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Decreto del Presidente della Provincia 1 agosto 2016, n. 221)
Modifiche al regolamento relativo alle procedure per l'anticipazione della partecipazione tariffaria ai servizi residenziali per anziani e abrogazione del regolamento in materia di assistenza agli anziani

1)
Pubblicato nel B.U. 16 agosto 2016, n. 33.

Art. 1 

(1) L’articolo 1 del decreto del Presidente della Provincia 3 giugno 2013, n. 13, è così sostituito:

“Art. 1 (Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'articolo 7/ter della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, le procedure per la richiesta di pagamento della partecipazione tariffaria a cura degli enti gestori dei servizi residenziali accreditati per anziani con sede in provincia di Bolzano, l'anticipazione da parte dei comuni competenti per l'integrazione tariffaria, le procedure giudiziali e di recupero coattivo, l’assunzione delle spese procedurali e la restituzione degli importi effettivamente recuperati, nonché le materie indicate all'articolo 7/ter, comma 4, della citata legge provinciale.

2. Di seguito gli enti gestori dei servizi residenziali accreditati per anziani con sede in provincia di Bolzano sono denominati “gestori”, i comuni competenti per l'integrazione tariffaria “comuni” e le persone obbligate alla compartecipazione tariffaria “debitori”. Gli enti gestori ai quali i comuni hanno delegato la competenza per l'integrazione tariffaria sono equiparati ai comuni.

3. I termini relativi a persone e funzioni che nel presente regolamento compaiono solo al maschile si riferiscono indistintamente a persone di genere maschile e femminile. Si è rinunciato, in parte, a formulazioni rispettose dell’identità di genere per non compromettere la leggibilità del testo.”

Art. 2 

(1) L’articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia 3 giugno 2013, n. 13, è così sostituito:

“Art. 2 (Campo di applicazione)

1. Il presente regolamento riguarda i servizi residenziali per anziani con sede in provincia di Bolzano, compresi i ricoveri temporanei, i ricoveri transitori, gli accompagnamenti abitativi per anziani e altre forme di servizi per anziani, qualora per essi sia prevista l'integrazione tariffaria del comune.”

Art. 3

(1) Il comma 1 dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Provincia 3 giugno 2013, n. 13, è così sostituito:

“1. Il gestore inserisce le clausole contrattuali contenute nell'allegato A nel contratto ospite-struttura.”

(2) Dopo il comma 1 dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Provincia 3 giugno 2013, n. 13, è inserito il seguente comma 1/bis:

“1/bis. In caso di ammissione a tempo determinato il gestore inserisce le clausole contrattuali contenute nell'allegato B già nella domanda di ammissione. Nella medesima domanda il gestore può prevedere il deposito di una cauzione per la prenotazione del posto letto.” 

Art. 4

(1) Dopo l’articolo 8 del decreto del Presidente della Provincia 3 giugno 2013, n. 13, è inserito il seguente articolo 8/bis:

“Art. 8/bis  (Contratto ospite-struttura e domanda di ammissione)

“1. Nel caso di ammissione a tempo indeterminato il contratto ospite-struttura prevede il deposito di una cauzione a carico dell’ospite e dei suoi familiari per la copertura di crediti eventualmente sussistenti al momento della dimissione o del decesso dell’ospite. In caso di comprovata indigenza economica della persona da accogliere e dei familiari obbligati alla compartecipazione tariffaria ai sensi del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, il gestore può prescindere dalla richiesta di deposito di una cauzione.

2. Salvi i casi di esenzione dal deposito di una cauzione, i crediti relativi all’ultimo mese di ricovero vanno trattenuti e detratti direttamente dalla cauzione.

3. Per le ammissioni a tempo determinato il contratto ospite-struttura si conclude al momento dell’ammissione definitiva con la controfirma della domanda di ammissione da parte del gestore della residenza per anziani.

4. La domanda di ammissione e il contratto ospite-struttura sono sottoscritti dal gestore, dalla persona da accogliere e dai familiari obbligati alla compartecipazione tariffaria ai sensi del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche.

5. Non costituisce valido motivo di diniego, né della domanda di ammissione né dell’anticipazione da parte del comune, la sottoscrizione mancante della domanda o del contratto da parte dei familiari obbligati alla compartecipazione tariffaria ai sensi del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche.

6. Nell’ipotesi di sottoscrizioni mancanti, il gestore sollecita per iscritto i familiari obbligati alla compartecipazione tariffaria ai sensi del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, affinché provvedano a firmare la domanda o il contratto. Decorsi tre mesi dalla relativa notifica, il gestore avvisa le predette persone che, indipendentemente dalla sottoscrizione della domanda o del contratto, sussiste comunque l’obbligo di compartecipazione tariffaria da parte dei familiari, ai sensi del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche.”

Art. 5

(1) L’allegato A) del decreto del Presidente della Provincia 3 giugno 2013, n. 13, è così sostituito:

 

Allegato A)
Clausole contrattuali per il contratto ospite-struttura
(articolo 8, comma 1)
 

 

Articolo 1  (Tariffa e modalità di pagamento)

1. L’ospite è obbligato a corrispondere, entro 20 giorni dal ricevimento della relativa fattura, la tariffa base intera ovvero la tariffa calcolata sulla base della sua situazione reddituale e patrimoniale, accertata ai sensi del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche. La tariffa base è aumentata di un importo pari all’assegno di cura o all’indennità di accompagnamento direttamente percepiti dall’ospite nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni provinciali vigenti.

2. La tariffa viene rideterminata annualmente nel rispetto della vigente normativa provinciale e comunicata all’ospite entro gennaio.

3. L’ospite e i familiari obbligati alla compartecipazione tariffaria possono presentare domanda di riduzione tariffaria. La domanda deve essere presentata all’ente territorialmente competente, il quale calcola l’importo della tariffa a carico delle singole persone in base alla situazione reddituale e patrimoniale dei richiedenti.

4. Al momento della sottoscrizione del contratto, l’ospite e i familiari obbligati alla compartecipazione tariffaria devono corrispondere al gestore la somma di euro __________ 1 a titolo di cauzione.

5. Salvo quanto disposto al comma 4, se il gestore, anche sulla base delle informazioni e dei documenti prodotti, accerta l’indigenza economica dell’ospite e dei familiari obbligati alla compartecipazione tariffaria, si prescinde dal deposito di una cauzione. L’ospite, consapevole delle responsabilità penali, civili e amministrative cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara di aver rilasciato informazioni complete e corrispondenti al vero relativamente alla sua situazione economica e a quella dei familiari obbligati alla compartecipazione tariffaria.

6. Il gestore è autorizzato a trattenere la cauzione a copertura di fatture che al momento della dimissione o del decesso dell'ospite risultino non saldate. Eventuali importi residui verranno restituiti dal gestore agli aventi diritto entro 30 giorni dalla dimissione o dal decesso dell’ospite.

7. Sono fatturati sia il giorno dell’accettazione che il giorno della dimissione.

8. I giorni di assenza vengono fatturati secondo le disposizioni della relativa deliberazione della Giunta provinciale.

1L'importo deve corrispondere almeno a quello della tariffa base mensile stabilita dalla rispettiva residenza per anziani e non può superare quello di due mensilità.

 

Articolo 2  (Foro competente)

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'ospite e/o i familiari obbligati alla compartecipazione tariffaria e la residenza per anziani è competente il Foro di Bolzano.

 

Articolo 3  (Rinuncia ad eccezioni)

1. L'ospite dichiara di rinunciare a sollevare in futuro eccezioni in relazione all’ammontare dell’aliquota ovvero della tariffa base, che viene comunicata annualmente agli ospiti entro il mese di gennaio o dietro semplice richiesta alla segreteria della residenza per anziani.

 

Articolo 4  (Responsabilità solidale per il pagamento della tariffa)

1. L'ospite e il suo nucleo familiare ristretto, obbligati al pagamento della tariffa ai sensi del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, dichiarano e si obbligano a risponderne in solido e per intero nei confronti della residenza per anziani.

2. I componenti dei nuclei familiari collegati dichiarano e si obbligano nei confronti della residenza per anziani a rispondere in solido e per intero del pagamento della parte di tariffa non coperta dall'ospite e dal suo nucleo familiare ristretto.

3. L’ospite autorizza il gestore a informare per iscritto i propri familiari dell’obbligo di pagamento ai sensi del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modiche, e fornisce allo stesso i dati a tal fine necessari (nome e cognome, data e luogo di nascita, indirizzo e numero di telefono).

(Luogo e data)

 

L'ospite, il tutore, il curatore o l’amministratore di sostegno

 

_____________________

 

I familiari obbligati alla compartecipazione tariffaria

 

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

 

Il direttore/La direttrice della struttura

 

 

__________________

 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1341 c.c. l'ospite ovvero il tutore/curatore/ amministratore di sostegno, nonché i familiari obbligati alla compartecipazione tariffaria dichiarano di aver preso conoscenza dell’articolo 1 (Tariffa e modalità di pagamento), commi 1, 4 e 5, articolo 2 (Foro competente), articolo 3 (Rinuncia ad eccezioni) e articolo 4 (Responsabilità solidale per il pagamento della tariffa) del presente contratto e di approvarli espressamente.

 

L'ospite, il tutore, il curatore o l’amministratore di sostegno

 

_____________________

I familiari obbligati alla compartecipazione tariffaria

 

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________”

 

Art. 6

(1) Dopo l’allegato A) del decreto del Presidente della Provincia 3 giugno 2013, n. 13, è aggiunto il seguente allegato B):

 

“Allegato B)
Clausole contrattuali per l’ammissione a tempo determinato
(articolo 8, comma 1/bis)

 

Articolo 1  (Tariffa e modalità di pagamento)

1. L’ospite è obbligato a corrispondere, entro 20 giorni dal ricevimento della relativa fattura, la tariffa base intera ovvero la tariffa calcolata sulla base della sua situazione reddituale e patrimoniale, accertata ai sensi del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche. La tariffa base è aumentata di un importo pari all’assegno di cura o all’indennità di accompagnamento direttamente percepiti dall’ospite nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni provinciali vigenti.

2. La tariffa viene rideterminata annualmente nel rispetto della vigente normativa provinciale e comunicata all’ospite entro gennaio.

3. L’ospite ed i familiari obbligati alla compartecipazione tariffaria possono presentare domanda di riduzione tariffaria. La domanda deve essere presentata all’ente territorialmente competente, il quale calcola l’importo della tariffa a carico delle singole persone in base alla situazione reddituale e patrimoniale dei richiedenti.

4. Contestualmente alla presentazione della domanda di ammissione l’ospite e i familiari obbligati alla compartecipazione tariffaria ai sensi del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, corrispondono al gestore la somma di euro _______1 a titolo di cauzione per la prenotazione.

5. La cauzione per la prenotazione è detratta dall’importo della prima fattura. In caso di rinuncia al posto letto, essa verrà rimborsata al più tardi trenta giorni prima del giorno concordato per l’ammissione. Se la rinuncia avviene dopo tale termine, la cauzione verrà rimborsata solo per motivi validi e comprovabili.

6. Sono fatturati sia il giorno dell’accettazione che il giorno della dimissione.

7. I giorni di assenza vengono fatturati secondo le disposizioni della relativa deliberazione della Giunta provinciale.

1La cauzione non può superare l’importo corrispondente alla tariffa base calcolata per sette giorni.

 

Articolo 2  (Foro competente)

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'ospite e/o i familiari obbligati alla compartecipazione tariffaria e la residenza per anziani è competente il Foro di Bolzano.

 

Articolo 3  (Rinuncia ad eccezioni)

1. L'ospite dichiara di rinunciare a sollevare in futuro eccezioni in relazione all’ammontare dell’aliquota ovvero della tariffa base, che viene comunicata annualmente agli ospiti entro il mese di gennaio o dietro semplice richiesta alla segreteria della residenza per anziani.

 

Articolo 4  (Responsabilità solidale per il pagamento della tariffa)

1. L'ospite e il suo nucleo familiare ristretto, obbligati al pagamento della tariffa ai sensi del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, dichiarano e si obbligano a risponderne in solido e per intero nei confronti della residenza per anziani.

2. I componenti dei nuclei familiari collegati dichiarano e si obbligano nei confronti della residenza per anziani a rispondere in solido e per intero del pagamento della parte di tariffa non coperta dall'ospite e dal suo nucleo familiare ristretto.

 

(Luogo e data)

 

L'ospite, il tutore, il curatore o l’amministratore di sostegno

 

_____________________

 

I familiari obbligati alla compartecipazione tariffaria

 

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

 

 

Il direttore/La direttrice della struttura

 

_____________________

 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1341 c.c. l'ospite ovvero il tutore/curatore/ amministratore di sostegno, nonché i familiari obbligati alla compartecipazione tariffaria dichiarano di aver preso conoscenza dell’articolo 1 (Tariffa e modalità di pagamento), commi 1, 4 e 5, articolo 2 (Foro competente), articolo 3 (Rinuncia ad eccezioni) e articolo 4 (Responsabilità solidale per il pagamento della tariffa) del presente contratto e di approvarli espressamente.

 

L'ospite, il tutore, il curatore o l’amministratore di sostegno

 

_____________________

 

I familiari obbligati alla compartecipazione tariffaria

 

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________”

 

Art. 7

(1) Il decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 marzo 1974, n. 17, e successive modifiche, è abrogato.

Art. 8  (Entrata in vigore)

(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

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ActionAction04/10/2016 - Delibera 4 ottobre 2016, n. 1051
ActionAction06/10/2016 - Contratto collettivo 6 ottobre 2016
ActionAction10/10/2016 - Delibera 11 ottobre 2016, n. 1079
ActionAction11/10/2016 - Delibera 11 ottobre 2016, n. 1098
ActionAction13/10/2016 - Legge provinciale 13 ottobre 2016, n. 20
ActionAction17/10/2016 - Decreto del Presidente della Provincia 17 ottobre 2016, n. 30
ActionAction18/10/2016 - Legge provinciale 18 ottobre 2016, n. 21
ActionAction25/10/2016 - Delibera 25 ottobre 2016, n. 1164
ActionAction25/10/2016 - Delibera 25 ottobre 2016, n. 1176
ActionAction28/10/2016 - Contratto collettivo intercompartimentale 28 ottobre 2016, n. 0
ActionAction08/11/2016 - Delibera 8 novembre 2016, n. 1198
ActionAction08/11/2016 - Delibera 8 novembre 2016, n. 1187
ActionAction08/11/2016 - Delibera 8 novembre 2016, n. 1188
ActionAction08/11/2016 - Delibera 8 novembre 2016, n. 1197
ActionAction08/11/2016 - Delibera 8 novembre 2016, n. 1223
ActionAction09/11/2016 - Corte costituzionale - sentenza 9 novembre 2016, n. 270
ActionAction15/11/2016 - Delibera 15 novembre 2016, n. 1236
ActionAction15/11/2016 - Delibera 15 novembre 2016, n. 1245
ActionAction16/11/2016 - Legge provinciale 16 novembre 2016, n. 22
ActionAction18/11/2016 - Decreto del Presidente della Provincia 18 novembre 2016, n. 31
ActionAction22/11/2016 - Corte costituzionale - sentenza 22 novembre 2016, n. 283
ActionAction22/11/2016 - Delibera 22 novembre 2016, n. 1290
ActionAction22/11/2016 - Delibera 22 novembre 2016, n. 1294
ActionAction22/11/2016 - Delibera 22 novembre 2016, n. 1296
ActionAction29/11/2016 - Delibera 29 novembre 2016, n. 1322
ActionAction29/11/2016 - Delibera 29 novembre 2016, n. 1331
ActionAction29/11/2016 - Decreto del Presidente della Provincia 29 novembre 2016, n. 32
ActionAction02/12/2016 - Legge provinciale 2 dicembre 2016, n. 23
ActionAction05/12/2016 - Legge provinciale 5 dicembre 2016, n. 24
ActionAction06/12/2016 - Delibera 6 dicembre 2016, n. 1365
ActionAction06/12/2016 - Delibera 6 dicembre 2016, n. 1367
ActionAction06/12/2016 - Delibera 6 dicembre 2016, n. 1376
ActionAction06/12/2016 - Delibera 6 dicembre 2016, n. 1350
ActionAction06/12/2016 - Delibera 6 dicembre 2016, n. 1359
ActionAction06/12/2016 - Delibera 6 dicembre 2016, n. 1362
ActionAction06/12/2016 - Contratto collettivo 6 dicembre 2016
ActionAction11/12/2016 - Decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 239
ActionAction11/12/2016 - Decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 240
ActionAction12/12/2016 - Legge provinciale 12 dicembre 2016, n. 26
ActionAction12/12/2016 - Legge provinciale 12 dicembre 2016, n. 25
ActionAction13/12/2016 - Contratto collettivo 13 dicembre 2016, n. 001
ActionAction13/12/2016 - Contratto di comparto 13 dicembre 2016, n. 0001
ActionAction14/12/2016 - Decreto del Presidente della Provincia 14 dicembre 2016, n. 33
ActionAction15/12/2016 - Decreto del Presidente della Provincia 15 dicembre 2016, n. 34
ActionAction20/12/2016 - Delibera 20 dicembre 2016, n. 1386
ActionAction20/12/2016 - Delibera 20 dicembre 2016, n. 1436
ActionAction20/12/2016 - Delibera 20 dicembre 2016, n. 1439
ActionAction20/12/2016 - Delibera 20 dicembre 2016, n. 1462
ActionAction20/12/2016 - Delibera 20 dicembre 2016, n. 1407
ActionAction20/12/2016 - Delibera 20 dicembre 2016, n. 1447
ActionAction20/12/2016 - Delibera 20 dicembre 2016, n. 1457
ActionAction20/12/2016 - Delibera 20 dicembre 2016, n. 1458
ActionAction21/12/2016 - Contratto collettivo 21 dicembre 2016, n. 00001
ActionAction22/12/2016 - Legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 27
ActionAction22/12/2016 - Legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 28
ActionAction22/12/2016 - Legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 29
ActionAction27/12/2016 - Delibera 27 dicembre 2016, n. 1512
ActionAction27/12/2016 - Decreto del Presidente della Provincia 27 dicembre 2016, n. 36
ActionAction27/12/2016 - Decreto del Presidente della Provincia 27 dicembre 2016, n. 35
ActionAction27/12/2016 - Delibera 27 dicembre 2016, n. 1475
ActionAction27/12/2016 - Delibera 27 dicembre 2016, n. 1477
ActionAction27/12/2016 - Delibera 27 dicembre 2016, n. 1478
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