1. Possono usufruire di agevolazioni per le prestazioni rese a titolo di volontariato le organizzazioni di volontariato che statutariamente abbiano le seguenti caratteristiche:
a) assenza del fine di lucro;
b) elettività di tutte le cariche sociali;
c) gratuità dell’incarico nel ricoprire cariche sociali;
d) gratuità delle prestazioni dei soci;
e) democraticità della struttura e assenza di soci a cui sia attribuito un diritto di voto plurimo;
f) predeterminazione dei criteri relativi all’ammissione e all’esclusione dei soci;
g) predeterminazione dei diritti e degli obblighi dei soci;
h) obbligo di redazione di un consuntivo annuale da presentare per l’approvazione all’assemblea dei soci;
i) obbligo di convocazione annuale dell’assemblea dei soci;
j) fissazione preventiva di un quorum necessario all’adozione di deliberazione valide;
k) in caso di scioglimento, obbligo di devoluzione dei beni che residuano ad un’altra organizzazione operante con finalità simili e divieto di ripartizione fra i soci dei beni che residuano.
2. L’iscrizione all’anagrafe Onlus o al registro provinciale delle organizzazioni di volontariato vale come presunzione assoluta relativamente al possesso dei requisiti di cui al comma 1.