1. Non possono essere concesse agevolazioni per iniziative o progetti per i quali sono previste, da specifiche norme provinciali, altre forme di agevolazione.
2. L’Amministrazione provinciale ha facoltà di riconoscere anche solo parte dei progetti, delle iniziative o degli acquisti per cui è stata presentata domanda, ovvero solo quella parte ritenuta strettamente necessaria, e di riconoscere quindi solo una parte delle relative spese, fornendo adeguate motivazioni.