1. Per attenuare la perdita economica in relazione allo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, per l’anno 2021 sono concesse ai seguenti beneficiari agevolazioni straordinarie a sostegno dell’attività sportiva ai sensi del capo VI dei presenti criteri:
a) beneficiari di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), limitatamente alle società sportive dilettantistiche con un fatturato annuo superiore a 600.000 euro, per la stagione 2020/2021;
b) beneficiari di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), limitatamente alle società sportive professionistiche con un fatturato annuo superiore a 1 milione di euro, per la stagione 2020/2021;
c) beneficiari di cui all’articolo 2, comma 2, limitatamente ai comitati organizzatori di eventi di Coppa del mondo con un fatturato annuo superiore a 1 milione di euro, per l’evento di Coppa del mondo nella stagione invernale 2020/2021.
2. L’agevolazione straordinaria è concessa per compensare le minori entrate dovute alla mancata vendita di biglietti (ingressi singoli e abbonamenti) per la stagione 2020/2021 ovvero per l’evento di Coppa del mondo nella stagione invernale 2020/2021 e ammonta al 70% per cento della perdita economica risultante dalla differenza tra entrate ricavate dalla vendita di biglietti per la stagione 2020/2021 ovvero per l’evento di Coppa del mondo nella stagione invernale 2020/2021 e entrate medie ricavate dalla vendita di biglietti nelle tre stagioni precedenti ovvero per gli eventi di Coppa del mondo nelle tre stagioni precedenti. Le domande di agevolazione devono essere presentate entro il 31 agosto 2021 corredate di tutti i documenti utili a dimostrare la perdita economica, cioè i bilanci annuali oppure i conti consuntivi approvati dall’assemblea generale, dai quali si evincono nel dettaglio le entrate ricavate dalla vendita di biglietti per le stagioni ovvero per gli eventi di Coppa del mondo nelle stagioni invernali 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 und 2020/2021 oppure documenti comparabili.
3. La concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo avviene nei limiti degli stanziamenti assegnati alle pertinenti missioni del bilancio finanziario provinciale. In caso di mezzi finanziari insufficienti, la misura dell’agevolazione è ridotta oppure le domande di agevolazione sono rigettate d’ufficio.