1. Escluse le domande per l’acquisto di attrezzature o equipaggiamenti, il beneficiario può documentare una parte delle spese effettive quantificando le prestazioni rese a titolo di volontariato dai soci a favore dell’ente medesimo.
2. Ai soli fini del rendiconto è riconosciuto l’attuale importo massimo orario convenzionale per un ammontare complessivo non superiore al 25 per cento della spesa complessiva rendicontabile, fermo restando che per l’importo corrispondente all’agevolazione concessa devono essere presentati documenti di spesa. L’importo orario convenzionale è adeguato annualmente dalla Giunta provinciale in base all'indice dei prezzi al consumo dell’ISTAT.
3. L'ente beneficiario non può far valere la partecipazione dei soci alle sedute degli organi sociali come prestazioni rese a titolo di volontariato.
4. L'attività resa a titolo di volontariato non dà diritto ad alcun compenso per chi la presta.
5. Non si tiene conto dell'attività di volontariato prestata dai dipendenti e dai soggetti con contratto di collaborazione coordinata e continua a favore dell'ente beneficiario.
6. L’attività resa a titolo di volontariato va documentata.