1. L’ammontare delle sovvenzioni è calcolato nel modo seguente:
a) fino all’80 per cento delle spese ammesse o rendicontabili per le domande relative all’attività di sostegno socio-assistenziale, all’attività delle Federazioni sportive nazionali (FSN) riconosciute dal CONI e delle Discipline sportive – ad esso – associate (DSA), all’attività dei comitati provinciali di altre discipline sportive non organizzate nel CONI, all’attività delle unioni sportive, degli Enti di promozione sportiva, delle leghe o unioni di associazioni, delle associazioni di tecnici sportivi e simili, nonché per le domande relative a progetti pilota riconducibili alla fattispecie di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), numero 8, della legge provinciale 16 ottobre 1990, n. 19;
b) per le associazioni e società sportive dilettantistiche ed altre organizzazioni, il 70 per cento delle risorse disponibili vengono assegnati mediante il seguente sistema a punti, mentre il rimanente 30 per cento è assegnato tenendo conto dei criteri indicati all’articolo 67.
| | Numero dei soci dell’associazione | Punti |
fino a 50 | 10 |
da 51 a 100 | 12 |
da 101 a 200 | 20 |
da 201 a 300 | 28 |
da 301 a 400 | 36 |
da 401 a 500 | 40 |
da 501 a 1000 | 60 |
da 1001 a 2000 | 80 |
oltre 2000 | 100 |
Per ogni ulteriore sezione con almeno 20 soci | 10 |
Per ogni socio in attività di età inferiore ai 16 anni | 5 |
Per ogni altro socio in attività | 1 |
Per ogni atleta tesserato ad una Federazione sportiva nazionale (FSN) riconosciuta dal CONI o una Disciplina sportiva – ad esso – associata (DSA) | 5 |
Per ogni persona che abbia conseguito l’abilitazione presso una federazione sportiva, e nell’anno precedente abbia svolto in media almeno 5 ore settimanali di attività presso l’associazione sportiva in qualità di allenatore diplomato, insegnante diplomato, istruttore diplomato o qualifiche equivalenti. | 10 |
2. I dati richiesti si devono riferire al 1° gennaio dell’anno di concessione della sovvenzione.