1. I presenti criteri disciplinano le modalità per la concessione e liquidazione di agevolazioni per il settore sport e tempo libero.
2. Sono previste agevolazioni per:
a) lo svolgimento di attività sportive ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), numero 1, della legge provinciale 16 ottobre 1990, n. 19, e ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge provinciale 8 luglio 1983, n. 22;
b) il sostegno socio-assistenziale di atleti infortunati nell’espletamento delle attività sportive o al sostegno di atleti di talento ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), numero 4, della legge provinciale 16 ottobre 1990, n. 19;
c) la formazione e l’aggiornamento di tecnici, atleti e dirigenti ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2, della legge provinciale 16 ottobre 1990, n. 19, e ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge provinciale 8 luglio 1983, n. 22;
d) l’organizzazione e la partecipazione a manifestazioni sportive ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), numeri 3 e 5, della legge provinciale 16 ottobre 1990, n. 19, e ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge provinciale 8 luglio 1983, n. 22;
e) l’acquisto di attrezzature sportive, arredi ed equipaggiamenti ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), numero 6, della legge provinciale 16 ottobre 1990, n. 19, e ai sensi dell’articolo 7, comma 1, legge provinciale 8 luglio 1983, n. 22;
f) la realizzazione, il miglioramento, l’ampliamento, il completamento e la ristrutturazione di impianti sportivi con le relative opere accessorie, di campi da gioco per bambini, di altre opere di interesse sportivo nonché l’acquisto di beni immobili da destinarsi a sedi sociali e l’acquisto di terreni per la realizzazione di impianti sportivi, l’assunzione dei relativi oneri finanziari e delle spese di progettazione ed accessorie ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), numeri 7 e 7/bis, della legge provinciale 16 ottobre 1990, n. 19, e successive modifiche, ai sensi degli articoli 4 e 6 della legge provinciale 8 luglio 1983, n. 22, ai sensi della legge provinciale 25 novembre 1987, n. 29, e ai sensi della legge provinciale 17 agosto 1989, n. 5, e successive modifiche;
g) il sostegno di ogni altra iniziativa rivolta allo sviluppo del settore ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), numero 8, della legge provinciale 16 ottobre 1990, n. 19.
3. I presenti criteri disciplinano inoltre le modalità per la sponsorizzazione di iniziative, atleti e manifestazioni sportive ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), numero 1, della legge provinciale 16 ottobre 1990, n. 19.
4. In esecuzione di quanto previsto dalle leggi provinciali 8 luglio 1983, n. 22, 25 novembre 1987, n. 29, e 17 agosto 1989, n. 5, e successive modifiche, i presenti criteri stabiliscono, infine, quali soggetti hanno diritto alle agevolazioni e quali documenti vanno allegati alle domande.
5. Le agevolazioni sono concesse in conformità al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107, comma 1, e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e in particolare in conformità all’articolo 55 per le agevolazioni di cui alla lettera f) del comma 1.
6. Le agevolazioni non rientrano nell’ambito di applicazione delle disposizioni sugli aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea quando il beneficiario non svolge alcuna attività economica oppure le agevolazioni non influenzano il commercio tra Stati membri. Questa ultima circostanza è data in caso di misure a carattere puramente locale.