1. Sono individuate le seguenti aree di intervento, indicate in ordine di priorità:
a) attività di sostegno socio-assistenziale;
b) attività delle Federazioni sportive nazionali (FSN) riconosciute dal CONI e delle Discipline sportive – ad esso – associate (DSA);
c) attività delle unioni sportive, degli Enti di promozione sportiva (EPS), delle leghe o unioni di associazioni, delle associazioni di tecnici sportivi e dei comitati provinciali delle federazioni sportive di altre discipline sportive non organizzate nel CONI;
d) attività riconducibile alla fattispecie di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), numero 8, della legge provinciale 16 ottobre 1990, n. 19;
e) attività delle associazioni e società sportive dilettantistiche così come definite dal vigente ordinamento.
2. L’Ufficio provinciale Sport determina l’ammontare dei mezzi finanziari disponibili per ciascuna area di intervento di cui al comma 1, prima di procedere alla ripartizione delle risorse ai singoli richiedenti.