(1) L’articolo 16 del capo II del decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 6, è così sostituito:
“Art. 16 (Dosi di applicazione)
1. La quantità annuale di fertilizzante, intesa come quantitativo medio aziendale, applicata su terreni agricoli, ad eccezione di giardinerie e vivai, non può superare le seguenti quantità di azoto:
- 213 kg N/ha (2,5 UBA/ha): per superfici foraggere ubicate a una quota fino a 1.250 m s.l.m.;
- 187 kg N/ha (2,2 UBA/ha): per superfici foraggere ubicate a una quota superiore a 1.250 m s.l.m. e fino a 1.500 m s.l.m.;
- 170 kg N/ha (2,0 UBA/ha): per superfici foraggere ubicate a una quota superiore a 1.500 m s.l.m. e fino a 1.800 m s.l.m.;
- 153 kg N/ha (1,8 UBA/ha): per superfici foraggere ubicate a una quota superiore a 1.800 m s.l.m.
2. Per lo spargimento di effluenti di allevamento su terreni agricoli che non sono superfici foraggere, le quantità di azoto di cui al comma 1 vengono moltiplicate per i seguenti coefficienti di correzione:
- frutticoltura: 0,40
- viticoltura: 0,40
- arativo / orticoltura / giardinaggio: 1,00.
3. Per il calcolo delle quantità di azoto ai sensi dei commi 1 e 2 non si tiene conto:
- delle prime 250 galline ovaiole;
- dei primi 4 suini da ingrasso.
4. In caso di superamento della soglia di cui al comma 3 si tiene conto di tutte le galline ovaiole e di tutti i suini da ingrasso.
5. Per il calcolo del quantitativo di azoto sparso annualmente ai sensi dei commi 1 e 2 vanno dedotti i giorni di alpeggio.
6. Per il controllo sul rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica un limite di tolleranza di 0,1 UBA/ha di superficie foraggera o almeno 1 UBA per azienda.”