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h) Decreto del Presidente della Provincia 14 dicembre 2016, n. 331)
Regolamento di esecuzione in materia di mobilità pubblica

1)
Pubblicato nel B.U. 27 dicembre 2016, n. 52.

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1)  Il presente regolamento contiene disposizioni in materia di trasporto pubblico di persone, in esecuzione dell’articolo 58 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, recante “Mobilità pubblica”, di seguito denominata “legge provinciale”.

Art. 2 (Competenze della Giunta provinciale)

(1)  La Giunta provinciale, oltre a quanto previsto all’articolo 58, comma 2, della legge provinciale, ha le seguenti competenze:

  1. autorizza le gare per l’affidamento dei servizi di bacino;
  2. fissa gli standard qualitativi minimi per i contratti di servizio;
  3. autorizza la stipula dei contratti di servizio;
  4. approva direttive e programmi di intervento diretti a regolamentare il traffico, finalizzati a favorire l’uso dei mezzi pubblici di trasporto e a migliorare la circolazione degli stessi;
  5. fissa i criteri per l’ammissione e l’istituzione dei servizi di trasporto scolastico, nonché le modalità della loro organizzazione;
  6. autorizza la sperimentazione e l’introduzione di forme complementari di mobilità;
  7. autorizza l’istituzione, l’effettuazione e il finanziamento di servizi di trasporto interregionali o transfrontalieri e la stipula dei relativi accordi;
  8. approva, d’intesa con il Consiglio dei Comuni, la convenzione tipo per la partecipazione degli enti locali al finanziamento dei servizi di trasporto di linea di interesse comunale istituiti dalla Provincia;
  9. approva, d’intesa con il Consiglio dei Comuni, la convenzione tipo per la partecipazione della Provincia al finanziamento dei servizi di trasporto istituiti dai comuni;
  10. approva la convenzione tipo per la partecipazione della Provincia al finanziamento dei servizi di linea integrativi, esclusi i servizi turistici;
  11. affida la gestione di autostazioni e di altre infrastrutture di servizio ai passeggeri del trasporto pubblico d’interesse provinciale;
  12. approva e autorizza la stipula di una convenzione con STA – Strutture Trasporto Alto Adige S.p.A., per la definizione delle attività, delle competenze e dei poteri nonché delle modalità di finanziamento;
  13. approva e autorizza la stipula di convenzioni con i comuni competenti per l’utilizzo di aree e infrastrutture funzionali al trasporto pubblico di persone;
  14. approva e autorizza la stipula di convenzioni con soggetti pubblici o privati per l’utilizzo di infrastrutture idonee per lo svolgimento dei servizi funzionali al trasporto pubblico;
  15. approva e autorizza la stipula di accordi con lo Stato, il gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale o altri gestori e con le amministrazioni pubbliche di regioni e aree confinanti, per assicurare la gestione integrata, efficace e coordinata delle infrastrutture ferroviarie presenti sul territorio provinciale;
  16. approva e autorizza la stipula di accordi per servizi transfrontalieri con le istituzioni pubbliche competenti facenti parte del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale fra “Euregio Tirolo – Alto Adige – Trentino”, con i cantoni confinanti e i rispettivi gestori dei servizi;
  17. affida la gestione di aviosuperfici ed elisuperfici.

Art. 3 (Competenze dell’Assessore/dell’Assessora provinciale)   delibera sentenza

(1)  L’Assessore/L’Assessora provinciale alla mobilità:

  1. approva l’orario dei servizi di trasporto pubblico e autorizza i servizi di linea di interesse provinciale e di interesse comunale;
  2. approva l’orario, il percorso, le tariffe, i titoli di viaggio e le condizioni di utilizzo dei servizi di linea integrativi, nonché il relativo finanziamento;
  3. approva l’orario e il percorso dei servizi di linea atipici;
  4. approva il quadro provinciale delle zone tariffarie con le rispettive fermate e, in base alle indicazioni di carattere generale della Giunta provinciale, le distanze tariffarie tra le singole zone tariffarie;
  5. definisce i singoli interventi in attuazione del programma triennale degli investimenti;
  6. emana le disposizioni relative all’allestimento, alla colorazione e al layout dei mezzi destinati ai servizi pubblici di linea e quelle relative all’utilizzo degli spazi pubblicitari;
  7. stabilisce il layout, il contenuto e la forma dell’esposizione al pubblico degli orari dei servizi di linea e di linea integrativi;
  8. autorizza il trasferimento o la cessione di beni mobili e immobili acquistati con contributi provinciali;
  9. autorizza la cessione a titolo oneroso e la cancellazione di cespiti dei beni mobili e immobili acquistati con contributi provinciali non più funzionali all’esercizio del trasporto pubblico di persone;
  10. dispone i provvedimenti di urgenza atti ad assicurare l’effettuazione dei necessari servizi di trasporto;
  11. dispone modifiche o sospensioni dei servizi in caso di mancata attuazione delle direttive e dei programmi di intervento diretti a regolamentare il traffico, finalizzati a favorire la circolazione e l’uso dei mezzi pubblici di trasporto;
  12. stipula le convenzioni per la partecipazione della Provincia al finanziamento dei servizi di trasporto di linea di esclusivo interesse comunale e dei servizi di linea integrativi;
  13. stipula le convenzioni per la partecipazione dei soggetti richiedenti al finanziamento del potenziamento dei servizi di trasporto di linea e integrativi di linea;
  14. stipula convenzioni con i comuni e i soggetti richiedenti per l’uso degli spazi pubblicitari sulle pensiline delle fermate del trasporto pubblico di linea;
  15. stipula convenzioni per la gestione di autostazioni, centri intermodali e altre infrastrutture;
  16. approva il canone di accesso per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, determinato dal gestore dell’infrastruttura;
  17. nomina i consigli di disciplina delle imprese di trasporto che effettuano servizi di linea in concessione;
  18. incarica personale della Ripartizione provinciale Mobilità di controllare e vigilare sul rispetto delle disposizioni della legge provinciale.
massimeDelibera 30 luglio 2019, n. 658 - Utilizzo dei treni di proprietà di STA – Strutture Trasporto Alto Adige SpA per l’esecuzione di servizi ferroviari in occasione di eventi o manifestazioni particolari

Art. 4 (Competenze del Direttore/della Direttrice di ripartizione)

(1)  Il Direttore/La Direttrice della Ripartizione Mobilità:

  1. autorizza le modifiche di orario e di percorso dei servizi di linea e di linea integrativi, di durata inferiore a un mese;
  2. autorizza le modifiche dell’orario di singole corse già approvate, qualora non comportino oneri aggiuntivi;
  3. approva il programma annuale delle dotazioni delle fermate autobus del trasporto pubblico di linea, comprese le pensiline;
  4. approva il programma di miglioramento delle attività di controlleria e di assistenza alla clientela, di informazioni relative al servizio e ai punti vendita, presentato dalle imprese di trasporto;
  5. autorizza l’immatricolazione e l’alienazione degli autobus in servizio di linea;
  6. autorizza l’impiego in servizio di linea di autobus di noleggio, di veicoli fino a nove posti e di veicoli adibiti ad uso proprio;
  7. autorizza l’impiego di autobus di linea per servizi fuori linea;
  8. nomina la commissione provinciale per l'accertamento dei requisiti di idoneità per l'iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea;
  9. nomina la commissione provinciale d’esame per l’accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada.

Art. 5 (Contenuti specifici e modalità di formazione del piano provinciale della mobilità)

(1)  Il piano provinciale della mobilità descrive lo stato attuale del servizio di trasporto pubblico di persone e il sistema tariffario in vigore nella provincia di Bolzano e analizza le realtà geografiche, economiche, sociali e infrastrutturali che condizionano il trasporto pubblico, evidenziando i punti critici del sistema di trasporto attuale.

(2)  Il piano provinciale della mobilità illustra gli interventi e le proposte per lo sviluppo futuro del trasporto pubblico di persone e contiene in particolare indicazioni riguardanti:

  1. la suddivisione dei servizi di linea in servizi di interesse provinciale, sovracomunale e comunale, servizi prettamente urbani, servizi di interesse turistico, altri servizi di linea integrativi, servizi interregionali e transfrontalieri nonché servizi per zone a domanda debole;
  2. la definizione e descrizione delle caratteristiche essenziali dei servizi minimi;
  3. l’offerta dei servizi di linea integrata e coordinata, con la frequenza o il cadenzamento ottimale negli orari di punta e di morbida, di domenica e nei giorni festivi, gli orari giornalieri di inizio e fine servizio, le coincidenze, i servizi minimi, suddivisi per periodi orari;
  4. la definizione dei bacini territoriali ottimali per l’affidamento dei servizi di linea;
  5. l’elenco e la descrizione dettagliata del fabbisogno dei beni essenziali e delle infrastrutture funzionali per l’esercizio del trasporto pubblico sia nel complesso che suddiviso per ogni bacino;
  6. la stima del fabbisogno finanziario per gli investimenti per la realizzazione o l’adeguamento delle infrastrutture necessarie, che costituirà la base per l’elaborazione del programma degli investimenti triennale;
  7. la stima dei chilometri di servizio programmati e dei relativi costi di esercizio per l’effettuazione dei servizi in ogni singolo bacino;
  8. proposte per migliorare l’accessibilità e la fruibilità dei servizi di trasporto da parte delle persone con disabilità;
  9. la definizione e descrizione dei parametri di qualità per i servizi di trasporto pubblico e delle misure per il loro monitoraggio;
  10. una descrizione delle strategie di comunicazione e di informazione all’utenza, nonché delle strategie di intervento per incentivare l’uso del mezzo pubblico;
  11. il programma di monitoraggio del piano provinciale della mobilità;
  12. proposte di forme di mobilità alternativa.

(3)  La proposta del piano provinciale della mobilità approvata dalla Giunta provinciale è pubblicata in forma idonea nella Rete Civica dell’Alto Adige per un periodo di 90 giorni consecutivi.

Art. 6 (Contenuti minimi del contratto di servizio di bacino)

(1)  I contratti di servizio di bacino prevedono i seguenti contenuti minimi:

  1. durata del contratto e modalità di proroga;
  2. programma di esercizio;
  3. specifica dei livelli quantitativi e qualitativi minimi del servizio e misure di miglioramento;
  4. programma degli investimenti finalizzati al raggiungimento dei criteri di efficienza e di qualità richiesti, se previsto;
  5. corrispettivo unitario differenziato per le diverse tipologie di servizio che tiene conto, in caso di modello di remunerazione a costo netto, dei proventi derivanti dalle tariffe e di quelli derivanti dall'eventuale gestione di servizi complementari;
  6. piano economico-finanziario (PEF) utilizzato per determinare le compensazioni a copertura degli obblighi di servizio pubblico ai sensi della decisione della Commissione europea (2011) 9380 del 20 dicembre 2011, che costituiscono il corrispettivo del contratto di servizio, garantendo l’equilibrio economico-finanziario della gestione; il PEF comprende la remunerazione del capitale investito e ne rende pubbliche le modalità di calcolo;
  7. disciplina dei beni e delle risorse strumentali all’erogazione del servizio;
  8. modalità di modifica del contratto di servizio in caso di adeguamento quantitativo e qualitativo dei servizi;
  9. modalità di calcolo delle compensazioni tariffarie e del clearing degli introiti tariffari tra i diversi gestori in caso di modello di remunerazione a costo netto;
  10. meccanismi incentivanti e premialità riferiti agli obiettivi di qualità, ai ricavi o al numero di passeggeri trasportati e al livello di soddisfazione dell’utenza;
  11. modalità di pagamento;
  12. sistema tariffario adottato e, in caso di modello di remunerazione a costo netto, modalità di aggiornamento delle tariffe a carico dell'utenza;
  13. strumenti di controllo e monitoraggio dei contenuti del contratto di servizio nonché modalità e tempistiche delle verifiche sulla qualità e quantità dei servizi prestati;
  14. modalità di fornitura dei dati tecnico- economici per la rendicontazione e dei dati statistici sull’andamento del servizio;
  15. penali e sanzioni contrattuali in caso di mancata osservanza del contratto di servizio e cause di risoluzione anticipata;
  16. obblighi informativi e adeguate forme di garanzia nei confronti degli utenti in conformità alla Carta della qualità dei servizi;
  17. obblighi verso le persone con disabilità;
  18. modalità di subaffidamento;
  19. idonee garanzie finanziarie e assicurative nonché misure a garanzia della continuità del servizio;
  20. condizioni di indennizzo dell’affidatario cessante;
  21. modalità e obblighi in caso di subentro;
  22. eventuali servizi complementari, che integrano funzionalmente il servizio;
  23. previsione del rispetto degli obblighi di cui all’articolo 15 della legge provinciale;
  24. modalità di risoluzione delle controversie tra le parti;
  25. consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori in merito all’elaborazione della Carta della qualità dei servizi e alle modalità di monitoraggio del rispetto della qualità dei servizi;
  26. previsione che le attività delle associazioni dei consumatori di cui alla lettera y) siano finanziate con un prelievo a carico dei soggetti gestori del servizio.

Art. 7 (Compiti del gestore dell’infrastruttura ferroviaria)

(1)  Il gestore dell’infrastruttura ferroviaria di competenza provinciale è incaricato dello sviluppo, della progettazione, della realizzazione, della gestione, della manutenzione in efficienza e in sicurezza degli impianti e delle infrastrutture funzionali al servizio ferroviario ai sensi della vigente normativa statale e provinciale in materia.

(2)  In particolare il gestore dell’infrastruttura ferroviaria deve svolgere le seguenti attività:

  1. predisposizione di un sistema di gestione della sicurezza contenente le prescrizioni e gli standard di sicurezza per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria nonché le modalità di vigilanza sul rispetto degli stessi;
  2. creazione e mantenimento delle condizioni atte a garantire l’accessibilità delle stazioni, delle fermate e dei servizi, con particolare riguardo alle persone con disabilità;
  3. nomina del direttore/della direttrice d’esercizio, previa approvazione da parte dell’ufficio competente della Ripartizione provinciale Mobilità.
  4. formazione del proprio personale adibito a mansioni di sicurezza e rilascio delle relative abilitazioni, se non diversamente previsto;
  5. formazione del formatore/della formatrice delle imprese ferroviarie sulle specifiche tecniche dell’infrastruttura ferroviaria e su procedure e regolamenti ferroviari;
  6. messa in servizio dei veicoli per lo svolgimento delle attività finalizzate alla gestione e manutenzione dell’infrastruttura;
  7. regolamentazione delle attività di manovra in stazione dei veicoli ferroviari in accordo con le imprese ferroviarie;
  8. rilevazione delle violazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, e successive modifiche, secondo le modalità ivi previste, e tempestiva comunicazione delle stesse alle forze dell’ordine ivi preposte e all’ufficio competente della Ripartizione provinciale Mobilità;
  9. adozione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, e successive modifiche, su disposizione dell’ufficio competente della Ripartizione provinciale Mobilità, di misure atte alla rimozione di opere abusive e potenzialmente pericolose per l’esercizio ferroviario, nonché recupero delle somme spese per lo svolgimento di tale attività nei confronti del trasgressore che non abbia ottemperato direttamente alla loro demolizione;
  10. analisi della capacità dell’infrastruttura;
  11. predisposizione del catalogo e dell’assegnazione delle tracce da proporre all’ufficio competente della Ripartizione provinciale Mobilità per la necessaria approvazione;
  12. verifica dell’idoneità all’accesso all’infrastruttura da parte delle imprese ferroviarie a cui vengono assegnate le tracce;
  13. stipula del contratto con le imprese ferroviarie assegnatarie delle tracce per la regolamentazione dell’utilizzo dell’infra-struttura e dei servizi ferroviari;
  14. predisposizione e aggiornamento dei regolamenti e delle norme di esercizio, nonché trasmissione degli stessi alle imprese ferroviarie e all’ufficio competente della Ripartizione provinciale Mobilità;
  15. determinazione e riscossione del canone di accesso per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e dei relativi servizi a copertura dei costi di gestione annuale;
  16. valutazione di possibili interconnessioni con altre modalità di trasporto;
  17. dichiarazione, in caso di necessità e di urgenza, dell’indisponibilità della rete ferroviaria in gestione, con tempestiva comunicazione alle imprese ferroviarie e all’ufficio competente della Ripartizione provinciale Mobilità;
  18. proposta di saturazione della rete all’ufficio competente della Ripartizione provinciale Mobilità;
  19. predisposizione e conservazione di tutta la documentazione riguardante la realizzazione di nuove infrastrutture, la manutenzione e l’uso dell’infrastruttura ferroviaria;
  20. messa a disposizione della documentazione, del personale e dei mezzi necessari all’espletamento delle ispezioni e delle verifiche tecnico-impiantistiche da parte dell’ufficio competente della Ripartizione provinciale Mobilità.

(3)  I gestori di linee ferroviarie classificate come linee interconnesse allo spazio ferroviario europeo devono ottemperare agli obblighi specifici.

Art. 8 (Compiti dell’impresa ferroviaria)

(1)  L’impresa ferroviaria deve:

  1. assicurare che vengano impiegati personale, procedure, documenti, attrezzature e veicoli adatti allo scopo prefissato;
  2. mettere in servizio i veicoli utilizzati per i propri servizi, provvedendo a ottenere la prevista omologazione;
  3. assicurare che la manutenzione dei veicoli utilizzati per i propri servizi sia effettuata conformemente ai requisiti previsti;
  4. istituire i sistemi di gestione della sicurezza interni all’impresa;
  5. fornire tutti gli elementi di pertinenza al gestore dell’infrastruttura per l’elaborazione dei piani di emergenza;
  6. emanare specifiche disposizioni e prescrizioni tecniche per il proprio ambito di competenza, incluse le disposizioni particolari di circolazione di ciascun veicolo utilizzato per i propri servizi, in coerenza con le procedure emanate dal gestore dell’infrastruttura;
  7. chiedere il rilascio del certificato per l’abilitazione alla professione di macchinista e il relativo aggiornamento all’ufficio competente della Ripartizione provinciale Mobilità.

(2)  L’impresa ferroviaria è responsabile delle modifiche delle condizioni originali di esercizio dei veicoli ferroviari.

Art. 9  (Accesso e utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria da parte dell’impresa ferroviaria)

(1)  L’accesso e l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria da parte dell’impresa ferroviaria sono soggetti alle specifiche disposizioni in materia.

Art. 10  (Gestione delle infrastrutture della mobilità)

(1)  La gestione delle infrastrutture della mobilità è regolamentata da una convenzione che ne disciplina i compiti e le attività.

(2)  In particolare il gestore deve:

  1. mettere e mantenere in sicurezza l’infrastruttura in gestione, intervenendo direttamente in caso di urgenza e necessità;
  2. comunicare all’ufficio competente della Ripartizione provinciale Mobilità i costi degli interventi di cui alla lettera a) che superano le risorse assegnate con il programma annuale;
  3. allacciare l’infrastruttura alla rete di energia elettrica, al riscaldamento, alla rete di connessione dati, alla rete idrica e fognaria;
  4. provvedere ai servizi di pulizia, di sorveglianza, di cura delle aree verdi, di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, di sgombero neve, di illuminazione e quant’altro necessario per mantenere in buono stato l’infrastruttura;
  5. mettere a disposizione e gestire con cura gli spazi per l’informazione al pubblico sul servizio di trasporto, per comunicazioni istituzionali, informazioni turistiche e su eventi e quant’altro utile all’utenza.

(3)  Il gestore, anche tramite nuovi investimenti, promuove:

  1. l’utilizzo di spazi e mezzi per forme di mobilità sostenibile ed ecocompatibile;
  2. l’utilizzo di energie rinnovabili nelle infrastrutture in gestione;
  3. la rimozione di barriere architettoniche;
  4. gli ammodernamenti delle infrastrutture atti a ottimizzare il servizio all’utenza.

(4)  Per ampliare l’offerta di servizi all’utenza, il gestore dell’infrastruttura può affidare a terzi, con procedura ad evidenza pubblica e a titolo oneroso, l’utilizzo di locali e spazi della stessa a fini commerciali.

(5)  Le infrastrutture possono essere messe a disposizione per eventi di interesse pubblico o istituzionale, previa richiesta da inoltrare all’ufficio competente della Ripartizione provinciale Mobilità almeno 20 giorni prima dell’evento.

(6)  Il gestore dell’infrastruttura può commercializzare gli spazi pubblicitari disponibili in conformità alle regole generali del rispetto dell’ordine pubblico e del buon costume.

Art. 11  (Istituzione e gestione delle fermate dei servizi pubblici di autobus)

(1)  Le fermate autobus del trasporto pubblico sono istituite e autorizzate dall’ufficio competente della Ripartizione provinciale Mobilità su propria iniziativa o su richiesta dei comuni, di altri enti locali o soggetti pubblici, d’intesa con il Comune territorialmente competente, previo approntamento, da parte dei comuni o dei soggetti proprietari dell’area, della segnaletica verticale ed orizzontale e di eventuali ulteriori dotazioni e previa esecuzione degli interventi prescritti dallo stesso ufficio ai fini della sicurezza e regolarità del servizio.

(1-bis)  Le linee guida tecniche per la progettazione e la realizzazione delle fermate autobus del trasporto pubblico locale sono stabilite con decreto del direttore/della direttrice di dipartimento competente in materia di mobilità. 2) 

(2)  Le fermate possono essere dotate di pensiline e dispositivi elettronici per l’informazione al pubblico, previa predisposizione, da parte dei comuni o dei soggetti proprietari dell’area, delle superfici necessarie e previa esecuzione dei lavori preparatori per l’installazione delle pensiline, l’allacciamento alla rete elettrica e per il collegamento alla rete di comunicazione dati.

(3)  La fornitura e posa in opera delle pensiline e dei dispositivi elettronici per l’informazione di cui al comma 2, nonché la fornitura delle altre dotazioni alle fermate è disposta con un programma annuale da approvarsi da parte del Direttore/della Direttrice della Ripartizione provinciale Mobilità.

(4)  Le fermate, le pensiline e le relative dotazioni sono consegnate per la gestione ai comuni territorialmente competenti, ad esclusione dei dispositivi elettronici per l’informazione al pubblico e delle pensiline con spazi pubblicitari concessionati.

(5)  L’uso degli spazi pubblicitari sulle pensiline o di altri spazi idonei presso la fermata può essere affidato ai comuni per comunicazioni istituzionali o socialmente rilevanti nonché per la promozione di azioni ed attività di organizzazioni senza fini di lucro, ed è disciplinato da apposita convenzione.

(6)  L’uso degli spazi pubblicitari sulle pensiline acquistate e installate dai comuni è di competenza dei comuni stessi.

(7)  La Provincia, previa autorizzazione della Ripartizione provinciale Mobilità, può utilizzare gli spazi pubblicitari sulle pensiline, destinandoli a proprie comunicazioni istituzionali o socialmente rilevanti e alla promozione di azioni ed attività di organizzazioni senza fini di lucro.

2)
L’art. 11, comma 1-bis, è stato inserito dall’art. 1, comma 1, del D.P.P. 10 agosto 2023, n. 24.

Art. 12  (Transitabilità delle strade per il trasporto scolastico)

(1)  Le strade interessate dal servizio di trasporto scolastico e non classificate ai sensi di legge come statali, provinciali o comunali possono essere dichiarate agibili al transito dei veicoli del servizio dal Direttore/dalla Direttrice dell’ufficio provinciale competente, su conforme parere di un ingegnere abilitato.

(2)  Per rendere la strada agibile al transito dei veicoli del servizio di trasporto scolastico, la Provincia può provvedere alla realizzazione di opere di protezione, di lavori sul piano viabile, nonché di altri interventi di straordinaria manutenzione della strada, previo consenso del proprietario o di chi lo rappresenta.

(3)  Ulteriori interventi per la messa in sicurezza della strada non previsti ai fini del transito dei veicoli del servizio di trasporto scolastico sono di competenza e a carico del proprietario o di chi lo rappresenta.

Art. 13  (Informazione all’utenza e reti di vendita)

(1)  Per garantire l’informazione all’utenza è prevista:

  1. la pubblicazione degli orari, delle diverse tipologie dei titoli di viaggio, delle tariffe e delle condizioni di utilizzo dei servizi del trasporto integrato Alto Adige;
  2. la pubblicazione della rete dei servizi con percorsi e fermate, delle zone tariffarie e della rete di vendita dei titoli di viaggio del trasporto integrato Alto Adige;
  3. la predisposizione di strumenti di informazione e comunicazione telefonici e telematici multimediali;
  4. l’informazione tempestiva di ogni variazione delle modalità di erogazione del servizio;
  5. l’informazione relativa all’effettuazione di corse aggiuntive e al potenziamento dei servizi.

(2)  Ai fini di cui al comma 1 è inoltre prevista l’istituzione di punti informativi della mobilità con i seguenti compiti:

  1. fornire informazioni su ogni questione relativa alla mobilità;
  2. vendita di tutti i titoli di viaggio del trasporto integrato Alto Adige nonché dei titoli di viaggio dei collegamenti ferroviari nazionali e internazionali;
  3. distribuzione di materiale informativo inerente al trasporto pubblico locale;
  4. punto di riferimento in materia di mobilità per i comuni, le comunità comprensoriali, le associazioni turistiche, i consorzi turistici e altri soggetti interessati;
  5. accettazione dei reclami e inoltro degli stessi alle sedi competenti.

Art. 14  (Contenuti minimi della Carta della qualità dei servizi)

(1)  La Carta della qualità dei servizi contiene:

  1. i principi della Carta;
  2. il profilo aziendale con dati relativi alla struttura, al parco rotabile e al numero dei dipendenti;
  3. l’offerta dei servizi;
  4. i fattori e gli standard di qualità;
  5. il codice di comportamento del personale;
  6. la descrizione del sistema tariffario, dei titoli di viaggio, della rete di vendita e le condizioni di utilizzo dei servizi;
  7. la descrizione dei sistemi di gestione qualità, sicurezza e ambiente;
  8. i diritti e doveri dei passeggeri;
  9. le modalità di accesso alle informazioni garantite;
  10. le modalità per proporre reclamo, le modalità con le quali devono essere comunicati i relativi esiti agli utenti e quelle per adire le vie conciliative;
  11. le modalità di rimborso totale o parziale della tariffa versata nei casi di inottemperanza degli standard qualitativi dei servizi;
  12. le modalità di corresponsione di bonus a specifiche categorie di utenti, utilizzando eventuali penalità previste nel contratto di servizio;
  13. la descrizione del sistema di monitoraggio per la verifica dell’adeguatezza e del rispetto dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio;
  14. gli strumenti e le modalità di verifica del grado di soddisfazione degli utenti.

Art. 15  (Nomina del Consiglio di disciplina delle imprese pubbliche di trasporto)

(1)  Il Consiglio di disciplina, costituito presso ciascuna impresa che gestisce servizi di trasporto pubblico, è composto da:

  1. un esperto/un’esperta indipendente in materia di diritto del lavoro, che lo presiede;
  2. un/una rappresentante dell'impresa designato/designata dall'organo che legalmente rappresenta l'impresa e scelto/scelta tra i consiglieri di amministrazione o tra i funzionari;
  3. un/una rappresentante del personale, designato/designata dalle associazioni sindacali provinciali dei lavoratori numericamente più rappresentative e scelto/scelta, in via prioritaria, tra i dipendenti dell’impresa.

(2)  I componenti del Consiglio di disciplina durano in carica un quinquennio e possono essere riconfermati.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

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