1. Il sussidio è concesso nella seguente misura:
a) 40 per cento dei costi fissi di cui all’articolo 4, nel caso di un calo di fatturato dal 60 al 70 per cento, riscontrato nel periodo da marzo 2020 ad agosto 2020 e rapportato allo stesso periodo dell’anno precedente;
b) 60 per cento dei costi fissi di cui all’articolo 4, nel caso di un calo di fatturato superiore al 70 per cento fino ad un massimo dell’80 per cento, riscontrato nel periodo da marzo 2020 ad agosto 2020 e rapportato allo stesso periodo dell’anno precedente;
c) 70 per cento dei costi fissi di cui all’articolo 4, nel caso di un calo di fatturato superiore all’80 per cento, riscontrato nel periodo da marzo 2020 ad agosto 2020 e rapportato allo stesso periodo dell’anno precedente.
2. Il sussidio non potrà comunque superare i seguenti limiti:
a) 80.000,00 euro per impresa autonoma o associata ai sensi dell’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014;
b) 100.000,00 euro complessivi nel caso di più imprese collegate ai sensi dell’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, qualora appartenenti ad un gruppo di imprese.