1. L’ammontare dell’indennizzo determinato tramite accordo con il concessionario uscente o, in mancanza di tale accordo, tramite stima peritale stilata al termine del procedimento di conciliazione di cui all’articolo 22, comma 3, della legge, è indicato ai sensi dell’articolo 21, comma 5, lettera a), della legge nel bando di gara per il rinnovo della concessione e la relativa documentazione viene allegata alla documentazione di gara.