(1) L’articolo 20/ter del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 20/ter (Distributori di carburante ad uso privato interno)
1. Per impianto fisso di distribuzione di carburante ad uso privato interno si intende un complesso unitario costituito da uno o più apparecchi fissi o mobili di erogazione di carburanti per autotrazione, con le relative attrezzature ed accessori, installato all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, destinato esclusivamente al rifornimento di automezzi, macchine operatrici, elicotteri, aeromobili e natanti delle imprese. Si considerano impianti ad uso privato interno anche quelli situati all'interno di aree di pertinenza delle pubbliche amministrazioni ad uso esclusivo dei mezzi delle stesse.
2. L'installazione e l'esercizio di distributori fissi di carburante ad uso privato interno sono autorizzati dal direttore di ripartizione competente. Essi non sono soggetti al collaudo della commissione di cui all'articolo 23. L'attivazione è subordinata all'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente attestata da tecnici qualificati incaricati dalla ditta stessa. Verifiche a campione sono effettuate dall'Ufficio provinciale Commercio e servizi d'intesa con l'Ufficio provinciale Prevenzione incendi e l'Ufficio provinciale Tutela acque.
3. L'autorizzazione è rilasciata, prescindendo dalla capacità di stoccaggio complessiva dei serbatoi, se il parco automezzi e macchine operatrici dell'impresa richiedente è di almeno cinque unità. Si prescinde da tale numero nel caso di mezzi battipista, elicotteri, aeromobili rifornibili con carburanti per aeromobili, natanti e nel caso in cui il richiedente sia un ente pubblico. Ai fini della determinazione della consistenza del parco automezzi, ogni automezzo avente una capacità di carico superiore alle 3,5 tonnellate è considerato pari ad una unità. Il veicolo avente una capacità di carico inferiore, immatricolato come autocarro, viene considerato pari a mezza unità. Nel caso di imprese che svolgono attività di autonoleggio da rimessa e servizi di linea, l'autobus con una capienza di almeno 40 posti è considerato pari ad una unità e i veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti, compreso quello del conducente, pari a mezza unità. Ogni altro automezzo non rientrante nelle categorie menzionate, è considerato pari ad un quarto di unità.
4. L'autorizzazione per distributori fissi di carburante ad uso privato interno, destinati a soddisfare un pubblico servizio, un servizio di emergenza, di protezione civile o altro servizio similare, può essere rilasciata anche all'ente pubblico che svolge il servizio. La gestione degli impianti può essere affidata con contratto ad altri soggetti; copia dello stesso è trasmessa alla Ripartizione provinciale Economia. Gli enti pubblici e le aziende a partecipazione pubblica di maggioranza autorizzati all'installazione e all'esercizio di distributori privati interni per l'erogazione di gas metano possono, previo nulla osta da parte della Ripartizione provinciale Economia, stipulare convenzioni con altri enti pubblici o aziende a partecipazione pubblica al fine di consentire il rifornimento presso tali impianti degli automezzi di proprietà di detti enti o aziende.
5. Le imprese titolari dell’autorizzazione per distributori fissi di carburante ad uso privato interno possono far rifornire presso i propri impianti anche i mezzi di altre imprese, purché quest’ultime abbiano un parco automezzi e macchine operatrici di almeno cinque unità e
- detengano una partecipazione minima del 30 per cento nell’impresa titolare dell’autorizzazione, o viceversa, oppure
- esista una coincidenza dei soci per almeno l’80 per cento.
6. Consorzi costituiti da almeno 20 imprese, delle quali non meno di un terzo appartenga al settore dei trasporti, sono autorizzati all'installazione di un impianto di distribuzione di carburanti ad uso privato interno presso la sede operativa unitaria del consorzio. Almeno un terzo delle imprese, singolarmente considerato, deve essere in possesso dei requisiti di cui al comma 3. Tutti i soci del consorzio possono utilizzare il distributore di carburante ad uso privato interno esclusivamente per il rifornimento del proprio parco automezzi e macchine operatrici.
7. L'installazione e l'esercizio di distributori di carburante interni, ai sensi dell’articolo 32, comma 3, del decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 6, e successive modifiche, aventi una capacità massima di nove metri cubi, destinati esclusivamente al rifornimento di macchine operatrici di un'impresa, può avvenire immediatamente dopo la presentazione della denuncia alla Ripartizione provinciale Economia. Alla denuncia va allegata la documentazione attestante l'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza, prevenzione incendi e ambientali, redatta da un ingegnere o altro tecnico competente iscritti all’albo professionale. Si considerano macchine operatrici quelle di cui all'articolo 58 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
8. L'installazione e l'esercizio temporaneo di impianti mobili di distribuzione di carburante del tipo approvato dal Ministero dell'Interno o da altro ente riconosciuto sono consentiti, purché il parco mezzi e macchine operatrici sia rifornibile prevalentemente sul posto:
- agli enti preposti all’espletamento di un servizio pubblico di emergenza;
- per cave, cantieri edili, ferroviari e stradali.
9. Sono altresì consentiti l’installazione e l’esercizio temporaneo di impianti mobili di distribuzione di carburante del tipo approvato dal Ministero dell'Interno o da altro ente riconosciuto, per un periodo massimo di un anno, da parte di imprese che dimostrano di essere in possesso dei requisiti per ottenere l’autorizzazione per un distributore fisso, ma che temporaneamente non dispongono del terreno necessario per realizzarlo oppure sono in fase di costruzione o ristrutturazione della propria sede. Lo stesso vale anche per le imprese in fase di ristrutturazione della propria sede che sono già in possesso dell’autorizzazione per un distributore fisso.
10. Nei casi di cui ai commi 8 e 9, la capacità massima consentita dell’impianto è di nove metri cubi. L'installazione e l'esercizio possono essere intrapresi immediatamente dopo la presentazione della denuncia di inizio attività alla Ripartizione provinciale Economia, cui va allegata copia dell'approvazione del tipo di impianto rilasciata dal Ministero dell'Interno e copia della concessione edilizia o dell’autorizzazione comunale per interventi non essenziali nel paesaggio ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere da a) a f), del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 novembre 1998, n. 33, e successive modifiche.
11. I titolari e gli esercenti di distributori di carburante ad uso privato interno, sia fissi che mobili, devono osservare le norme di sicurezza, prevenzione incendi ed ambientali. Essi devono altresì tenere il registro di carico e scarico e trasmettere in forma digitale alla Ripartizione provinciale Economia, entro il 28 febbraio di ogni anno, il prospetto riepilogativo dei carburanti erogati nell'anno precedente.
12. I titolari di distributori, serbatoi e contenitori mobili per un quantitativo massimo di un metro cubo di cui al comma 13 del tipo approvato dal Ministero dell’Interno o da altro ente riconosciuto devono osservare le norme di sicurezza, prevenzione incendi ed ambientali. Essi devono altresì trasmettere in forma digitale alla Ripartizione provinciale Economia, entro il 28 febbraio di ogni anno, il prospetto riepilogativo dei carburanti erogati nell'anno precedente e l’elenco attuale delle macchine operatrici.
13. Fermo restando il rispetto delle norme di sicurezza, prevenzione incendi ed ambientali, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano:
- ai distributori di carburante ad uso agricolo per uso proprio, limitatamente all'erogazione di prodotti denaturati, defiscalizzati o ad accisa ridotta;
- ai distributori di carburante ad uso privato interno, situati all'interno delle aree di pertinenza di pubbliche amministrazioni statali;
- alla detenzione ed erogazione di carburante mediante distributori mobili di carburante del tipo approvato dal Ministero dell'Interno o da altro ente riconosciuto, per un quantitativo massimo di un metro cubo, se destinato al rifornimento di sole macchine operatrici delle imprese stesse;
- alla detenzione di carburante in serbatoi e contenitori mobili non interrati, conformi alle norme di sicurezza vigenti per un quantitativo massimo di un metro cubo, se il carburante è destinato al rifornimento di sole macchine operatrici delle imprese stesse.
14. Alle detenzioni di carburante di cui alle lettere c) e d) del comma 13 si applicano le disposizioni di cui al comma 12.”
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.