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t') Legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 271)
Disposizioni collegate alla legge di stabilità 2017

1)
Pubblicata nel supplemento  n. 4 del B.U. 27 dicembre 2016, n. 52.

Art. 1 (Modifica della legge provinciale 17 dicembre 1998,  n. 13, “Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata”)

(1) Dopo il numero 2) della lettera D) del comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è aggiunto il seguente numero:

“3) interventi di emergenza per la rimozione e lo smaltimento di amianto dagli edifici esistenti ad uso abitativo in proprietà di privati, esclusi gli edifici aziendali.”

(2) Dopo la lettera R) del comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

“S) La promozione e la realizzazione di modelli abitativi innovativi di co-housing e co-working, anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro. I relativi criteri sono stabiliti dalla Giunta provinciale.”

(3) Il primo periodo del comma 2 dell’articolo 4 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è soppresso.

(4) Dopo il comma 1/bis dell’articolo 30 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“1/ter Una situazione di emergenza è anche costituita dalla presenza di amianto negli edifici ad uso abitativo in proprietà di privati, esclusi gli edifici aziendali. Per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto è concesso un contributo a fondo perduto. La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione i criteri e le modalità di concessione del contributo.”

(5) Dopo la lettera f) del comma 2 dell’articolo 30 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

“g) alla concessione di contributi per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto dagli edifici esistenti ad uso abitativo in proprietà di privati, esclusi gli edifici aziendali.”

(6) Dopo il comma 1 dell’articolo 88 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è inserito il seguente comma:

“1/bis. I richiedenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1 al momento dell’acquisto dell’area o della costruzione.”

(7) Alla fine del comma 1 dell’articolo 90 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è aggiunto il seguente periodo: “Gli assegnatari di abitazioni popolari in locazione oppure in vendita, costruite o acquistate dalle società o dagli enti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera I), devono essere in possesso dei requisiti generali e specifici di cui agli articoli 45 e 46 alla data di presentazione della domanda. Qualora l’acquisizione dell’area da parte delle società o degli enti summenzionati sia intervenuta prima della presentazione della domanda, gli assegnatari devono possedere i requisiti generali e specifici di cui agli articoli 45 e 46 alla data di acquisizione dell’area.”

(8) Dopo il comma 1 dell’articolo 97 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“1.1. La Giunta provinciale, per particolari e motivate ragioni, può apportare i necessari adeguamenti al VSE previsto alla lettera d) del comma 1.”

(9) Dopo l’articolo 114 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 114/bis (Persone fiduciarie) - 1. L’IPES individua fra i propri inquilini delle persone fiduciarie di cui avvalersi per ottimizzare il rapporto con l’inquilinato e per la migliore salvaguardia, protezione e cura del suo patrimonio immobiliare; per questo compito alle persone fiduciarie è riconosciuto un congruo compenso da stabilirsi con delibera del consiglio di amministrazione.”

(10) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 500.000,00 euro a decorrere dal 2017, si provvede con la legge di stabilità.

Art. 2 (Modifica della legge provinciale 11 agosto 1997,  n. 13, “Legge urbanistica provinciale”)

(1) L’articolo 44 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 44 (Zone per insediamenti produttivi)

1. Le zone per insediamenti produttivi sono destinate all’insediamento di attività produttive. Sono inoltre ammesse, purché non limitino l’attività produttiva:

  1. le attività di commercio all’ingrosso;
  2. le attività di prestazione di servizi;
  3. le attività di commercio al dettaglio nei limiti di cui ai commi 4 e 5;
  4. le attività di formazione e di aggiornamento da parte di enti senza scopo di lucro.

2. Nelle zone per insediamenti produttivi possono inoltre essere realizzate strutture di interesse pubblico.

3. Le zone per insediamenti produttivi si distinguono in zone di interesse comunale, di competenza dei rispettivi comuni, singoli o associati, e in zone di interesse provinciale, per le quali è competente la Provincia. Esse sono previste nei piani urbanistici comunali. Per le nuove zone di insediamento produttivo devono essere predisposti appositi piani di attuazione, ad eccezione di piccoli ampliamenti o se la zona è destinata all’insediamento di un’unica impresa. In assenza di un piano di attuazione possono essere rilasciate concessioni edilizie per la ristrutturazione, la demolizione e la ricostruzione di edifici esistenti nonché per nuove costruzioni in zone per insediamenti produttivi in cui siano state edificate più del 75 per cento delle aree.

4. Nelle zone per insediamenti produttivi il commercio al dettaglio è limitato ai sensi dell’articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e successive modifiche. Il commercio al dettaglio è ammesso solo per le merci ingombranti. Sono considerate merci ingombranti quelle che, per volume e ingombro, per difficoltà connesse alla loro movimentazione, nonché a causa di eventuali limitazioni al traffico, non possano essere offerte in misura sufficiente a soddisfare la richiesta e il fabbisogno nelle zone residenziali. Tali merci sono: veicoli, inclusi macchine edili, macchinari e prodotti per l’agricoltura, materiali edili, macchine utensili e combustibili, mobili e bevande in confezioni formato all’ingrosso. Possono essere altresì venduti in forma non prevalente in termini di superficie di vendita gli accessori di tali merci così come determinati dalla Giunta provinciale, che può stabilire ulteriori criteri al riguardo e determinare, di concerto con i comuni, il numero di posti macchina necessari in relazione alla superficie di vendita. Sono fatte salve le strutture di vendita al dettaglio di merci diverse da quelle elencate al presente comma, che all’entrata in vigore della presente legge sono già state autorizzate o hanno già iniziato legittimamente la loro attività. Ai sensi delle limitazioni di cui al presente comma tali strutture non possono però essere ampliate, trasferite o concentrate.

5. In deroga alle limitazioni di cui al comma 4 il commercio al dettaglio è ammesso nelle cooperative di produzione agricola, rispettivamente nei locali di società controllate dalle stesse, per i prodotti agricoli determinati dalla Giunta provinciale.”

(2) Nel testo italiano del comma 5 dell’articolo 46 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, le parole: “il valore delle aree originariamente conferite nella comunione o materialmente divise non risulti diminuito” sono sostituite dalle parole: “il valore delle aree originariamente conferite nella comunione o materialmente divise risulti diminuito”.

(3) Dopo il comma 5 dell’articolo 46 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“6. In caso di scioglimento delle comunioni di cui al comma 4, a seguito della revoca del decreto di costituzione del Presidente della Provincia per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, la divisione è accompagnata dagli eventuali importi compensativi a credito oppure a debito nei casi in cui, al momento dello scioglimento, il valore delle aree originariamente conferite nella comunione risulti diminuito in modo apprezzabile per vizi anteriori al conferimento, in applicazione degli articoli 1490 e 1491 del codice civile, o per vizi sopravvenuti dipendenti dall’entrata in vigore di vincoli limitanti le possibilità legali di edificazione consentite dal piano urbanistico comunale ai sensi dell’articolo 15.”

Art. 3 (Interpretazione autentica della legge  provinciale 23 ottobre 2014, n. 10, “Modifiche di leggi provinciali in materia di urbanistica, tutela del paesaggio, foreste, acque pubbliche, energia, aria, protezione civile e agricoltura”)

(1) L’espressione “sentenza passata in giudicato”, di cui all’articolo 8, comma 11, della legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 10, si interpreta nel senso che si intende riferita alle sole sentenze passate in giudicato alla data di entrata in vigore della legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 10.

Art. 4 (Modifica della legge provinciale 16 marzo 2012,  n. 7, “Liberalizzazione dell’attività commerciale”)

(1) Nel testo tedesco del comma 2 dell’articolo 1 della legge provinciale 16 marzo 2012, n. 7, le parole: “vom Gemeinschaftsrecht und” sono sostituite dalle parole: “vom Unionsrecht, von Artikel 40 des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 22. März 1974, Nr. 381, in geltender Fassung,”.

(2) Nel testo italiano del comma 2 dell’articolo 1 della legge provinciale 16 marzo 2012, n. 7, le parole: “dalla normativa comunitaria,” sono sostituite dalle parole: “dalla normativa dell’Unione europea, dall’articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e successive modifiche,”.

(3) La rubrica dell’articolo 2 della legge provinciale 16 marzo 2012, n. 7, è così sostituita: “Segnalazione certificata di inizio attività”.

(4) L’alinea del comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 16 marzo 2012, n. 7, è così sostituita:

“1. L’avvio, il trasferimento dell’attività di vendita al dettaglio, la variazione del settore merceologico e l’ampliamento della superficie di vendita devono essere preceduti dall’inoltro della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al comune territorialmente competente. La SCIA deve contenere:”

(5) La lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 16 marzo 2012, n. 7, è così sostituita:

“a) l’indirizzo, i riferimenti catastali e la destinazione d’uso della costruzione ai sensi dell’articolo 75, comma 2, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, specificando, nel caso della lettera c), se si tratta di commercio al dettaglio esercitato ai sensi dell’articolo 44, commi 4 e 5, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche;”

(6) Nel testo italiano della lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 16 marzo 2012, n. 7, la parola: “morali” è sostituita dalle parole: “di onorabilità”.

(7) Il comma 2 dell’articolo 2 della legge provinciale 16 marzo 2012, n. 7, è così integrato: “In caso di avvio dell’attività non contestuale alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), il termine dei 60 giorni decorre a partire dall’effettivo avvio della stessa.”

(8) Il comma 3 dell’articolo 2 della legge provinciale 16 marzo 2012, n. 7, è così sostituito:

“3. Chiunque eserciti l’attività di commercio al dettaglio in sede fissa senza titolo abilitativo o senza i requisiti di onorabilità e, se prescritti, professionali, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.939,00 euro a 17.631,00 euro e alla chiusura immediata dell’attività. Per le violazioni di cui al presente comma l'autorità competente è il sindaco del comune nel quale hanno avuto luogo le violazioni. Le somme riscosse sono introitate dal comune.”

(9) Dopo il comma 3 dell’articolo 2 della legge provinciale 16 marzo 2012, n. 7, sono aggiunti i seguenti commi 4, 5, 6 e 7:

“4. Le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) presentate per l’esercizio del commercio al dettaglio nella forma della grande struttura di vendita o del centro commerciale di cui all’articolo 4, comma 1, lettere f) e g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono soggette, nelle more dell’adeguamento della legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2, alla verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, ove per “autorità competente” si intende il Comitato ambientale di cui all’articolo 3 della legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2. Qualora la verifica sia positiva, trova applicazione la disciplina provinciale sulla valutazione di impatto ambientale.

5. La disciplina di cui al comma 4, trova applicazione anche per le comunicazioni presentate ai sensi della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e successive modifiche, e della presente legge, se relative ad attività commerciali non ancora effettivamente avviate o per le quali non sia stato rilasciato il relativo titolo edilizio, qualora tali comunicazioni vengano utilizzate per la realizzazione di una grande struttura di vendita o di un centro commerciale di cui all’articolo 4, comma 1, lettere f) e g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. In questo caso prima dell’effettivo avvio dell’attività commerciale ovvero del rilascio del titolo edilizio deve essere verificata l’assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale.

6. L’effettivo avvio dell’attività commerciale delle strutture di vendita di cui ai commi 4 e 5 senza che sia stata espletata la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.939,00 euro a 17.631,00 euro e alla chiusura immediata dell’attività disposte dal sindaco del comune competente.

7. Le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) presentate ai sensi del comma 1, ove l’attività segnalata non venga avviata entro un anno, si considerano decadute e devono essere ripetute al momento dell’effettivo avvio dell’attività. Questa disciplina trova applicazione anche per le comunicazioni presentate ai sensi della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e ai sensi della presente legge, qualora l’attività oggetto di comunicazione non sia stata avviata entro la data del 12 novembre 2014, a nulla rilevando che l’attività non abbia avuto inizio in forza di provvedimenti amministrativi inibitori, salvo i casi di loro annullamento in base a sentenza passata in giudicato prima della data del 12 novembre 2014.”

(10) Il comma 1 dell’articolo 7 della legge provinciale 16 marzo 2012, n. 7, è così sostituito:

“1. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla presente legge vengono applicate le ulteriori procedure e le sanzioni previste dall’articolo 22 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e successive modifiche.”

Art. 5 (Modifica della legge provinciale 1° luglio 1993,  n. 11, “Disciplina del volontariato e della promozione sociale”)

(1) Dopo l’articolo 10 della legge provinciale 1° luglio 1993, n. 11, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 10/bis (Iniziative interdisciplinari per la promozione dell’attività di volontariato)

1. La Provincia sostiene, anche tramite la concessione di contributi, le iniziative delle federazioni di organizzazioni di volontariato che hanno lo scopo di promuovere, ai sensi dell’articolo 1, l’attività di volontariato.”

(2) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 100.000,00 euro a decorrere dal 2017, si provvede con la legge di stabilità.

Art. 6 (Modifica della legge provinciale  17 maggio 2013, n. 8, “Sviluppo e sostegno della famiglia in Alto Adige”)

(1) Alla fine del comma 1 dell’articolo 16 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, è aggiunto il seguente periodo: “La Provincia, in qualità di datore di lavoro, può compartecipare ai costi dei servizi di assistenza all’infanzia per i figli dei propri dipendenti.”

(2) Il comma 2 dell’articolo 16 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, è così sostituito:

“2. La Giunta provinciale determina i criteri per la concessione dei contributi e le modalità di compartecipazione ai costi per i servizi di cui al comma 1. Le imprese e le relative associazioni nonché gli enti pubblici, compresa la Provincia, in qualità di datore di lavoro, e gli enti privati possono imporre alle famiglie utenti dei servizi una compartecipazione alla spesa nella misura massima del 35 per cento del costo complessivo. Per l’acquisto di posti bambino o per la gestione delle microstrutture e dei servizi diurni aziendali di cui al comma 1, i datori di lavoro di cui al comma 1, che intendono mettere a disposizione tali servizi per i propri collaboratori e le proprie collaboratrici, stipulano apposite convenzioni con gli enti senza fini di lucro operanti nel settore dei servizi all’infanzia.”

(3) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 180.000,00 euro a decorrere dal 2017, si prevede con la legge di stabilità.

Art. 7 (Modifica della legge provinciale 13 febbraio 1997,  n. 4, “Interventi della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige per il sostegno dell'economia”)

(1) Il comma 3 dell’articolo 20/bis, della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche, è così sostituito:

“3. La Provincia autonoma di Bolzano può avvalersi della collaborazione di imprese specializzate o di organizzazioni di settore per l'elaborazione di programmi informatici nonché per i servizi di utilizzo, gestione e trattamento dei dati, necessari ai fini della concessione e dell’erogazione di fondi dell’Unione europea ai beneficiari.”

(2) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 250.000,00 euro per il 2017 e in 500.000,00 euro per il 2018, si provvede con la legge di stabilità.

Art. 8 (Determinazione della dotazione organica  complessiva della Provincia)

(1) In base all’articolo 8 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, la dotazione complessiva dei posti del personale della Provincia, tenuto conto dei provvedimenti di riduzione dei posti e della creazione di nuovi posti mediante disposizioni di legge, è nuovamente definita al primo gennaio 2017 nella misura di 18.520 posti, comprensiva della dotazione del personale provinciale e delle scuole a carattere statale.

(2) Restano fermi, in aggiunta al comma 1, il già istituito apposito contingente di posti per persone con disabilità in base all’articolo 11 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6; il contingente per il personale divenuto inidoneo in base all’articolo 8, comma 6, della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, da determinarsi con deliberazione della Giunta provinciale; il contingente per i centri linguistici nella misura di 30 unità a tempo pieno ed il contingente di posti a esaurimento per la formazione professionale in lingua italiana nella misura di 18 unità a tempo pieno.

(3) Il contingente di posti di cui al comma 1 contiene anche 70 nuovi posti per la scuola dell’infanzia in lingua tedesca e per la formazione professionale in lingua tedesca, nonché 22 posti per la prevista quota di persone con disabilità ed amministrativa in relazione alla creazione di nuovi posti, che sono assegnati alla dotazione complessiva dei posti.

(4) Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 3, quantificati in 3.790.000,00 euro per il 2017 e in 5.340.000,00 euro per gli anni successivi, si provvede con la legge di stabilità.

(5) 2)

2)
L'art. 8, comma 5, è stato abrogato dall'art. 16, comma 1, della L.P. 3 gennaio 2020, n. 1.

Art. 9 (Modifica della legge provinciale 29 giugno 2000,  n. 12, “Autonomia delle scuole”)

(1) Il comma 5 dell’articolo 15/bis della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, è così sostituito:

“5. Il personale risultato inidoneo all’insegnamento in seguito ad accertamento medico-legale o della medicina del lavoro viene utilizzato in compiti amministrativi nell’ambito dell’amministrazione scolastica, conformemente al bisogno organizzativo dell’Amministrazione e alle indicazioni di residua idoneità lavorativa. L’utilizzo avviene mediante trasferimento in un apposito contingente separato dalla dotazione organica complessiva della Provincia, da determinarsi con deliberazione della Giunta provinciale.”

Art. 10  3) delibera sentenza

massimeDelibera 20 giugno 2017, n. 688 - Misure di "Green Mobility"
3)
L'art. 10 è stato abrogato dall'art. 20, comma 1, lettera f), della L.P. 20 dicembre 2017, n. 22.

Art. 11 (Modifica della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, “Interventi di politica attiva del lavoro”)

(1) L’articolo 44 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 39, è così sostituito:

“Art. 44 (Personale)

1. Il personale necessario per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell’Istituto è messo a disposizione dall’Amministrazione provinciale; a questo personale si applicano le disposizioni sull’ordinamento del personale della Provincia.

2. Per progetti di ricerca e attività di formazione l’Istituto può assumere, nei limiti previsti dalle norme di legge, personale con contratto a tempo determinato di diritto privato, al quale si applica il contratto collettivo del commercio.”

Art. 12 (Modifica della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, “Servizi pubblici locali”)

(1) Alla fine del titolo della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e successive modifiche, sono aggiunte le parole: “e partecipazioni pubbliche”.

(2) Alla fine della rubrica dell’articolo 1 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e successive modifiche, sono aggiunte le parole: “e disciplina”.

(3) Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, è inserito il seguente comma:

“1/bis La presente legge disciplina altresì le partecipazioni pubbliche detenute dalle amministrazioni di cui al comma 2 tenendo conto della particolarità del territorio e delle disposizioni vigenti in materia di tutela delle minoranze linguistiche.”

(4) Alla fine del comma 4 dell’articolo 1 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “Le predette limitazioni si applicano anche nei confronti di società indirettamente controllate.”

(5) Dopo il comma 4 dell’articolo 1 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi 4/bis, 4/ter e 4/quater:

“4/bis Le amministrazioni di cui al comma 2, nei limiti di cui al comma 4, possono altresì acquisire o mantenere partecipazioni e costituire società:

  1. di produzione di beni e servizi di interesse generale, compresa la realizzazione e gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  2. di progettazione, realizzazione e gestione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche o di organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici;
  3. che svolgono servizi di committenza;
  4. di autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti;
  5. aventi per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, nonché la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane, oltre che nelle società/aziende termali le cui partecipazioni azionarie o le attività, i beni, il personale, i patrimoni, i marchi e le pertinenze siano state trasferite, ai sensi dell’articolo 22, commi da 1 a 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche, a titolo gratuito alla Provincia autonoma di Bolzano nel cui territorio sono ubicati gli stabilimenti termali.

4/ter Al solo fine di valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni di cui al comma 2, anche in deroga al comma 4, possono acquisire o mantenere partecipazioni in società aventi per oggetto sociale prevalente la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento.

4/quater Gli statuti delle società a controllo pubblico prevedono:

  1. l’attribuzione di deleghe di gestione a un solo amministratore da parte del consiglio di amministrazione, salva l’attribuzione di deleghe al presidente previa autorizzazione dell’assemblea;
  2. il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali;
  3. il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società;
  4. l’obbligo di nomina dell‘organo di controllo o di un revisore nelle società a responsabilità limitata;
  5. il divieto di affidare la revisione legale dei conti al collegio sindacale nelle società per azioni.”

(6) Il comma 5 dell’articolo 1 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e successive modifiche, è così sostituito:

“5. Le amministrazioni di cui al comma 2 effettuano, al più tardi entro il 31 dicembre 2017, una revisione straordinaria, che consiste in una ricognizione di tutte le partecipazioni societarie dirette e indirettamente controllate, possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che eventualmente devono essere alienate, e che costituisce aggiornamento dell’ultimo piano di razionalizzazione adottato. Entro lo stesso termine sono adeguati gli statuti societari secondo le previsioni della presente legge.”

(7) Il comma 5/bis dell’articolo 1 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e successive modifiche, è così sostituito:

“5/bis Le amministrazioni di cui al comma 2 effettuano con cadenza triennale entro il 31 dicembre, a partire dall’anno 2020, con proprio provvedimento aggiornabile annualmente, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirettamente controllate. A tal fine esse predispongono un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, dismissione, assegnazione, conferimento, aggregazione, trasformazione, scissione o fusione, corredato di un’apposita relazione tecnica, ove ricorrano i presupposti di seguito elencati:

  1. partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di cui ai commi 4, 4/bis e 4/ter;
  2. società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  3. società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  4. partecipazioni in società che nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
  5. partecipazioni in società che non gestiscono servizi di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
  6. contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni;
  7. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto attività consentite ai sensi dei commi 4, 4/bis e 4/ter.”

(8) Il comma 5/ter dell’articolo 1 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e successive modifiche, è abrogato.

(9) Nel comma 5/quater dell’articolo 1 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e successive modifiche, le parole: “comma 5/ter” sono sostituite dalle parole: “comma 5/bis”.

(10) Dopo il comma 7 dell’articolo 1 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 8, 9 e 10:

“8. La presente legge non si applica alle società in partecipazione pubblica che abbiano deliberato la quotazione delle proprie azioni in mercati regolamentati ovvero che, entro la data del 30 giugno 2016, abbiano adottato atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati. La presente legge non si applica altresì alle loro società partecipate anche indirettamente. Ove il procedimento di quotazione si sia concluso entro il 23 settembre 2017, la presente legge continua a non applicarsi alle stesse società.

9. Ai fini della presente legge per “società indirettamente controllate” si intendono le società controllate da società a controllo pubblico.

10. Si rinvia al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, per quanto attiene alle definizioni, ai tipi di società e all’assetto organizzativo delle società inhouse.”

Art. 13 (Estinzione dei fondi regionali per l'erogazione  di mutui agli enti locali)

(1) Le somme disponibili al 31 dicembre 2016 ed i rientri fino ad esaurimento dei fondi di rotazione di cui alla legge regionale 9 febbraio 1991, n. 3, e successive modifiche, e alla legge regionale 28 novembre 1993, n. 21, e successive modifiche, destinati all’erogazione di mutui agli enti locali per il finanziamento di opere pubbliche affidate alla Provincia autonoma di Bolzano ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1, sono versate al bilancio provinciale e destinate a finanziare opere pubbliche a favore degli enti locali.

Art. 14 (Modifiche della legge provinciale 19 marzo 1991,  n. 5, ”Promozione dell'attività di cooperazione e della cultura di pace e di solidarietà”)

(1) Il comma 4 dell’articolo 3 della legge provinciale 19 marzo 1991, n. 5, è così sostituito:

“4. Per i fini di cui al comma 1 la Giunta provinciale utilizza anche gli eventuali fondi messi a disposizione da soggetti pubblici e privati mediante versamento a favore del bilancio provinciale.”

(2) Dopo il comma 4 dell’articolo 3 della legge provinciale 19 marzo 1991, n. 5, è aggiunto il seguente comma:

“5. Le giacenze al 31 dicembre 2016 sul conto di tesoreria “Terremotati Abruzzo” sono versate alle entrate del bilancio provinciale 2017.”

Art. 15 (Modifica della legge provinciale 10 dicembre 1992,  n. 44, ”Interventi della Provincia autonoma di Bolzano in favore della ricerca e dello sviluppo nel settore industriale”)

(1) Dopo il comma 3 dell’articolo 7 della legge provinciale 10 dicembre 1992, n. 44, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 4 e 5:

“4. I mutui sul fondo di rotazione per la ricerca e lo sviluppo di cui al comma 1 sono concessi a partire dal 1° gennaio 2017 tramite il fondo di rotazione per l’incentivazione delle attività economiche di cui alla legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9, e successive modifiche.

5. Le giacenze al 31 dicembre 2016 e i rientri sul fondo di rotazione per la ricerca e lo sviluppo di cui al comma 1 confluiranno a partire dal 1° gennaio 2017 nel fondo di rotazione per l’incentivazione delle attività economiche di cui alla legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9, e successive modifiche, e saranno destinate alle finalità previste dalla legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14, e successive modifiche, “Ricerca e innovazione”.”

Art. 16 (Modifica della legge provinciale  16 luglio 2008, n. 5, “Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione”)

(1) Alla fine del comma 11 dell’articolo 6 della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, sono aggiunti i seguenti periodi: “La gestione della scuola dell’infanzia provinciale può essere affidata dal comune o da un consorzio di comuni, su domanda, all'ente promotore o associazione promotrice, qualora tale ente o associazione sia proprietario o concessionario di un immobile, oppure abbia comunque la disponibilità. In ogni caso un comune o un consorzio di comuni può incaricare i soggetti giuridici, ai quali, ai sensi della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, è stata affidata la gestione di una scuola dell’infanzia provinciale, a continuare la gestione della scuola dell’infanzia loro affidata mettendo, ove necessario, anche a sua disposizione l’immobile.”

Art. 17 (Modifica della legge provinciale 23 aprile 2015, n. 3, „Istituzione di una Convenzione per la riforma dello Statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige”)

(1) La lettera c) del comma 2 dell’articolo 1 della legge provinciale 23 aprile 2015, n. 3, è così sostituita:

“c) una fase propositiva, in cui si elabora un documento contenente proposte al Consiglio in ordine alla revisione dello Statuto di autonomia. Il documento è trasmesso alle/ai presidenti dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano e alla/al presidente del Consiglio regionale. Possono essere redatte e trasmesse anche relazioni di minoranza.”

Art. 18 (Disposizione finanziaria)

(1) Fatto salvo quanto previsto agli articoli 1, 5, 6, 7 e 8 la presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.

Art. 19 (Entrata in vigore)

(1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

 

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ActionActionArt. 4 (Modifica della legge provinciale 16 marzo 2012,  n. 7, “Liberalizzazione dell’attività commerciale”)
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ActionActionArt. 7 (Modifica della legge provinciale 13 febbraio 1997,  n. 4, “Interventi della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige per il sostegno dell'economia”)
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