1. Per attenuare la perdita economica in relazione allo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, per l’anno 2022 sono concesse agevolazioni straordinarie a sostegno dell’attività sportiva ai sensi del capo VI dei presenti criteri alle e ai seguenti soggetti aventi diritto:
a) soggetti aventi diritto di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), limitatamente alle società sportive dilettantistiche con un fatturato annuo superiore a 600.000 euro, per la stagione 2021/2022;
b) soggetti aventi diritto di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), limitatamente alle società sportive professionistiche con un fatturato annuo superiore a 1 milione di euro, per la stagione 2021/2022;
c) soggetti aventi diritto di cui all’articolo 2, comma 2, limitatamente ai comitati organizzatori di eventi di Coppa del mondo con un fatturato annuo superiore a 1 milione di euro, per l’evento di Coppa del mondo nella stagione invernale 2021/2022.
2. L’agevolazione straordinaria è concessa per compensare le minori entrate dovute alla mancata vendita di biglietti (ingressi singoli e abbonamenti) per la stagione 2021/2022 ossia per l’evento di Coppa del mondo nella stagione invernale 2021/2022 e ammonta al massimo al 25 per cento della perdita economica risultante dalla differenza tra entrate ricavate dalla vendita di biglietti per la stagione 2021/2022 ossia per l’evento di Coppa del mondo nella stagione invernale 2021/2022 e entrate medie ricavate dalla vendita di biglietti per le ultime tre stagioni comparabili ossia per gli eventi di Coppa del mondo nelle ultime tre stagioni invernali comparabili prima dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19. Le domande di agevolazione devono essere presentate entro il 30 novembre 2022 corredate di tutti i documenti utili a dimostrare la perdita economica, cioè i bilanci annuali oppure i conti consuntivi approvati dall’assemblea generale, dai quali si evincono nel dettaglio le entrate ricavate dalla vendita di biglietti per le ultime tre stagioni comparabili ossia per gli eventi di Coppa del mondo nelle ultime tre stagioni invernali comparabili prima dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19. L’agevolazione straordinaria non può superare le perdite documentate nel relativo bilancio finale.
3. La concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo avviene nei limiti degli stanziamenti assegnati alle pertinenti missioni del bilancio finanziario provinciale. In caso di mezzi finanziari insufficienti, la misura dell’agevolazione è ridotta oppure le domande di agevolazione sono rigettate d’ufficio.