lettera e)

10 per cento delle spese ammesse

Articolo 25
Rendiconto

1. Le sovvenzioni sono liquidate, su presentazione di una apposita domanda all’Ufficio provinciale Sport, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello della loro concessione; alla domanda va allegata la seguente documentazione:

a) dichiarazione della persistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti;

b) dichiarazione del beneficiario attestante lo svolgimento del programma ammesso a sovvenzione;

c) dichiarazione, non necessaria per le organizzazioni ONLUS e gli enti iscritti nel registro provinciale delle organizzazioni di volontariato, in merito alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle prestazioni rese a titolo di attività di volontariato;

d) fogli di presenza dei partecipanti ai corsi, seminari e lezioni;

e) riepilogo delle entrate e delle spese:

1) entrate: indicazione di tutte le entrate distinte per voci riguardanti l’iniziativa, comprese quelle erogate o da erogarsi da parte di altri uffici o altri enti presso i quali sono state presentate altre domande per l’ottenimento di ulteriori vantaggi economici;

2) spese: indicazione di tutte le spese sostenute, distinte per voci, riguardanti l’iniziativa; alla distinta delle spese, dalla quale devono emergere i dettagli essenziali della documentazione di spesa, va allegata una dichiarazione del richiedente attestante:

- che la spesa relativa a fatture o ad altri documenti validi ai fini fiscali è stata sostenuta per intero e che il richiedente è in possesso dei relativi documenti di spesa;

- che è stato predisposto l’elenco delle prestazioni rese a titolo di attività di volontariato e che esso è a disposizione per un eventuale controllo, tenendo conto che l’importo massimo ammesso non può superare la soglia indicata nell’articolo 10;

f) relazione finale.

2. In sede di rendiconto non potranno essere riconosciute voci di spesa non utili per la realizzazione dei fini statuari o ammontanti ad un importo non conforme al preventivo di spesa.

Articolo 26
Riduzione della sovvenzione

1. Qualora il programma sia stato realizzato solo parzialmente o sia stata sostenuta una spesa inferiore all’80 per cento della spesa ammessa, il Direttore/la Direttrice dell’Ufficio provinciale Sport dispone la riduzione della sovvenzione concessa, rideterminandone l’importo in proporzione alla spesa effettivamente sostenuta o in proporzione alla parte di programma effettivamente realizzato.

Articolo 27
Controlli

1. Vengono effettuati controlli:

a) sulle fatture quietanzate in originale o sull’altra documentazione valida ai fini fiscali per l’ammontare risultante dalla dichiarazione resa nel rendiconto di cui all’articolo 25;

b) sui prospetti relativi alle prestazioni rese a titolo di volontariato, indicanti i nominativi degli operatori volontari, la tipologia delle prestazioni da essi rese nonché le date e le ore in cui le prestazioni hanno avuto luogo, per l’ammontare risultante dalla dichiarazione resa nel rendiconto di cui all’articolo 25;

c) per accertare l’effettiva realizzazione delle iniziative di formazione per cui è stata concessa la sovvenzione;

d) sulla corrispondenza delle prestazioni di volontariato indicate nei prospetti prodotti all'Ufficio provinciale Sport con le attività, le iniziative e i lavori realmente effettuati;

e) sulla regolare compilazione dei fogli di presenza dei partecipanti;

f) sulla persistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti.

Capo III
ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Articolo 28
Destinazione della sovvenzione

1. Le sovvenzioni di cui al presente capo sono erogate principalmente per l’organizzazione di manifestazioni; possono essere concesse sovvenzioni per la partecipazione a manifestazioni solamente nel caso in cui queste ultime siano di particolare interesse per la Provincia.

2. I dati forniti devono riferirsi esclusivamente all’iniziativa per la quale si richiede la sovvenzione.

3. L'ente beneficiario può utilizzare le sovvenzioni esclusivamente per le manifestazioni per le quali esse sono state richieste e concesse.

Articolo 29
Presentazione delle domande

1. Se un soggetto presenta più domande o una domanda per più manifestazioni, deve allegare anche un elenco delle manifestazioni, indicate secondo l’ordine di priorità.

2. Per manifestazioni decise dopo il termine di presentazione stabilito, possono essere presentate domande in qualsiasi momento, ma comunque prima dello svolgimento dell’iniziativa stessa e motivando adeguatamente il ritardo.

Articolo 30
Documentazione

1. Le domande vanno corredate da:

a) preventivo di spesa riguardante la manifestazione;

b) piano di finanziamento in cui sono specificate le entrate, distinte per voci, e le spese, distinte per voci, con l’indicazione degli uffici o degli enti ai quali sono state o a cui verranno presentate altre domande per ottenere altre agevolazioni per la medesima iniziativa;

c) programma dettagliato della manifestazione;

d) relazione con le motivazioni inerenti al richiamo turistico ed economico a favore dell’Alto Adige della manifestazione.

Articolo 31
Criteri di esclusione

1. Non sono ammessi alle sovvenzioni:

a) i richiedenti che non dimostrano di avere svolto, di regola, almeno un anno di attività;

b) le manifestazioni realizzate o iniziate prima della presentazione della domanda;

c) le manifestazioni con una spesa ammessa inferiore a 5.000,00 euro;

d) le domande che non sono state perfezionate entro il termine fissato dall’Ufficio provinciale Sport nella lettera di formale richiesta di integrazione di dati o documenti mancanti;

e) le manifestazioni di singoli associazioni sportive, se la partecipazione non è aperta anche a soggetti non facenti parte del medesimo sodalizio;

f) le competizioni interne per i soli soci, ricadenti nell’attività ordinaria;

g) le manifestazioni sportive a prevalente carattere promozionale e di richiamo turistico-economico le cui spese sono state o verranno sostenute direttamente dalla Provincia con un apposito accordo di sponsorizzazione;

h) le manifestazioni con una evidente capacità di autofinanziamento ed in particolare quelle con quote partecipative o ingressi particolarmente onerosi;

i) i soggetti che non dichiarano di disporre di un adeguato autofinanziamento.

j) le manifestazioni a carattere prevalente di corso;

k) i tornei di preparazione a campionati o a una serie di gare;

l) i campionati regionali, provinciali o di livello inferiore;

m) le manifestazioni per il tempo libero;

n) le manifestazioni della categoria master;

o) le manifestazione sportive scolastiche;

p) i camp e gli stage per atleti;

q) le manifestazioni ricorrenti prive di valenza per l’Alto Adige.

Articolo 32
Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le seguenti spese:

a) tutte le spese o la parte delle spese che non sono direttamente connesse con la manifestazione ammessa a sovvenzione;

b) le spese di viaggio, di vitto e di pernottamento, le spese di materiali e altre singole voci di spesa di importo non congruo.

Articolo 33
Priorità di intervento

1. Sono individuate le seguenti aree di intervento, indicate in ordine di priorità:

a) manifestazioni nell’ambito dello sport per tutti, e cioè manifestazioni mirate a promuovere l’idea dello sport come valore per la tutela della salute, manifestazioni sportive per persone diversamente abili, sport per anziani e manifestazioni sportive giovanili non agonistiche e simili;

b) manifestazioni sportive giovanili;

c) manifestazioni sportive che assegnano titoli mondiali, europei, nazionali o che valgono come fasi preliminari o di qualificazione precedenti la fase finale o che sono di particolare rilevanza per l’Alto Adige;

d) manifestazioni a carattere internazionale, nazionale ed interregionale;

e) altre manifestazioni.

Articolo 34
Criteri generali

1. Nella concessione delle sovvenzioni si considerano inoltre i seguenti criteri generali:

a) inserimento della manifestazione in un progetto UE;

b) eccezionale rilevanza sportiva della manifestazione;

c) eccezionale significato della manifestazione per l’economia e il turismo altoatesino;

d) sostenibilità ecologica e compatibilità ambientale della manifestazione;

e) risorse finanziarie dei richiedenti;

f) carattere innovativo dell’iniziativa;

g) inserimento della manifestazione nei calendari delle federazioni internazionali o nazionali;

h) organizzazione della manifestazione in concomitanza con particolari festeggiamenti o ricorrenze o per aderire agli eventi in calendario nell’anno dedicato ad un tema particolare;

i) particolare rilevanza della manifestazione;

j) se si tratta di discipline sportive tradizionali.

Articolo 35
Percentuale di riferimento

1. Le percentuali di riferimento delle sovvenzioni sono determinate in base alle priorità di intervento indicate nella tabella seguente:

priorità di intervento
(art. 33)

Percentuale di riferimento

lettera a)

40 per cento delle spese ammesse

lettera b)

35 per cento delle spese ammesse

lettere c), d) ed e)

5 per cento delle spese ammesse

Articolo 36
Rendiconto

1. Le sovvenzioni sono liquidate, su presentazione di una apposita domanda all’Ufficio provinciale Sport, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello della loro concessione; alla domanda va allegata la seguente documentazione:

a) dichiarazione della persistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti;

b) dichiarazione del richiedente attestante lo svolgimento del programma ammesso a sovvenzione;

c) dichiarazione, non necessaria per le organizzazioni ONLUS e gli enti iscritti nel registro provinciale delle organizzazioni di volontariato, in merito alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle prestazioni rese a titolo di attività di volontariato;

d) riepilogo delle entrate e delle spese:

1) entrate: indicazione di tutte le entrate distinte per voci riguardanti l’iniziativa, comprese quelle erogate o da erogarsi da parte di altri uffici o altri enti presso i quali sono state presentate altre domande per l’ottenimento di ulteriori vantaggi economici;

2) spese: indicazione di tutte le spese sostenute, distinte per voci, riguardanti l’iniziativa; alla distinta delle spese, dalla quale devono emergere i dettagli essenziali della documentazione di spesa, va allegata una dichiarazione del richiedente attestante:

- che la spesa relativa a fatture o ad altri documenti validi ai fini fiscali è stata sostenuta per intero e che il richiedente è in possesso dei relativi documenti di spesa;

- che è stato predisposto l’elenco delle prestazioni rese a titolo di attività di volontariato e che esso è a disposizione per un eventuale controllo tenendo conto che l’importo massimo ammesso non può superare la soglia indicata nell’articolo 10;

e) relazione finale.

2. In sede di rendiconto non potranno essere riconosciute voci di spesa non utili per la realizzazione dei fini statuari o ammontanti ad un importo non conforme al preventivo di spesa.

Articolo 37
Riduzione della sovvenzione

1. Qualora il programma sia stato realizzato solo parzialmente o sia stata sostenuta una spesa inferiore all’80 per cento della spesa ammessa, il Direttore/la Direttrice dell’Ufficio provinciale Sport dispone la riduzione della sovvenzione concessa, rideterminandone l’importo in proporzione alla spesa effettivamente sostenuta o in proporzione alla parte di programma effettivamente realizzato.

Articolo 38
Controlli

1. Vengono effettuati controlli:

a) sulle fatture quietanzate in originale o sull’altra documentazione valida ai fini fiscali per l’ammontare risultante dalla dichiarazione resa nel rendiconto di cui all’articolo 36;

b) sui prospetti relativi alle prestazioni rese a titolo di volontariato, indicanti i nominativi degli operatori volontari, la tipologia delle prestazioni da essi rese nonché le date e le ore in cui le prestazioni hanno avuto luogo, per l’ammontare risultante dalla dichiarazione resa nel rendiconto di cui all’articolo 36;

c) sull’effettiva realizzazione delle manifestazioni per le quali è stata concessa la sovvenzione;

d) sulla corrispondenza delle prestazioni di volontariato indicate nei prospetti presentati all'Ufficio provinciale Sport con le attività, le iniziative e i lavori realmente effettuati;

e) sulla persistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti.

Capo IV
ACQUISTO DI ATTREZZATURE SPORTIVE, ARREDI ED EQUIPAGGIAMENTO

Articolo 39
Destinazione del contributo

1. I contributi di cui al presente capo sono erogati per l’acquisto di attrezzature, arredi ed equipaggiamenti.

2. I dati forniti devono riferirsi esclusivamente allo scopo per il quale si richiede la concessione di contributo.

3. L'ente beneficiario può utilizzare i contributi esclusivamente per gli scopi per i quali essi sono stati richiesti e concessi.

Articolo 40
Presentazione delle domande

1. Se un soggetto presenta più domande o una domanda per l’acquisto di più attrezzature, deve allegare anche un elenco degli acquisti, indicati secondo l’ordine di priorità.

Articolo 41
Documentazione

1. Le domande vanno corredate da:

a) almeno un preventivo riguardante il bene o il complesso dei beni collegati tra loro per i quali si è richiesto il contributo;

b) piano di finanziamento in cui sono specificate le entrate, distinte per voci, e le spese, distinte per voci, con l’indicazione degli uffici o degli enti ai quali sono state o a cui verranno presentate altre domande per ottenere altre agevolazioni per il medesimo acquisto;

c) relazione indicante i motivi e la necessità dell’acquisto;

d) lista degli acquisti in ordine di priorità, nel caso di presentazione di più domande o di un’unica domanda di contributo per l’acquisto di più beni.

Articolo 42
Criteri di esclusione

1. Non sono ammessi a contributo:

a) i richiedenti che non dimostrano di avere svolto almeno un anno di attività;

b) i beni acquistati prima della presentazione della domanda;

c) le domande con un importo di spesa ammesso inferiore ai 3.000,00 euro per ciascun bene, esclusi i beni prescritti da disposizioni di legge;

d) gli arredi di locali adibiti a smercio di cibo o bevande;

e) le attrezzature e gli oggetti che sono sottoposti a rapida e continua usura;

f) gli strumenti di misura usati saltuariamente;

g) i mezzi di trasporto;

h) i capi di abbigliamento sportivo;

i) tutti i beni non strettamente necessari allo svolgimento dell’attività, all’organizzazione di manifestazioni e alla manutenzione degli impianti;

j) le attrezzature sportive ad uso personale, esclusi gli attrezzi dedicati al settore giovanile che rimangono di proprietà e in custodia dell’associazione, ente o federazione sportiva;

k) i beni che sostituiscono beni agevolati dello stesso tipo non ancora usurati;

l) le domande che non sono state perfezionate entro il termine fissato dall’Ufficio provinciale Sport nella lettera di formale richiesta di integrazione di dati o documenti mancanti;

m) i soggetti che non dichiarano di disporre di un adeguato autofinanziamento;

n) i beni che non servono principalmente allo svolgimento dei compiti istituzionali del richiedente.

Articolo 43
Priorità di intervento

1. Sono individuate le seguenti aree di intervento, indicate in ordine di priorità:

a) attrezzature, arredi ed equipaggiamenti per impianti e istituzioni di interesse provinciale;

b) attrezzature, arredi ed equipaggiamenti per impianti e istituzioni di importanza sovracomunale;

c) altre attrezzature, arredi ed equipaggiamenti.

Articolo 44
Criteri generali

1. Nella concessione del contributo si considerano inoltre i seguenti criteri generali:

a) effettiva necessità e urgenza ai fini della realizzazione dei fini statutari o sociali;

b) urgenza dell’acquisto del bene;

c) funzionalità degli attrezzi sotto il profilo tecnico-sportivo;

d) risorse finanziarie dei richiedenti.

Articolo 45
Percentuale di riferimento

1. Le percentuali di riferimento dei contributi sono determinate in base alle priorità di intervento indicate nella tabella seguente:

priorità di intervento
(art. 43)

Percentuale di riferimento

lettera a)

50 per cento delle spese ammesse

lettera b)

40 per cento delle spese ammesse

lettera c)

30 per cento delle spese ammesse

 

Articolo 46
Obblighi a carico del beneficiario dopo l’erogazione del contributo

1. In sede di presentazione della domanda di liquidazione il beneficiario si impegna per almeno cinque anni a utilizzare i beni per gli scopi previsti e a non alienarli, affittarli o cederli in comodato o a qualsiasi altro titolo. È comunque ammessa la cessione in comodato di un bene ad un’altra organizzazione sportiva per un periodo non superiore ad un mese.

2. Su domanda del beneficiario il Direttore/la Direttrice dell’Ufficio provinciale Sport può dare il proprio assenso all’eventuale modifica dell’originaria destinazione d’uso del bene.

3. Qualora il limite temporale di cui al comma 1 non venisse rispettato, il beneficiario si obbliga a restituire alla Provincia il contributo percepito in proporzione al tempo residuo, maggiorato degli interessi legali, decorrenti dalla data dell’erogazione del contributo.

Articolo 47
Rendiconto

1. I contributi sono liquidati, su presentazione di una apposita domanda all’Ufficio provinciale Sport entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello della loro concessione o di imputazione della spesa; alla domanda va allegata la seguente documentazione:

a) dichiarazione della persistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti;

b) dichiarazione che il bene oggetto di contributo è stato adibito alla prevista destinazione d’uso, con l’indicazione del luogo, e che sarà mantenuta la stessa destinazione d’uso per almeno 5 anni;

c) riepilogo delle entrate e delle spese:

1) entrate: indicazione di tutte le entrate, distinte per voci, riguardanti l’acquisto del bene, comprese quelle erogate o da erogarsi da parte di altri uffici o altri enti;

2) spese: indicazione di tutte le spese sostenute, distinte per voci, riguardanti l’acquisto del bene;

d) fatture con quietanza di pagamento;

e) relazione finale.

Articolo 48
Riduzione del contributo

1. Qualora l’acquisto sia stato realizzato solo parzialmente o sia stata sostenuta una spesa inferiore a quella ammessa, il Direttore/la Direttrice dell’Ufficio provinciale Sport dispone la riduzione del contributo concesso, rideterminandone l’importo in proporzione alla spesa effettivamente sostenuta.

Articolo 49
Controlli

1. Vengono effettuati controlli:

a) sulla effettuazione degli acquisti;

b) sulla persistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti;

c) sull’utilizzo del bene agevolato per gli scopi previsti.

Capo V
REALIZZAZIONE, MIGLIORAMENTO, AMPLIAMENTO, COMPLETAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI

Articolo 50
Destinazione dei contributi o mutui

1. I contributi o mutui di cui al presente capo sono concessi per la realizzazione, il miglioramento, l’ampliamento, il completamento, la riqualificazione e la ristrutturazione di impianti sportivi con le relative opere accessorie, di campi da giochi per bambini nonché di altre opere di interesse sportivo.

2. I contributi o mutui vengono concessi sull'intera opera o su lotti quantitativi.

Articolo 51
Presentazione delle domande

1. Ogni singola domanda deve riferirsi esclusivamente ad una singola area di intervento di cui all’articolo 54.

Articolo 52
Documentazione

1. Nel caso in cui sia necessaria una concessione edilizia, le domande devono essere corredate da:

a) relazione tecnica con indicazione in merito alla destinazione urbanistica;

b) progetto approvato e munito dell’apposito timbro della Commissione edilizia comunale con estratto PUC;

c) concessione edilizia, per progetti ai sensi della legge provinciale 16 ottobre 1990, n. 19, e della legge provinciale 25 novembre 1987, n. 29, intestata al richiedente;

d) preventivo dettagliato di spesa, redatto da un tecnico iscritto/una tecnica iscritta ad un ordine o collegio professionale;

e) piano di finanziamento in cui sono specificate le entrate complessive, e le spese, distinte per voci, con l’indicazione degli uffici o degli enti ai quali sono state o a cui verranno presentate altre domande per ottenere altre agevolazioni per la medesima iniziativa;

f) documento comprovante la disponibilità dell’immobile per un periodo di almeno nove anni, di data non anteriore ad un anno dalla presentazione della domanda e, nei casi di miglioramento, completamento e ristrutturazione di impianti sportivi, di data non anteriore a cinque anni; per progetti ai sensi della legge provinciale 17 agosto 1989, n. 5, e successive modifiche, documento comprovante la disponibilità dell’immobile;

g) parere tecnico-amministrativo ed economico del Comitato tecnico provinciale dei lavori pubblici, relativo a progetti che superino la soglia prevista dalla normativa di riferimento;

h) limitatamente ai comuni, deliberazione di approvazione del progetto adottata dall’organo competente;

i) cronoprogramma, con indicazione della data di inizio lavori.

2. Nel caso in cui non sia necessaria la concessione edilizia, le domande devono essere corredate da:

a) relazione del richiedente;

b) progetto o disegno esplicativo;

c) dichiarazione da parte dell’organo competente in merito al fatto che non è necessaria una concessione edilizia;

d) dichiarazione del Comune competente in merito alla destinazione urbanistica ed estratto PUC;

e) concessioni e autorizzazioni necessarie;

f) preventivo dettagliato di spesa;

g) documento comprovante la disponibilità dell’immobile per un periodo di almeno nove anni, di data non anteriore ad un anno dalla presentazione della domanda e, nei casi di miglioramento, completamento e ristrutturazione di impianti sportivi, di data non anteriore a cinque anni; per progetti ai sensi della legge provinciale 17 agosto 1989, n. 5, e successive modifiche, documento comprovante la disponibilità dell’immobile;

h) piano di finanziamento in cui sono specificate le entrate complessive, e le spese, distinte per voci, con l’indicazione degli uffici o degli enti ai quali sono state o a cui verranno presentate altre domande per ottenere altre agevolazioni per la medesima iniziativa;

i) limitatamente ai comuni, deliberazione di approvazione del progetto adottata dall’organo competente;

j) cronoprogramma, con indicazione della data di inizio lavori.

3. Le domande per l'acquisto di beni immobili da destinarsi a sedi sociali e per l'acquisto di terreni sui quali realizzare impianti sportivi devono essere corredate da:

a) copia del contratto preliminare d'acquisto dell'immobile o del terreno;

b) copia del tipo di frazionamento, se necessario;

c) progetto di massima o progetto esecutivo, qualora siano previsti lavori di costruzione;

d) dichiarazione del Comune competente, dalla quale risulti che l'opera è conforme alle norme del piano urbanistico comunale;

e) piano di finanziamento relativo all'acquisto;

f) limitatamente all'acquisto di terreni, copia della stima del terreno;

g) limitatamente ai comuni, deliberazione di approvazione del progetto oppure di avvio della procedura di esproprio adottata dall’organo competente.

Articolo 53
Criteri di esclusione

1. Non sono ammessi ad agevolazione:

a) i richiedenti che non dimostrano di avere svolto almeno un anno di attività;

b) i lavori già realizzati o iniziati prima della presentazione della domanda;

c) i progetti che si intendono realizzare su aree o immobili per i quali è stata concessa la disponibilità da parte di un soggetto non pubblico, ad eccezione di:

1) progetti su aree che il piano urbanistico destina a zone per attrezzature collettive, zone di verde pubblico o parchi giochi per bambini o a zone di altre categorie soggette ad esproprio;

2) progetti su aree che il piano urbanistico destina a zone con iniziativa privata, a condizione della stipulazione della convenzione prevista;

3) progetti per impianti nel verde agricolo, alpino e bosco, limitatamente a piste da sci di fondo, piste da slittino, percorsi salute o altri impianti per attività ricreative che abbiano un utilizzo limitato nel tempo e lascino inalterate le superfici dei terreni;

d) i progetti di impianti sportivi nel verde agricolo, alpino e bosco, limitatamente alle categorie di cui alla lettera c) del presente comma, non inserite come tali nel piano urbanistico comunale;

e) le domande che non sono state perfezionate entro il termine fissato dall’Ufficio provinciale Sport nella lettera di formale richiesta di integrazione di dati o documenti mancanti;

f) i progetti in contrasto con il piano di sviluppo degli impianti sportivi;

g) i progetti che non tengono conto delle esigenze funzionali tecnico-sportive;

h) i soggetti che non dichiarano di disporre di un adeguato autofinanziamento;

i) le opere che non sono strettamente necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva;

j) le strutture adibite prevalentemente a fini commerciali (bar e l’arredamento del bar, centro fitness);

k) le strutture per le quali è già prevista dalla legislazione provinciale la possibilità di erogazione di vantaggi economici;

l) i costi di gestione nonché i costi per la manutenzione ordinaria e periodica degli impianti;

m) i costi o gli onorari di consulenza per l’istruttoria della pratica di contributo o di mutuo;

n) le spese tecniche eccedenti il 10% delle spesa ammessa o rendicontabile, calcolata escludendo i costi di cui alla lettera o);

o) i costi eccedenti quanto previsto dai prezzi informativi per le opere edili;

p) i progetti i cui lavori, stando a quanto emerso dall’istruttoria, non possono essere iniziati nell’anno di concessione del contributo o mutuo;

q) i progetti il cui piano di finanziamento risulta irrealistico.

Articolo 54
Tipologia ed aree di intervento

1. Sono individuate le seguenti tipologie di intervento:

a) ultimazione di progetti già ammessi a precedenti programmi annuali e pluriennali di finanziamento della Provincia;

b) ristrutturazione di impianti sportivi con una vetustà di almeno dieci anni, a scopo di recupero, conservazione e riqualificazione;

c) costruzione di nuovi impianti;

d) finanziamento residuo degli interventi di cui alle lettere precedenti;

2. All’interno delle singole tipologie di intervento, sono previste agevolazioni per le seguenti opere, indicate in ordine di priorità:

1) impianti sportivi polivalenti di base;

2) nuovi impianti sportivi di base;

3) nuovi impianti sportivi speciali;

4) costruzioni funzionali non strettamente necessarie alla pratica sportiva per gli impianti di cui ai numeri precedenti, esclusi in ogni caso le strutture e i locali utilizzati per attività di carattere commerciale.

Articolo 55
Criteri generali

1. Per la concessione del contributo o del mutuo si considerano inoltre i seguenti criteri generali:

a) se l'impianto è necessario per la pratica sportiva della popolazione della zona o della località interessata;

b) se l’impianto è conforme alle esigenze funzionali tecnico-sportive;

c) se sussista la possibilità di utilizzare l’impianto per le attività sportivo-ricreative e sportivo-sanitarie di persone con disabilità;

d) condizioni climatiche;

e) raggiungibilità degli impianti sportivi;

f) solidità finanziaria del richiedente;

g) urgenza e necessità in rapporto agli interessi generali della collettività;

h) sostenibilità ecologica e compatibilità ambientale dell’impianto.

2. I comuni possono cedere il contributo ad un soggetto di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge provinciale 16 ottobre 1990, n. 19 e successive modifiche, se tale soggetto è stato incaricato della realizzazione del progetto di costruzione sulla base di una convenzione.

Articolo 56
Obblighi

1. Il beneficiario deve impegnarsi a mantenere l’originaria destinazione d’uso dell’impianto per almeno nove anni, a decorrere dalla data di entrata in funzione dell’impianto medesimo.

2. Per contributi o mutui per l'acquisto di beni immobili da destinarsi a sedi sociali e per l'acquisto di terreni sui quali verranno realizzati impianti sportivi, il beneficiario deve impegnarsi a non cambiare la destinazione d’uso, che costituisce la ragione e il presupposto dell’agevolazione, per la durata di venti anni. La Provincia ha comunque diritto di prelazione sia in caso di vendita che di locazione, senza limiti di tempo.

3. Qualora il termine previsto al comma 1 o al comma 2 non venisse rispettato, il soggetto obbligato è tenuto a restituire alla Provincia l’agevolazione per un importo proporzionale al tempo residuo, maggiorata degli interessi legali, decorrenti dalla data dell’erogazione dell’agevolazione.

4. Su domanda del beneficiario, il Direttore/la Direttrice dell’Ufficio provinciale Sport può dare il proprio assenso all’eventuale modifica dell’originaria destinazione d’uso del bene.

5. Il beneficiario si impegna a garantire libero accesso all’impianto sportivo, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative.

Articolo 57
Modifiche rilevanti al progetto

1. Su richiesta motivata del beneficiario, il Direttore/la Direttrice dell’Ufficio provinciale Sport può autorizzare, ai fini della liquidazione del contributo o del mutuo, lavori aggiuntivi o sostitutivi a quelli previsti dal progetto approvato, a condizione che il progetto sia contemplato nel piano di sviluppo degli impianti sportivi altoatesini e che le variazioni interessino solo il luogo originario dell’area o dell’immobile.

Articolo 58
Dichiarazione di inizio lavori

1. Entro 30 giorni dall’inizio dei lavori, il beneficiario è tenuto a inviare copia della dichiarazione di inizio lavori, ove prevista. Nel caso in cui questo documento non sia necessario, il/la legale rappresentante trasmette una comunicazione relativa all’inizio dei lavori con l’indicazione del direttore/della direttrice dei lavori.

Articolo 59
Anticipi

1. In caso di concessione di contributi superiori a 24.999,00 euro, su richiesta del beneficiario e dietro presentazione di fatture non quietanzate pari almeno all’importo dell’anticipo richiesto, possono essere concessi anticipi fino al 50 per cento dell'ammontare del contributo.

2. In caso di contributo superiore a 149.999,00 euro, su richiesta del beneficiario e dietro presentazione della documentazione di cui al comma 1, può essere concesso un ulteriore anticipo fino al 30 per cento dell'ammontare del contributo.

3. Nel caso di erogazione di anticipi, il beneficiario deve procedere all’effettuazione del rendiconto dell’anticipo entro il 30 aprile dell’anno successivo, attenendosi alle prescrizioni relative al rendiconto di cui all’articolo 60.

Articolo 60
Rendiconto

1. I contributi sono liquidati, su presentazione di una apposita domanda presentata all’Ufficio provinciale Sport entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello della loro concessione o di imputazione della spesa; alla domanda va allegata la seguente documentazione:

a) una dichiarazione del beneficiario circa

1) la persistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti;

2) i vantaggi economici ottenuti o richiesti presso altri enti pubblici o privati per lo stesso investimento;

b) il riepilogo di tutte le spese ed entrate;

c) i certificati di regolare esecuzione dei lavori o il certificato di collaudo, con allegata la relativa contabilità dei lavori nel caso di accordi che consentono il ricorso alla contabilità a misura;

d) un certificato di regolare esecuzione dei lavori o un certificato di collaudo, con allegate le fatture quietanzate nel caso di accordi che non consentono il ricorso alla contabilità a misura;

e) le sole fatture quietanzate nel caso in cui i lavori siano di modesta entità e non sia prevista una direzione dei lavori;

f) ulteriore documentazione contabile attestante l’avvenuto pagamento;

g) una dichiarazione, non necessaria per le organizzazioni ONLUS e gli enti iscritti nel registro provinciale delle organizzazioni di volontariato, in merito alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle prestazioni rese a titolo di attività di volontariato;

h) i prospetti relativi all'attività di volontariato, qualora il beneficiario abbia i presupposti, contenenti l’elenco dei nominativi degli operatori volontari e indicanti la tipologia della prestazioni da essi rese nonché i giorni e le ore in cui le attività si sono svolte;

2. Possono essere presentati anche documenti di spesa antecedenti la data di concessione del contributo o del mutuo, purché di data successiva a quella di presentazione della domanda.

3. I contributi e i mutui per l'acquisto di beni immobili da destinarsi a sedi sociali e per l'acquisto di terreni sui quali verranno realizzati impianti sportivi sono liquidati su presentazione di un’apposita domanda alla quale vanno allegate il contratto d’acquisto registrato o la ricevuta del deposito dell’indennità di esproprio.

Articolo 61
Riduzione del contributo e del mutuo

1. Qualora l’investimento sia stato realizzato solo parzialmente o sia stata sostenuta una spesa inferiore a quella ammessa, il Direttore/la Direttrice dell’Ufficio provinciale Sport dispone la riduzione del contributo o del mutuo concesso, rideterminandone l’importo in proporzione alla spesa effettivamente sostenuta o in proporzione alla parte di investimento effettivamente realizzato.

2. Nel caso di erogazione di un anticipo di cui all’articolo 59, il cui ammontare sia superiore all’importo determinato dopo l’avvenuto rendiconto, il Direttore/la Direttrice dell’Ufficio provinciale Sport determina l’importo eccedente, maggiorato degli interessi legali, decorrenti dalla data dell’erogazione dell’anticipo, da restituire alla Provincia.

Capo VI
ATTIVITÀ SPORTIVA, SOSTEGNO SOCIO-ASSISTENZIALE DI ATLETI E ALTRE INIZIATIVE A FAVORE DELLO SPORT

Articolo 62
Destinazione della sovvenzione

1. Le sovvenzioni di cui al presente capo vengono concesse per l’attività ordinaria dei richiedenti.

2. I dati forniti devono riferirsi esclusivamente all’attività del richiedente.

3. I beneficiari possono utilizzare le sovvenzioni esclusivamente per le iniziative per le quali esse sono state richieste e concesse.

Articolo 62/bis
Agevolazioni aggiuntive in relazione allo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19

1. Per attenuare la perdita economica in relazione allo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, per l’anno 2020 ai beneficiari di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo sono concesse agevolazioni aggiuntive a sostegno dell’attività sportiva ai sensi del capo VI dei presenti criteri. Le relative domande devono essere presentate entro lunedì, 31 agosto 2020.

2. I beneficiari di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), possono presentare domanda di agevolazione aggiuntiva, a condizione che abbiano presentato, conformemente all’articolo 3, per l’anno 2020, domanda per la concessione dell’agevolazione per l’attività ordinaria ai sensi del capo VI dei presenti criteri e che questa domanda sia stata approvata. L’agevolazione aggiuntiva ammonta al 10 per cento della somma delle entrate indicate nella domanda per la concessione dell’agevolazione per l’attività ordinaria per l’anno 2020 alle voci “sponsor e pubblicità”, “quote di partecipazione e iscrizione a corsi” nonché “introiti da manifestazioni”, laddove il 10 per cento di tale somma ammonti almeno a 300 euro.

3. I beneficiari di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), possono presentare domanda di agevolazione aggiuntiva, a condizione che per la stagione 2019/2020 possano dimostrare una perdita economica. L’agevolazione aggiuntiva ammonta al 100 per cento di tale perdita economica, data dalla differenza tra le mancate entrate e le spese non sostenute nella stagione 2019/2020. Vanno presentati tutti i documenti utili a dimostrare la perdita economica.

4. In deroga al comma 2, la disciplina prevista al comma 3 si applica anche alle società sportive dilettantistiche di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), che abbiano un fatturato annuo superiore a 1 milione di euro.

5. I beneficiari di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), nonché all’articolo 2, comma 2, possono presentare domanda di agevolazione aggiuntiva, a condizione che abbiano presentato, conformemente all’articolo 3, per l’anno 2020, domanda per la concessione dell’agevolazione per l’attività ordinaria ai sensi del capo VI dei presenti criteri e che questa domanda sia stata approvata, nonché a condizione che possano dimostrare per l’anno 2020 una riduzione delle entrate pari ad almeno il 10 per cento. La perdita economica è calcolata rispetto al piano di finanziamento ovvero al preventivo indicato nella domanda, presentata e approvata, di concessione dell’agevolazione per l’attività ordinaria per l’anno 2020 ed è data dalla differenza tra le mancate entrate e le spese non sostenute nell’anno 2020. Vanno presentati tutti i documenti utili a dimostrare la perdita economica. L’agevolazione aggiuntiva ammonta al 70 per cento di quella parte della perdita economica dimostrata che supera la suddetta soglia del 10 per cento.

6. L’agevolazione aggiuntiva si intende quale importo parziale dell’agevolazione per l’attività ordinaria per l’anno 2020. Come per quest’ultima, anche per l’agevolazione aggiuntiva possono essere erogati anticipi nella misura massima del 70 per cento ai sensi dell’articolo 69. L’agevolazione aggiuntiva è rendicontata insieme al saldo dell’agevolazione per l’attività ordinaria ai sensi del capo VI dei presenti criteri per l’anno 2020. L’agevolazione aggiuntiva è rendicontata nella misura dell’importo dell’agevolazione.

7. Trovano comunque applicazione le disposizioni di cui agli articoli 70, 71 e 72 e, ove compatibili, tutte le altre disposizioni dei presenti criteri.

8. La concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo avviene nei limiti degli stanziamenti assegnati alle pertinenti missioni del bilancio finanziario provinciale. In caso di mezzi finanziari insufficienti, la misura dell’agevolazione è ridotta oppure le domande di agevolazione sono rigettate d’ufficio.”;

Articolo 62/ter
Agevolazioni straordinarie in relazione allo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19

1. Per attenuare la perdita economica in relazione allo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, per l’anno 2021 sono concesse ai seguenti beneficiari agevolazioni straordinarie a sostegno dell’attività sportiva ai sensi del capo VI dei presenti criteri:

a) beneficiari di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), limitatamente alle società sportive dilettantistiche con un fatturato annuo superiore a 600.000 euro, per la stagione 2020/2021;

b) beneficiari di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), limitatamente alle società sportive professionistiche con un fatturato annuo superiore a 1 milione di euro, per la stagione 2020/2021;

c) beneficiari di cui all’articolo 2, comma 2, limitatamente ai comitati organizzatori di eventi di Coppa del mondo con un fatturato annuo superiore a 1 milione di euro, per l’evento di Coppa del mondo nella stagione invernale 2020/2021.

2. L’agevolazione straordinaria è concessa per compensare le minori entrate dovute alla mancata vendita di biglietti (ingressi singoli e abbonamenti) per la stagione 2020/2021 ovvero per l’evento di Coppa del mondo nella stagione invernale 2020/2021 e ammonta al 70% per cento della perdita economica risultante dalla differenza tra entrate ricavate dalla vendita di biglietti per la stagione 2020/2021 ovvero per l’evento di Coppa del mondo nella stagione invernale 2020/2021 e entrate medie ricavate dalla vendita di biglietti nelle tre stagioni precedenti ovvero per gli eventi di Coppa del mondo nelle tre stagioni precedenti. Le domande di agevolazione devono essere presentate entro il 31 agosto 2021 corredate di tutti i documenti utili a dimostrare la perdita economica, cioè i bilanci annuali oppure i conti consuntivi approvati dall’assemblea generale, dai quali si evincono nel dettaglio le entrate ricavate dalla vendita di biglietti per le stagioni ovvero per gli eventi di Coppa del mondo nelle stagioni invernali 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 und 2020/2021 oppure documenti comparabili.

3. La concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo avviene nei limiti degli stanziamenti assegnati alle pertinenti missioni del bilancio finanziario provinciale. In caso di mezzi finanziari insufficienti, la misura dell’agevolazione è ridotta oppure le domande di agevolazione sono rigettate d’ufficio.

Articolo 62/quater
Agevolazioni straordinarie relative allo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19

1. Per attenuare la perdita economica in relazione allo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, per l’anno 2022 sono concesse agevolazioni straordinarie a sostegno dell’attività sportiva ai sensi del capo VI dei presenti criteri alle e ai seguenti soggetti aventi diritto:

a) soggetti aventi diritto di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), limitatamente alle società sportive dilettantistiche con un fatturato annuo superiore a 600.000 euro, per la stagione 2021/2022;

b) soggetti aventi diritto di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), limitatamente alle società sportive professionistiche con un fatturato annuo superiore a 1 milione di euro, per la stagione 2021/2022;

c) soggetti aventi diritto di cui all’articolo 2, comma 2, limitatamente ai comitati organizzatori di eventi di Coppa del mondo con un fatturato annuo superiore a 1 milione di euro, per l’evento di Coppa del mondo nella stagione invernale 2021/2022.

2. L’agevolazione straordinaria è concessa per compensare le minori entrate dovute alla mancata vendita di biglietti (ingressi singoli e abbonamenti) per la stagione 2021/2022 ossia per l’evento di Coppa del mondo nella stagione invernale 2021/2022 e ammonta al massimo al 25 per cento della perdita economica risultante dalla differenza tra entrate ricavate dalla vendita di biglietti per la stagione 2021/2022 ossia per l’evento di Coppa del mondo nella stagione invernale 2021/2022 e entrate medie ricavate dalla vendita di biglietti per le ultime tre stagioni comparabili ossia per gli eventi di Coppa del mondo nelle ultime tre stagioni invernali comparabili prima dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19. Le domande di agevolazione devono essere presentate entro il 30 novembre 2022 corredate di tutti i documenti utili a dimostrare la perdita economica, cioè i bilanci annuali oppure i conti consuntivi approvati dall’assemblea generale, dai quali si evincono nel dettaglio le entrate ricavate dalla vendita di biglietti per le ultime tre stagioni comparabili ossia per gli eventi di Coppa del mondo nelle ultime tre stagioni invernali comparabili prima dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19. L’agevolazione straordinaria non può superare le perdite documentate nel relativo bilancio finale.

3. La concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo avviene nei limiti degli stanziamenti assegnati alle pertinenti missioni del bilancio finanziario provinciale. In caso di mezzi finanziari insufficienti, la misura dell’agevolazione è ridotta oppure le domande di agevolazione sono rigettate d’ufficio.

Articolo 63
Documentazione

1. Le domande vanno corredate da:

a) programma dettagliato dell’attività dell’anno in corso;

b) dichiarazione con l’indicazione degli uffici o degli enti ai quali sono state o a cui verranno presentate altre domande per ottenere altri vantaggi economici relativi alla medesima attività;

c) documentazione necessaria per il calcolo dei punti ai sensi dell’articolo 68, comma 1, lettera b), solo per i richiedenti per i quali sia necessario il calcolo con questo sistema;

d) preventivo di spesa riguardante l’attività;

e) piano di finanziamento in cui sono specificate le entrate, distinte per voci, e le spese, distinte per voci.

Articolo 64
Criteri di esclusione

1. Non sono ammessi a sovvenzione:

a) i richiedenti che non dimostrano di avere svolto almeno un anno di attività;

b) i richiedenti con meno di 20 soci o di 20 persone che partecipano con continuità alle iniziative organizzate per le società sportive;

c) le domande che non sono state perfezionate entro il termine fissato dall’Ufficio provinciale Sport nella lettera di formale richiesta di integrazione di dati o documenti mancanti;

d) le sezioni di organizzazioni polisportive, se non sono autonome né finanziariamente né giuridicamente;

e) i soggetti che non dichiarano di disporre di un adeguato autofinanziamento;

f) le associazioni la cui attività prevalente consiste nell’offerta di corsi o servizi.

Articolo 65
Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le seguenti spese:

a) premi in denaro;

b) le spese sostenute per strutture prevalentemente adibite a fini commerciali;

c) tutte le spese o la parte delle spese che non sono connesse con l’attività ammessa a sovvenzione;

d) le spese di viaggio, di vitto e di pernottamento, le spese di materiali e altre singole voci di spesa di importo non congruo;

e) le spese non effettivamente sostenute nell’anno di riferimento.

Articolo 66
Individuazione delle aree di intervento

1. Sono individuate le seguenti aree di intervento, indicate in ordine di priorità:

a) attività di sostegno socio-assistenziale;

b) attività delle Federazioni sportive nazionali (FSN) riconosciute dal CONI e delle Discipline sportive – ad esso – associate (DSA);

c) attività delle unioni sportive, degli Enti di promozione sportiva (EPS), delle leghe o unioni di associazioni, delle associazioni di tecnici sportivi e dei comitati provinciali delle federazioni sportive di altre discipline sportive non organizzate nel CONI;

d) attività riconducibile alla fattispecie di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), numero 8, della legge provinciale 16 ottobre 1990, n. 19;

e) attività delle associazioni e società sportive dilettantistiche così come definite dal vigente ordinamento.

2. L’Ufficio provinciale Sport determina l’ammontare dei mezzi finanziari disponibili per ciascuna area di intervento di cui al comma 1, prima di procedere alla ripartizione delle risorse ai singoli richiedenti.

Articolo 67
Criteri generali

1. Nella concessione delle sovvenzioni si considerano inoltre i seguenti criteri generali:

a) risorse finanziarie dei richiedenti e contributi volontari di collaborazione nonché la congruità dei contributi finanziari dei soci;

b) economicità della gestione;

c) grado di utilità collettiva e accettazione da parte della popolazione;

d) efficienza, intensità, qualità e quantità del lavoro svolto;

e) se l’organizzazione gestisce un impianto sportivo;

f) costi legati all’esercizio di una certa disciplina sportiva;

g) offerta di una attività sportiva con tradizione in Alto Adige;

h) offerta di attività sportive per disabili;

i) risultati sportivi;

j) offerta di sport per tutti e di attività sportive per il tempo libero;

k) manifestazioni, corsi o iniziative organizzate al di fuor della normale attività annuale;

l) iniziative svolte per la gioventù e per gli anziani;

m) difficoltà oggettive nella realizzazione dei programmi;

n) iniziative nel campo delle attività sportive non agonistiche e offerta di attività sportivo-ricreative o di attività sportive per la salute, nonché ludiche e motorie rivolta a tutta la popolazione;

o) sostenibilità ecologica e compatibilità ambientale dell’attività;

p) carattere innovativo dell’attività;

q) ammontare delle spese sostenute per l’utilizzo di impianti sportivi;

r) presenza di atleti del settore giovanile iscritti ad un campionato organizzato da un’unione di associazioni e società sportive (es. USSA o VSS), da un Ente di promozione sportiva (EPS) o da una federazione sportiva non organizzata nel CONI;

s) se l’organizzazione si occupa di uno sport minore.

Articolo 68
Determinazione dell’importo della sovvenzione

1. L’ammontare delle sovvenzioni è calcolato nel modo seguente:

a) fino all’80 per cento delle spese ammesse o rendicontabili per le domande relative all’attività di sostegno socio-assistenziale, all’attività delle Federazioni sportive nazionali (FSN) riconosciute dal CONI e delle Discipline sportive – ad esso – associate (DSA), all’attività dei comitati provinciali di altre discipline sportive non organizzate nel CONI, all’attività delle unioni sportive, degli Enti di promozione sportiva, delle leghe o unioni di associazioni, delle associazioni di tecnici sportivi e simili, nonché per le domande relative a progetti pilota riconducibili alla fattispecie di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), numero 8, della legge provinciale 16 ottobre 1990, n. 19;

b) per le associazioni e società sportive dilettantistiche ed altre organizzazioni, il 70 per cento delle risorse disponibili vengono assegnati mediante il seguente sistema a punti, mentre il rimanente 30 per cento è assegnato tenendo conto dei criteri indicati all’articolo 67.

Numero dei soci dell’associazione

Punti

fino a 50

10

da 51 a 100

12

da 101 a 200

20

da 201 a 300

28

da 301 a 400

36

da 401 a 500

40

da 501 a 1000

60

da 1001 a 2000

80

oltre 2000

100

Per ogni ulteriore sezione con almeno 20 soci

10

Per ogni socio in attività di età inferiore ai 16 anni

5

Per ogni altro socio in attività

1

Per ogni atleta tesserato ad una Federazione sportiva nazionale (FSN) riconosciuta dal CONI o una Disciplina sportiva – ad esso – associata (DSA)

5

Per ogni persona che abbia conseguito l’abilitazione presso una federazione sportiva, e nell’anno precedente abbia svolto in media almeno 5 ore settimanali di attività presso l’associazione sportiva in qualità di allenatore diplomato, insegnante diplomato, istruttore diplomato o qualifiche equivalenti.

10

2. I dati richiesti si devono riferire al 1° gennaio dell’anno di concessione della sovvenzione.

Articolo 69
Anticipi

1. Per sovvenzioni superiori a 2.000 euro sono erogati anticipi nella misura massima del 70 per cento dell'ammontare della sovvenzione concessa.

Articolo 70
Rendiconto

1. Le sovvenzioni sono liquidate, su presentazione di una apposita domanda all’Ufficio provinciale Sport, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello della loro concessione; alla domanda va allegata la seguente documentazione:

a) dichiarazione della persistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti;

b) dichiarazione del richiedente attestante lo svolgimento del programma ammesso a sovvenzione;

c) dichiarazione, non necessaria per le organizzazione ONLUS e gli enti iscritti nel registro provinciale delle organizzazione di volontariato, in merito alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle prestazioni rese a titolo di attività di volontariato;

d) riepilogo delle entrate e delle spese sulla base del solo principio contabile di cassa:

1) entrate: indicazione di tutte le entrate, distinte per voci, riguardanti l’iniziativa, comprese quelle erogate o da erogarsi da parte di altri uffici o altri enti;

2) spese: indicazione di tutte le spese sostenute, distinte per voci, riguardanti l’iniziativa; alla distinta delle spese, dalla quale devono emergere i dettagli essenziali della documentazione di spesa, va allegata una dichiarazione del richiedente attestante:

- che la spesa relativa a fatture o ad altri documenti validi ai fini fiscali è stata sostenuta per intero e che il richiedente è in possesso dei relativi documenti di spesa;

- che è stato predisposto l’elenco delle prestazioni rese a titolo di attività di volontariato e che esso è a disposizione per un eventuale controllo, tenendo conto che l’importo massimo ammesso non può superare la soglia indicata nell’articolo 10;

e) relazione finale.

2. L’importo per il quale ogni beneficiario dovrà presentare il rendiconto è limitato all’ammontare della sovvenzione concessa.

3. In sede di rendiconto non potranno essere riconosciute voci di spesa non utili per la realizzazione dei fini statuari o ammontanti ad un importo non conforme al preventivo di spesa.

Articolo 71
Riduzione della sovvenzione

1. Qualora il programma sia stato realizzato solo parzialmente o sia stata sostenuta una spesa inferiore all’importo calcolato ai sensi dell’articolo 68, il Direttore/la Direttrice dell’Ufficio provinciale Sport dispone la riduzione della sovvenzione concessa, rideterminandone l’importo in proporzione alla spesa effettivamente sostenuta o in proporzione alla parte di programma effettivamente realizzato.

2. Nel caso di erogazione di un anticipo di cui all’articolo 69, il cui ammontare sia superiore all’importo determinato dopo l’avvenuto rendiconto, il Direttore/la Direttrice dell’Ufficio provinciale Sport determina l’importo eccedente, maggiorato degli interessi legali, decorrenti dalla data dell’erogazione dell’anticipo, da restituire alla Provincia.

Articolo 72
Controlli

1. Vengono effettuati controlli:

a) sulle fatture quietanzate in originale o sull’altra documentazione valida ai fini fiscali per l’ammontare indicato nella domanda di cui all’articolo 70, sulla base del libro di cassa/giornale o del conto corrente intestato all’associazione sportiva;

b) sulla veridicità dei dati per la determinazione dell’importo della sovvenzione ai sensi dell’articolo 68;

c) sui prospetti relativi alle prestazioni rese a titolo di volontariato indicanti i nominativi degli operatori volontari, la tipologia delle prestazioni da essi rese nonché le date e le ore in cui le prestazioni hanno avuto luogo, per l’ammontare risultante dalla dichiarazione resa di cui all’articolo 70;

d) sull’effettiva realizzazione dei programmi di attività per i quali è stata concessa la sovvenzione;

e) sulla corrispondenza delle prestazioni di volontariato indicate nei prospetti presentati all'Ufficio provinciale Sport con le attività, le iniziative e i lavori realmente effettuati.

Capo VII
SPONSORIZZAZIONI

Articolo 73
Destinazione delle sponsorizzazioni

1. I contratti per le finalità di sponsorizzazione di cui al presente capo possono essere stipulati a favore di

a) squadre altoatesine;

b) atleti di punta altoatesini;

c) atleti promettenti altoatesini;

d) manifestazioni sportive o altre iniziative o eventi sportivi di particolare rilevanza per l’Alto Adige e di grande impatto promozionale, come pubblicazioni su tematiche sportive, ritiri sportivi, supporto a programmi o iniziative di organizzazioni sportive o di federazioni sportive e simili, sempre di particolare interesse per l'Alto Adige.

Articolo 74
Presupposti per la concessione di sponsorizzazioni

1. Devono sussistere i seguenti presupposti:

a) squadre altoatesine

1) le squadre partecipano nelle rispettive discipline a campionati interregionali assoluti. Devono in ogni caso militare nella serie più elevata per una squadra altoatesina;

2) la disciplina sportiva deve essere compatibile con le strategie promozionali per l’Alto Adige; con i messaggi pubblicitari e il richiamo del marchio ombrello si deve riuscire a trasmettere un’immagine positiva dell’Alto Adige;

3) le squadre da sponsorizzare devono distinguersi nella rispettiva disciplina sportiva, godere di notorietà ed essere facilmente riconoscibili, mostrare buona preparazione e professionalità;

4) le squadre da sponsorizzare devono partecipare a manifestazioni e iniziative atte a trasmettere un’immagine positiva e ad avere un impatto positivo sull’opinione pubblica;

5) deve essere garantita la comunicazione grazie alla presenza dei mass-media, quali TV, radio, stampa e altri, anche appartenenti a settori innovativi;

b) atleti di punta altoatesini

1) si considerano tali gli atleti che svolgono la loro attività a livello internazionale;

2) gli atleti da sponsorizzare devono distinguersi nella rispettiva disciplina sportiva, godere di notorietà ed essere facilmente riconoscibili, mostrare buona preparazione e professionalità;

c) atleti promettenti altoatesini

1) sono considerati atleti promettenti coloro che hanno concrete possibilità di partecipare ai giochi olimpici/paralimpici. Non sono ammessi atleti che hanno già partecipato due volte ai giochi olimpici/ paralimpici;

2) gli atleti sponsorizzati da Sporthilfe Alto Adige devono indicare gli importi ottenuti, che verranno considerati nella determinazione dell’ammontare della sponsorizzazione;

3) gli atleti da sponsorizzare devono distinguersi nella rispettiva disciplina sportiva, godere di notorietà ed essere facilmente riconoscibili, mostrare buona preparazione e professionalità;

4) gli atleti da sponsorizzare devono partecipare a manifestazioni e iniziative atte a trasmettere un’immagine positiva e ad avere un impatto positivo sull’opinione pubblica;

5) deve essere garantita la comunicazione grazie alla presenza dei mass-media, quali TV, radio, stampa e altri, anche appartenenti a settori innovativi;

6) l’atleta non deve avere subito sanzioni per doping;

d) manifestazioni sportive, iniziative sportive e altri eventi sportivi

1) deve essere garantita la comunicazione grazie alla presenza dei mass-media, quali TV, radio, stampa e altri, anche appartenenti a settori innovativi;

2) le manifestazioni, le iniziative e gli altri eventi da sponsorizzare devono essere atte a trasmettere un’immagine positiva e ad avere un impatto positivo sull’opinione pubblica;

3) le manifestazioni, le iniziative e gli eventi da sponsorizzare devono distinguersi nella rispettiva disciplina sportiva, godere di notorietà ed essere facilmente riconoscibili, mostrare buona preparazione e professionalità;

4) le manifestazioni, le iniziative e gli eventi da sponsorizzare si contraddistinguono per la loro eccezionalità e per il consenso che riscuotono da parte della collettività;

5) le iniziative devono essere di rilevanza e interesse per l’economia, il turismo e lo sport altoatesini;

6) in caso di manifestazioni, queste devono svolgersi in Alto Adige e avere carattere internazionale.

2. Tutte le iniziative devono essere conformi ai valori fondamentali del marchio ombrello Alto Adige.

Articolo 75
Importo della sponsorizzazione

1. L’importo della sponsorizzazione viene calcolato in base ai seguenti parametri:

a) squadre altoatesine: l’importo della sponsorizzazione viene stabilita a seconda della disciplina sportiva e della relativa rilevanza per l’Alto Adige, e più precisamente per:

1) calcio, pallamano, hockey su ghiaccio, pallacanestro e pallavolo, sulla base della posizione particolare detenuta per lo sport altoatesino per tradizione, diffusione e popolarità, nonché per l’elevato interesse riscosso nei media: fino al 10 per cento dell’intero budget dei richiedenti, a seconda della categoria o serie del rispettivo campionato e dell’interesse dei media;

2) altre discipline sportive: fino ad un importo di 15.000,00 euro, a scalare a seconda della categoria o serie del rispettivo campionato e dell’interesse dei media;

b) atleti di punta altoatesini: l’importo della sponsorizzazione si basa sui prezzi di mercato;

c) atleti promettenti altoatesini: fino ad un importo massimo di 10.000,00 euro; le sponsorizzazioni possono essere concesse per un massimo di 5 anni;

d) manifestazioni sportive, iniziative sportive e altri eventi sportivi: nel caso in cui la Provincia non compaia come sponsor principale, per le manifestazioni agonistiche ricorrenti l’importo della sponsorizzazione non può superare di regola il 10 per cento delle spese ammesse; per manifestazioni agonistiche che si svolgono per la prima volta, l’importo della sponsorizzazione può essere considerato come un finanziamento di avviamento e può essere concesso per 3 anni nella misura massima del 50 per cento delle spese ammesse.

Articolo 76
Presentazione delle domande/offerte di contratti di sponsorizzazione

1. Le offerte per i contratti di sponsorizzazione di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), devono essere redatte sugli appositi moduli e presentate di regola entro il 1° agosto di ogni anno. Le offerte per i contratti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere b), c) e d), possono essere presentate tutto l’anno, ma comunque in tempo utile per permettere all’Ufficio provinciale Sport di provvedere ad un attento esame della domanda, alla sua evasione e per garantire che le controprestazioni siano effettivamente erogate. I contratti di sponsorizzazione e per il conferimento di incarichi vengono stipulati sulla base di offerte dettagliate presentate dai soggetti interessati.

Articolo 77
Documentazione

1. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

a) preventivo di spesa dell’iniziativa;

b) piano di finanziamento in cui sono specificate le entrate, distinte per voci, e le spese, distinte per voci, con l’indicazione degli uffici o degli enti ai quali sono state o a cui verranno presentate altre domande per ottenere altre agevolazioni per la medesima iniziativa;

c) offerte dettagliate relative alle prestazioni pubblicitarie.

Articolo 78
Liquidazione

1. L’importo della sponsorizzazione viene liquidato dopo che è stata erogata la prestazione e previo invio in forma digitale della richiesta di liquidazione e della relativa fattura o nota spese all’Ufficio provinciale Sport.

2. Alla richiesta di liquidazione devono essere allegate inoltre una breve relazione e la documentazione comprovante l'adempimento degli obblighi assunti nel contratto di sponsorizzazione.

Articolo 79
Riduzione della sponsorizzazione

1. In caso di inadempimento totale o parziale degli obblighi derivanti dal contratto di sponsorizzazione, il Direttore/la Direttrice dell’Ufficio provinciale Sport dispone la riduzione della sponsorizzazione concessa, rideterminandone l’importo in proporzione alla prestazione pubblicitaria effettivamente prestata rispetto a quella concordata.

Capo VIII
TEMPO LIBERO

Articolo 80
Norme generali

1. Al procedimento relativo alla concessione e erogazione di sovvenzioni e contributi per l’incentivazione delle attività del tempo libero ai sensi della legge provinciale 8 luglio 1983, n. 22, si applicano le disposizioni di cui ai capi I, II, III, IV, V e VI, in quanto compatibili con la predetta legge, e le seguenti disposizioni e in quanto applicabili per analogia.

2. Per l’incentivazione delle attività del tempo libero non trovano applicazione gli articoli 22, 24, 33, 35, 43, 45, 54 e 68 dei presenti criteri.

3. Per le sovvenzioni per l’attività ordinaria nel settore del tempo libero l’importo per il quale ogni beneficiario dovrà presentare il rendiconto è limitato all’ammontare della sovvenzione concessa.

Articolo 81
Criteri di esclusione

1. In aggiunta ai casi di esclusione previsti ai precedenti capi, sono esclusi i seguenti soggetti:

a) le associazioni con meno di 20 soci;

b) le associazioni professionali e le associazioni che hanno come finalità la tutela degli interessi dei soci, nonché i circoli privati;

c) le associazioni con attività specificamente culturali, pedagogiche, sportive, sociali o terapeutiche e del servizio giovani;

d) le associazioni con prevalente attività orientata all’esclusiva offerta di corsi o servizi;

e) le associazioni con prevalente attività orientata all’organizzazione di feste, eventi mondani, visite, gite, concerti o eventi simili e, in ogni caso, le associazioni con prevalente attività orientata all’esclusivo consumo di beni e servizi.

 

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