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Delibera 22 novembre 2016, n. 1290
Definizione dei criteri per la concessione di contributi per interventi di musealizzazione e fruizione pubblica di beni archeologici di particolare valore storico-archeologico

Anlage

Criteri per la concessione di contributi per interventi di musealizzazione e fruizione pubblica di beni archeologici di particolare valore storico-archeologico

Art. 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano – ai sensi dell’articolo 6/bis, comma 5, della legge provinciale 12 giugno 1975 n. 26, e successive modifiche – le modalità di concessione di contributi per spese sostenute da privati per interventi di musealizzazione e fruizione pubblica di beni archeologici di particolare valore storico-archeologico, rinvenuti in fondi di proprietà privata.

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini dei presenti criteri valgono le seguenti definizioni:

a) “edifici e fondi privati con destinazione di pubblica utilità”: edifici e fondi di proprietà privata destinati a soddisfare interessi di natura pubblica e sociale (ad es. case di riposo, associazioni non profit, onlus, ecc.);

b) “edifici e fondi privati con destinazione a scopo di lucro”: edifici e fondi di proprietà privata destinati esclusivamente alla realizzazione di un guadagno per il proprietario (ad es. fabbriche, negozi, ecc.);

c) “spese di gestione”: spese per il personale, spese di pulizia e per le utenze (riscaldamento, climatizzazione, energia elettrica) e assicurazioni;

d) “spese di manutenzione ordinaria”: spese finalizzate a conservare in buono stato gli immobili, mantenendoli idonei all’uso cui essi sono adibiti, con esclusione di ogni modifica sia alla destinazione d’uso che allo stato dei locali;

e) “spese di manutenzione straordinaria”: spese per la realizzazione di opere e modifiche per rinnovare o sostituire parti anche strutturali dell’edificio esistente, previa autorizzazione da parte dell’Ufficio provinciale Beni archeologici;

f) “regolare apertura al pubblico”: la struttura museale è aperta al pubblico per almeno 150 giorni all’anno;

g) “occasionale apertura al pubblico”: la struttura museale è aperta al pubblico solo occasionalmente; la collettività viene informata sugli orari di apertura;

h) “fruizione pubblica”: possibilità per il pubblico di accedere a strutture che sono state musealizzate nel rispetto delle esigenze di conservazione e tutela dei beni culturali.

Art. 3
Interventi ammessi e beneficiari

1. Sono ammessi a contributo unicamente le spese sostenute da committenti privati per interventi edili di musealizzazione e fruizione pubblica di beni archeologici di particolare valore storico-archeologico, rinvenuti in fondi di loro proprietà, nonché per interventi edili di ottimizzazione della struttura museale.

Art. 4
Condizioni di ammissibilità

1. Per accedere al contributo devono essere rispettate le seguenti condizioni di ammissibilità:

a) vincolo di tutela storico-artistica del bene culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), e successive modifiche, e dell’articolo 5/bis della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, e successive modifiche;

b) autorizzazione da parte dell’Ufficio provinciale Beni archeologici agli interventi edili di musealizzazione o di ottimizzazione della struttura museale;

c) stipula di una convenzione di musealizzazione tra la Provincia autonoma di Bolzano ed il committente privato, attraverso la quale è garantita e disciplinata la fruizione pubblica della struttura museale; la convenzione deve essere approvata dalla Giunta provinciale; la convenzione funge anche da base per la definizione del calcolo del contributo;

d) i privati devono assumersi in toto le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture museali, nonché le spese di gestione delle stesse.

2. Gli interventi possono essere realizzati dopo il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1, lettera b).

Art. 5
Percentuali dei contributi

1. I contributi sono erogati, nel limite dei mezzi finanziari disponibili, nelle seguenti percentuali:

a) destinazione dell’edificio e del fondo:

1) edifici e fondi privati con destinazione di pubblica utilità: 50 per cento delle spese sostenute e ammesse a contributo;

2) edifici e fondi privati con destinazione a scopo di lucro: 30 per cento delle spese sostenute e ammesse a contributo;

b) accessibilità al pubblico:

1) regolare apertura al pubblico: 20 per cento;

2) occasionale apertura al pubblico: 10 per cento;

c) introiti:

1) visita gratuita: 30 per cento;

2) visita a pagamento a favore del committente privato: 0 per cento.

2. Per il calcolo dell’ammontare del contributo si fa riferimento alla convenzione stipulata fra la Provincia autonoma di Bolzano e il committente].

3. Qualora i mezzi finanziari a disposizione non siano sufficienti, nel caso di diversi richiedenti aventi i medesimi diritti, i mezzi stessi verranno suddivisi in parti uguali.

4. In caso di esaurimento dei mezzi finanziari sul relativo capitolo di bilancio per l’esercizio finanziario di riferimento, le domande che non sono state prese in considerazione non verranno evase né nell’anno corrente né in quelli successivi.

Art. 6
Istruttoria delle domande

1. La domanda di concessione del contributo deve essere presentata dal/dalla committente o dal/dalla legale rappresentante alla Ripartizione provinciale Beni culturali – Ufficio Beni archeologici, via Armando Diaz 8, 39100 Bolzano, provvista di marca da bollo, entro il 30 settembre dell’anno di riferimento. Per l’anno 2016 le domande di contributo potranno essere presentate entro 01. dicembre.

La domanda di contributo deve contenere le seguenti informazioni:

1. La domanda di concessione del contributo deve essere presentata dal/dalla committente o dal/dalla legale rappresentante alla Ripartizione provinciale Beni culturali – Ufficio Beni archeologici, via Armando Diaz 8, 39100 Bolzano, provvista di marca da bollo, entro il 20 novembre dell’anno di riferimento; la domanda di contributo deve contenere le seguenti informazioni:

a) estremi dell’autorizzazione ai lavori edili rilasciata dall’Ufficio provinciale Beni archeologici;

b) nominativo della persona responsabile dell’esecuzione a regola d’arte dei lavori.

2. Nella domanda di contributo la persona richiedente deve dichiarare:

a) che per gli stessi lavori non è stato richiesto o concesso nessun altro contributo provinciale;

b) di essere a conoscenza delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi vigenti in caso di dichiarazioni false;

c) di essere stata informata – ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) – dei propri diritti in merito al trattamento dei dati personali da parte della Provincia autonoma di Bolzano.

3. Alla domanda vanno allegate la documentazione di progetto relativa alla musealizzazione.

4. In caso di domande incomplete, l’Ufficio provinciale Beni archeologici richiede per iscritto i documenti o dati mancanti. Il/La richiedente deve perfezionare la domanda entro il termine di 15 giorni dalla relativa richiesta. Se la domanda non viene perfezionata entro questo termine, viene archiviata d’ufficio.

Art. 7
Liquidazione del contributo

1. Il contributo viene concesso con decreto della Direttrice/del Direttore della Ripartizione provinciale Beni culturali.

2. La liquidazione avviene su presentazione di apposita domanda, provvista di marca da bollo, corredata delle fatture originali quietanzate relative agli interventi edili di musealizzazione, previa verifica della congruità dei costi e della regolare esecuzione dei lavori.

3. La verifica della congruità dei costi degli interventi edili e della loro regolare esecuzione viene effettuata dalla Ripartizione provinciale Edilizia e servizio tecnico.

4. La verifica della corretta esecuzione degli interventi ai fini della tutela dei beni archeologici viene effettuata dall’Ufficio provinciale Beni archeologici.

5. Il contributo concesso può essere decurtato nei seguenti casi:

a) nel caso in cui la qualità dei lavori eseguiti o dei materiali impiegati sia inferiore a quanto prescritto;

b) nel caso in cui i costi per i singoli lavori siano troppo elevati;

c) nel caso in cui non siano state rispettate del tutto le prescrizioni in materia di tutela dei beni culturali.

Art. 8
Revoca

1. Se in sede di liquidazione o dopo la liquidazione del contributo si accertasse che i lavori non corrispondono alle prescrizioni in materia di tutela dei beni culturali o in materia edilizia o che sono state rese dichiarazioni non veritiere o mendaci nella domanda di concessione del contributo o in qualsiasi altro atto o documento presentato per ottenerlo, alla persona beneficiaria viene revocato l’intero contributo; qualora il contributo fosse già stato erogato, essa dovrà restituirlo maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data dell’erogazione.

Art. 9
Controlli

1. L’Ufficio provinciale Beni archeologici effettua annualmente controlli a campione su almeno il 6 per cento degli interventi agevolati.

2. Nel caso in cui siano accertate irregolarità, si procede ai sensi dell’articolo 8 e si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Art. 10
Validità

1. I presenti criteri trovano applicazione per le domande presentate a partire dal giorno successivo alla loro approvazione da parte della Giunta provinciale.

 

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