1. Nella concessione delle sovvenzioni si considerano inoltre i seguenti criteri generali:
a) risorse finanziarie dei richiedenti e contributi volontari di collaborazione nonché la congruità dei contributi finanziari dei soci;
b) economicità della gestione;
c) grado di utilità collettiva e accettazione da parte della popolazione;
d) efficienza, intensità, qualità e quantità del lavoro svolto;
e) se l’organizzazione gestisce un impianto sportivo;
f) costi legati all’esercizio di una certa disciplina sportiva;
g) offerta di una attività sportiva con tradizione in Alto Adige;
h) offerta di attività sportive per disabili;
i) risultati sportivi;
j) offerta di sport per tutti e di attività sportive per il tempo libero;
k) manifestazioni, corsi o iniziative organizzate al di fuor della normale attività annuale;
l) iniziative svolte per la gioventù e per gli anziani;
m) difficoltà oggettive nella realizzazione dei programmi;
n) iniziative nel campo delle attività sportive non agonistiche e offerta di attività sportivo-ricreative o di attività sportive per la salute, nonché ludiche e motorie rivolta a tutta la popolazione;
o) sostenibilità ecologica e compatibilità ambientale dell’attività;
p) carattere innovativo dell’attività;
q) ammontare delle spese sostenute per l’utilizzo di impianti sportivi;
r) presenza di atleti del settore giovanile iscritti ad un campionato organizzato da un’unione di associazioni e società sportive (es. USSA o VSS), da un Ente di promozione sportiva (EPS) o da una federazione sportiva non organizzata nel CONI;
s) se l’organizzazione si occupa di uno sport minore.