1. Qualora il programma sia stato realizzato solo parzialmente o sia stata sostenuta una spesa inferiore all’importo calcolato ai sensi dell’articolo 68, il Direttore/la Direttrice dell’Ufficio provinciale Sport dispone la riduzione della sovvenzione concessa, rideterminandone l’importo in proporzione alla spesa effettivamente sostenuta o in proporzione alla parte di programma effettivamente realizzato.
2. Nel caso di erogazione di un anticipo di cui all’articolo 69, il cui ammontare sia superiore all’importo determinato dopo l’avvenuto rendiconto, il Direttore/la Direttrice dell’Ufficio provinciale Sport determina l’importo eccedente, maggiorato degli interessi legali, decorrenti dalla data dell’erogazione dell’anticipo, da restituire alla Provincia.