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Delibera 6 dicembre 2016, n. 1376
Approvazione dei Criteri per la promozione di progetti per le donne, ai sensi della legge provinciale 8 marzo 2010, n.5 - Revoca della propria deliberazione del 21 ottobre 2013, n. 1603

Allegato

Criteri per la promozione di progetti per le donne

Articolo 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano la concessione di contributi a strutture ed enti privati, organizzazioni, gruppi e iniziative femminili attivi a livello provinciale nella realizzazione di progetti che promuovono la formazione e l’aggiornamento delle donne, la sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul tema delle pari opportunità, nonché la cultura femminile, in attuazione dell’articolo 35 della legge provinciale 8 marzo 2010, n. 5 (Legge della Provincia autonoma di Bolzano sulla parificazione e sulla promozione delle donne).

Articolo 2
Definizioni

1. Ai fini dei presenti criteri si intendono per:

a) “progetti”, tutti i progetti, le misure, le manifestazioni e le altre iniziative negli ambiti e per le finalità di cui agli articoli 1 e 3;

b) “organizzazioni femminili”, le organizzazioni composte per almeno l’80 per cento da donne, che sostengono gli interessi e le istanze delle donne;

c) “gruppi e iniziative di donne”, i raggruppamenti di almeno cinque persone - in maggioranza donne - che perseguono obiettivi corrispondenti alle finalità dei presenti criteri. Essi non devono rispondere a requisiti formali, quali atto costitutivo e statuto, nominano una persona in qualità di responsabile del progetto. Il progetto deve rivolgersi ad un vasto pubblico e non limitarsi pertanto al gruppo o all’iniziativa di donne che lo realizza;

d) “beneficiarie”, le organizzazioni femminili, i gruppi di donne, le strutture e gli enti privati che possono beneficiare dei contributi;

e) “le richiedenti”, le organizzazioni femminili, i gruppi di donne, le strutture e gli enti privati che presentano domanda di contributo.

Articolo 3
Finalità

1. I contributi sono finalizzati a promuovere progetti che contribuiscono a:

a) migliorare la situazione giuridica e sociale della donna;

b) promuovere la parità tra donna e uomo in ogni ambito sociale e, in particolare, conseguire la parità nella vita lavorativa ed economica;

c) analizzare criticamente gli stereotipi tradizionali di tipo sessista e incentivare un’equa distribuzione dei compiti tra donna e uomo;

d) sostenere la cultura femminile e promuoverne la diffusione, e in particolare rivedere in senso critico la storia della donna, nonché dare visibilità alle prestazioni delle donne;

e) combattere la violenza sulle donne e promuovere la prevenzione e sensibilizzazione riguardo a questo tema;

f) promuovere l’integrazione di donne provenienti da ambiti culturali diversi;

g) promuovere la cooperazione e la messa in rete delle diverse organizzazioni femminili.

Articolo 4
Beneficiarie

1. I contributi possono essere concessi a:

a) organizzazioni femminili o gruppi di donne che hanno la loro sede in provincia di Bolzano o svolgono la loro attività nel territorio provinciale;

b) strutture ed enti privati che hanno la loro sede in provincia di Bolzano o attivi nel territorio provinciale e che per statuto perseguono il fine della realizzazione della parità tra uomo e donna.

2. Le beneficiarie non possono perseguire scopi di lucro e devono utilizzare tutte le entrate relative al progetto presentato per la sua realizzazione. Inoltre devono possedere un codice fiscale e un conto corrente intestato a proprio nome.

3. Il contributo potrà essere erogato soltanto alle richiedenti.

4. Le beneficiarie devono svolgere la propria attività nel rispetto dello statuto e secondo i principi di economicità e trasparenza della gestione economico- finanziaria.

Articolo 5
Ammontare del contributo

1. Per la realizzazione dei progetti può essere concesso un contributo compreso fra il 30 e il 70 per cento delle spese ammesse.

2. Il contributo concesso non può essere di ammontare superiore a quello del contributo richiesto.

3. L’ammontare del contributo concesso per un singolo progetto non può superare il 40 per cento dell’importo messo a disposizione sul corrispondente capitolo di spesa.

4. Se i mezzi finanziari a disposizione sono insufficienti a soddisfare tutte le domande, i contributi sono ridotti in uguale percentuale per tutte le richiedenti.

Articolo 6
Presentazione della domanda

1. La domanda di concessione del contributo deve essere compilata secondo il modello predisposto dal Servizio donna e firmata dalla o dal legale rappresentante della richiedente. Il modello è disponibile presso il Servizio donna o scaricabile dal sito www.provincia.bz.it/pariopportunita.

2. La domanda va inviata tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata (PEC) o presentata personalmente al Servizio donna, Ripartizione provinciale Lavoro, entro il 20 gennaio di ogni anno.

3. Per le domande inviate tramite raccomandata con avviso di ricevimento, quale termine di presentazione fa fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante.

4. In ogni caso la domanda va presentata prima che il progetto abbia inizio.

5. Le richiedenti possono fare contemporaneamente domanda di concessione di contributo per al massimo due progetti, presentando una domanda distinta per ciascun progetto.

6. Se il progetto presentato fa parte di un progetto complessivo più ampio, va corredato di informazioni sul progetto complessivo con indicazione delle rispettive spese e della relativa copertura.

Articolo 7
Documentazione

1. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione oppure la dichiarazione che la Provincia è già in possesso dei seguenti documenti:

a) copia dell’atto costitutivo e dello statuto oppure, in caso di gruppi o iniziative di donne, una dichiarazione conforme al modello predisposto dal Servizio donna;

b) relazione dettagliata del progetto con l’indicazione delle finalità, dei contenuti, del gruppo di destinatarie, del periodo di svolgimento e della data indicativa di consegna del rendiconto;

c) piano di finanziamento, compilato obbligatoriamente secondo il modello predisposto dal Servizio donna. Esso consiste in un elenco dettagliato di tutti i possibili costi ed entrate, con l’indicazione delle modalità di finanziamento dell’importo restante; in particolare dal piano deve risultare se per lo stesso progetto sono stati o saranno richiesti altri finanziamenti e quali, a quali soggetti sono state o saranno presentate le eventuali ulteriori domande e i relativi importi. La concessione di tali contributi deve essere comunicata per iscritto al momento della presentazione del rendiconto, allegando una fotocopia del relativo atto di concessione;

d) relazione sull’attività svolta nell’anno precedente nell’ambito delle pari opportunità, con indicazione dei risultati ottenuti in riferimento agli obiettivi prefissati. Se nell’anno precedente non è stata svolta una tale attività, non deve essere consegnata alcuna relazione.

2. L’adeguatezza del piano di finanziamento viene controllata in base ai prezzi di mercato, e in seguito al controllo dei preventivi di spesa possono essere effettuate anche riduzioni delle spese ammesse a contributo.

3. Gli uffici competenti possono effettuare dei sopralluoghi.

4. Il Servizio donna, oltre ai documenti elencati, può richiedere qualsiasi altra documentazione ritenuta necessaria ai fini della valutazione della domanda. La documentazione aggiuntiva deve pervenire entro 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

5. Una volta scaduto il termine di presentazione della domanda, le richiedenti non possono consegnare altri documenti al fine di completare la propria domanda. È invece ammessa la “regolarizzazione” della domanda, su richiesta dell’ufficio competente. Per regolarizzazione è inteso il completamento di dati e informazioni mancanti in un documento già prodotto a corredo della domanda. Non è invece ammessa l’integrazione documentale, intesa come l’introduzione nel procedimento di un quid novi, non desumibile dalla documentazione già esistente.

6. Le richiedenti sono tenute a comunicare immediatamente al Servizio donna eventuali modifiche intervenute dopo la presentazione della domanda e riguardanti le informazioni contenute nella domanda e nella documentazione allegata.

Articolo 8
Spese ammissibili

1. Sono ammissibili tutte le spese direttamente connesse alla realizzazione del progetto, ritenute imprescindibili e di importo adeguato.

2. I compensi relativi a conferenze, moderazioni, direzione di corsi, tutorial, supervisioni di seminari, convegni, conferenze e corsi di formazione non possono superare i massimali stabiliti dalla Giunta provinciale.

3. Le spese di viaggio, vitto e alloggio sono riconosciute nei limiti degli importi previsti dalla disciplina vigente sul trattamento di missione del personale provinciale al momento della presentazione dalla domanda.

Articolo 9
Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le seguenti spese:

a) spese per il personale e spese di gestione (affitto, riscaldamento, energia elettrica, telefono, pulizie ecc.), in caso di beneficiarie che dispongono di proprie strutture e di proprio personale;

b) spese per buffet;

c) altre spese per generi alimentari e spese di vitto non direttamente connesse al progetto;

d) spese bancarie;

e) interessi passivi e interessi di mora, sanzioni pecuniarie di qualsiasi tipo;

f) spese per manifestazioni di beneficienza, donazioni o altri atti di liberalità;

g) spese per l’acquisto di buoni, regali, premi o simili;

h) viaggi di studio;

i) ammontare dell’IVA che può essere posta in detrazione;

j) ogni altra spesa che non è adeguatamente motivata o documentata, che non è direttamente connessa al progetto o è ritenuta troppo elevata.

Articolo 10
Ammissibilità delle domande

1. Prima di procedere alla valutazione delle domande presentate, si verifica la sussistenza dei seguenti requisiti formali:

a) completezza della domanda;

b) presentazione di tutta la documentazione richiesta di cui all’articolo 7.

2. In mancanza dei requisiti di cui al comma 1, la domanda non può essere ammessa a contributo.

Articolo 11
Criteri di valutazione

1. I progetti presentati sono valutati secondo i criteri di cui all’allegato A e il relativo punteggio.

2. Non sono ammessi a contributo i progetti che secondo i criteri di valutazione di cui all’allegato A ottengono un punteggio complessivo inferiore a 40 punti o che ottengono zero punti nella valutazione di cui al punto 1.1. del medesimo allegato.

Articolo 12
Parere

1. Le domande inoltrate sono sottoposte al vaglio di una commissione di valutazione, che esprime un parere entro 45 giorni. La commissione è composta da:

a) la Presidente della Commissione provinciale per le pari opportunità per le donne;

b) la Vicepresidente della Commissione provinciale per le pari opportunità per le donne;

c) la Consigliera di parità;

d) la Coordinatrice del Servizio donna;

e) l’Assessora/l’Assessore provinciale alle pari opportunità.

2. Nell’assegnare i contributi la Giunta provinciale tiene conto del parere di cui al comma 1.

Articolo 13
Comunicazione di concessione del contributo

1. L’ammissione della domanda a contributo, la valutazione ottenuta e l’entità del contributo concesso sono comunicate per iscritto.

Articolo 14
Durata e realizzazione del progetto

1. I progetti devono concludersi di norma entro dodici mesi dalla comunicazione di concessione del contributo.

2. In presenza di giustificati motivi e su richiesta delle beneficiarie, il direttore o la direttrice di ripartizione competente può concedere una proroga, fino ad un massimo di un anno, dei termini di conclusione del progetto.

3. La richiesta di proroga di cui al comma 2 va presentata per iscritto prima della scadenza dei dodici mesi; essa va consegnata personalmente al Servizio donna o inviata tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (PEC); la richiesta di proroga può essere presentata solo in caso di progetti già avviati. Per le domande inviate tramite raccomandata, quale termine di presentazione fa fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante.

4. I progetti ammessi a contributo non possono essere modificati senza preventiva autorizzazione del direttore o della direttrice di ripartizione competente.

5. Se il progetto non viene realizzato, ne va data comunicazione scritta al Servizio donna e va restituito l’anticipo già ricevuto.

Articolo 15
Liquidazione dell’anticipo e del saldo

1. Nella domanda di concessione del contributo è possibile richiedere un anticipo pari al 50 per cento del contributo concesso; tale anticipo è liquidato d’ufficio.

2. L’importo restante del contributo concesso è liquidato dopo la conclusione del progetto e previo controllo del rendiconto presentato.

Articolo 16
Contributo proprio

1. Il progetto deve essere finanziato in parte anche dalla richiedente con l’apporto di risorse finanziarie, beni o altre prestazioni quantificabili.

2. Il contributo proprio può consistere in:

a) entrate dirette come quote associative, offerte e sponsorizzazioni e altri mezzi propri messi a disposizione dalla richiedente;

b) sovvenzioni di altri enti pubblici, ad esclusione dei contributi concessi da altre strutture della Provincia che non possono rientrare nel contributo proprio;

c) attività di volontariato; in tal caso si devono indicare il numero di persone che prestano l’attività e gli importi orari o giornalieri calcolati.

3. Ingressi, quote di partecipazione ed entrate derivanti dalla vendita di libri non possono essere dichiarati come contributo proprio.

4. Almeno il 30 per cento dei mezzi necessari per la realizzazione del progetto, ossia delle spese ammesse, deve essere costituito da contributi propri. Almeno il 20 per cento della somma complessivamente ammessa deve essere costituita da mezzi finanziari.

5. Per quanto riguarda lo svolgimento del progetto, è possibile rendicontare una quota massima del 25 per cento della spesa ammessa con le prestazioni rese a titolo di attività di volontariato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n.17, e successive modifiche.

6. Se la richiedente attesta con dichiarazione sostitutiva che una parte della realizzazione del progetto è avvenuta mediante la prestazione di attività di volontario, deve indicare esattamente la tipologia e l’entità dell’attività e il numero delle ore di lavoro prestate. Per un’ora di attività di volontariato è riconosciuto un compenso di 20,00 euro. Tale importo orario può essere aggiornato annualmente dalla Giunta provinciale tenendo conto degli aumenti in base all'indice ISTAT. Per comprovare l’attività di volontariato svolta come contributo proprio nell’ambito del progetto finanziato, la richiedente deve tenere un registro con le ore effettivamente prestate, controfirmato dalle singole volontarie e dai singoli volontari; tale registro va allegato al rendiconto.

7. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 1° luglio 1993, n. 11, e successive modifiche, l’attività di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione di cui fa parte la persona che presta tale attività.

8. Le ore spese per partecipare alle sedute degli organi istituzionali delle beneficiarie non vengono riconosciute come attività di volontariato.

9. L’attività resa a titolo di volontariato non dà diritto ad alcun compenso per la persona che la presta.

Articolo 17
Rendiconto

1. Il rendiconto è composto dalla seguente documentazione, che deve essere firmata dalla o dal rappresentante legale:

a) attestazione dell’avvenuto svolgimento dell’intero progetto e delle spese complessive effettivamente sostenute;

b) elenco delle spese relative all’intero progetto, redatto sul modello predisposto dal Servizio donna;

c) fatture originali quietanzate dell’ammontare del contributo concesso e originali dei documenti di spesa con relative fotocopie, nel caso in cui gli originali, una volta controllati, debbano essere restituiti alla richiedente. Vengono riconosciuti solo documenti di spesa emessi dopo la data di presentazione della domanda di contributo;

d) in caso di attività di volontariato: registro con le ore effettivamente prestate ai sensi dell’articolo 16, comma 6;

e) attestazione dell’ammontare dei contributi concessi da altre istituzioni; se disponibile, va consegnata anche una copia del relativo atto di concessione ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera c);

f) relazione finale sul progetto.

2. Il Servizio donna può richiedere inoltre qualsiasi documentazione che ritiene necessaria per la liquidazione del contributo.

3. Tutti i documenti di spesa devono essere conformi alle vigenti disposizioni di legge, quietanzati, intestati al soggetto beneficiario e devono riferirsi al progetto.

4. Il rendiconto deve essere presentato al Servizio donna entro la fine dell’anno successivo al provvedimento di concessione o di imputazione della spesa, se diverso.

5. Per gravi e documentati motivi, la direttrice o il direttore di ripartizione competente può concedere, su richiesta, una proroga del termine di cui al comma 4 fino al massimo di un anno; la richiesta di proroga va inviata per iscritto al Servizio donna tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata (PEC), oppure va consegnata personalmente. Decorso inutilmente il termine di proroga, il contributo è revocato.

Articolo 18
Riduzione e restituzione del contributo

1. Se le spese effettivamente sostenute sono inferiori alle spese ammesse a contributo, il contributo concesso è ridotto in proporzione e le beneficiarie devono restituire l’importo eccedente indebitamente percepito.

2. Nel caso in cui siano stati presentati e approvati più progetti e il pagamento dell’anticipo sia già avvenuto, l’importo eccedente non deve essere restituito, ma sarà compensato con il saldo degli altri progetti, se all’atto del rendiconto risulta che le spese effettivamente sostenute sono inferiori alle spese ammesse a contributo.

Articolo 19
Revoca del contributo

1. Il contributo concesso può essere immediatamente revocato nei seguenti casi:

a) uso improprio del contributo concesso;

b) modifica del progetto originario senza preventiva autorizzazione della Provincia;

c) se, entro un anno dalla conclusione del progetto, le beneficiarie non presentano né la richiesta di saldo del contributo, né una richiesta di proroga del termine di conclusione;

d) se non vengono rispettate le disposizioni relative all’obbligo di informazione di cui all’articolo 22.

Articolo 20
Controlli

1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, la struttura organizzativa competente per la liquidazione dei contributi effettua controlli a campione su almeno il sei per cento dei progetti agevolati.

2. I controlli a campione sono eseguiti dal personale interno o da esperte ed esperti esterni.

3. Entro il 31 ottobre di ogni anno sono estratti a sorte i progetti già conclusi da sottoporre a controllo.

4. Il sorteggio è effettuato da una commissione composta da tre persone, di cui due appartenenti alla struttura organizzativa competente per la liquidazione dei contributi e una facente parte della Commissione provinciale per le pari opportunità per le donne.

5. Nei controlli a campione si verificano:

a) il regolare svolgimento del progetto;

b) la regolarità della documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute e alle prestazioni eseguite nonché la relativa conformità a quanto dichiarato nella dichiarazione sostitutiva.

6. Gli uffici competenti possono effettuare sopralluoghi e, se ritenuto necessario, la direttrice o il direttore di ripartizione competente può ordinare ulteriori controlli da parte del Servizio donna.

Articolo 21
Sanzioni

1. In caso di revoca del contributo o se dai controlli emerge che il contributo non è stato utilizzato per i fini previsti o se vengono rilevate altre irregolarità in merito al rendiconto e/o alla realizzazione del progetto, verranno applicate le seguenti sanzioni:

a) restituzione all’amministrazione provinciale del contributo sul corrispondente capitolo del bilancio provinciale entro 30 giorni dalla relativa comunicazione; il contributo deve essere restituito maggiorato degli interessi legali maturati dalla data dell’erogazione;

b) esclusione della richiedente dalla concessione dei contributi oggetto dei presenti criteri per un periodo massimo di tre anni.

2. Se una richiedente non realizza il progetto, viene esclusa per un anno dalla concessione dei contributi di cui ai presenti criteri. In caso di recidiva si ha l’esclusione per tre anni dalla concessione dei contributi.

3. Le sanzioni non si escludono a vicenda e vengono comunicate per iscritto ai soggetti interessati; le sanzioni sono comminate a prescindere da ogni altro provvedimento previsto dalla legge.

Articolo 22
Obbligo di informazione

1. Le beneficiarie devono pubblicizzare adeguatamente (mediante inviti, manifesti, sui giornali e altri media) il progetto agevolato. A tal fine devono indicare che il progetto è stato realizzato con il contributo della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige, Commissione provinciale per le pari opportunità per le donne – Servizio donna. Il relativo logo va apposto in modo ben visibile. Ai fini di una verifica, il materiale pubblicitario va inviato tempestivamente al Servizio donna prima di andare in stampa.

2. In caso di omissione dell’obbligo d’informazione di cui al comma 1, il contributo può essere ridotto d’ufficio.

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