1. I contributi o mutui di cui al presente capo sono concessi per la realizzazione, il miglioramento, l’ampliamento, il completamento, la riqualificazione e la ristrutturazione di impianti sportivi con le relative opere accessorie, di campi da giochi per bambini nonché di altre opere di interesse sportivo.
2. I contributi o mutui vengono concessi sull'intera opera o su lotti quantitativi.