1. Le sovvenzioni di cui al presente capo sono erogate principalmente per l’organizzazione di manifestazioni; possono essere concesse sovvenzioni per la partecipazione a manifestazioni solamente nel caso in cui queste ultime siano di particolare interesse per la Provincia.
2. I dati forniti devono riferirsi esclusivamente all’iniziativa per la quale si richiede la sovvenzione.
3. L'ente beneficiario può utilizzare le sovvenzioni esclusivamente per le manifestazioni per le quali esse sono state richieste e concesse.