(1) La costituzione e lo svolgimento del rapporto tra medico e assistibile sono fondati sul rapporto di fiducia.
(2) Il Comprensorio provvede ad informare adeguatamente i cittadini sullo status professionale del medico, sul suo curriculum professionale, sulla data di inizio dell'attività convenzionale, sulle caratteristiche dell'attività professionale (ubicazione ed orario dello studio, aderenza a forme associative, numero telefonico dello studio e/o eventualmente del cellulare, eventuale personale e caratteristiche strutturali dello studio). A tal fine il Comprensorio istituisce un'apposita scheda in accordo con i sindacati firmatari del presente accordo.
(3) Ciascun avente diritto, all'atto del rilascio del documento di iscrizione, sceglie direttamente per sè e per i propri familiari il medico di medicina generale fra quelli iscritti nell'elenco, definito ai sensi dell'articolo 16, relativo all'ambito territoriale di residenza.
(4) Quando la scelta sia o diventi obbligata, oppure quando per ragioni di vicinanza o di migliore viabilità la residenza dell'assistibile graviti su un ambito limitrofo e tutte le volte che gravi e obiettive circostanze ostacolino la normale erogazione dell'assistenza, l'assistibile può scegliere un medico di medicina generale di un altro ambito territoriale o distretto dello stesso Comprensorio, quando il medico dà il suo consenso scritto e previo parere del Comitato di cui all'articolo 9.
(5) La scelta per i cittadini residenti ha validità annuale, salvo revoca nel corso dell'anno, ed è tacitamente rinnovata.
(6) Per i cittadini non residenti la scelta è a tempo determinato, con contemporanea cancellazione della scelta eventualmente già in carico al medico della Azienda di provenienza del cittadino. La scelta è espressamente prorogabile.
(7) I figli, i genitori, il coniuge o il convivente dell'assistito già in carico al medico di medicina generale possono effettuare la scelta a favore dello stesso medico anche in deroga al massimale o quota individuale, se conviventi con l'assistito.