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Delibera 26 aprile 2016, n. 448
Criteri per la concessione di aiuti nell'ambito dell'agriturismo

Allegato

Criteri per la concessione di aiuti nell’ambito dell’agriturismo

Art. 1
Ambito di applicazione

1.1 I presenti criteri disciplinano le modalità di concessione di aiuti per investimenti e le misure a favore delle attività agrituristiche, ai sensi dell’articolo 14 della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, di seguito denominata legge provinciale.

Art. 2
Finalità

1. Finalità degli aiuti di cui ai presenti criteri sono l’incentivazione della multifunzionalità in agricoltura, la diversificazione del reddito degli imprenditori agricoli, nonché la valorizzazione della produzione agricola locale.

Art. 3
Definizioni

1. Ai fini dell’applicazione del presente regime di aiuti s’intende per:

A) “Dichiarazione Unificata di Reddito e Patrimonio”: la dichiarazione disciplinata dal decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, e denominata di seguito DURP; essa serve per rilevare la situazione economica dei beneficiari degli aiuti, tenendo conto del nucleo familiare del/della richiedente.

In deroga a quanto disciplinato dal suindicato decreto:

a) sono considerati componenti del nucleo familiare:

1) il/la richiedente;

2) la/il coniuge non separata/separato o la/il convivente more uxorio del/della richiedente;

3) i figli minorenni di una delle persone di cui alle lettere a) e b), purché conviventi con uno di essi;

4) i figli maggiorenni di una delle persone di cui alle lettere a) e b), fino al compimento del 25esimo anno di età, purché conviventi con uno di essi e a carico ai fini IRPEF;

5) i minori in affidamento giudiziale a tempo pieno presso una delle persone di cui alle lettere a) e b);

6) i figli di una delle persone di cui alle lettere a) e b), purché conviventi con uno di essi, con invalidità civile o del lavoro non inferiore al 74 per cento, con cecità civile, con invalidità di guerra dalla prima alla quarta categoria o in situazione di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

7) i figli di una delle persone di cui alle lettere a) e b), nati dopo la presentazione della domanda, ma prima della concessione definitiva dell’aiuto;

b) la/il convivente more uxorio del/della richiedente di cui al numero 1, lettera b), fa parte del nucleo familiare, purché conviva nella stessa abitazione e abbia figli in comune, oppure conviva da almeno due anni con il/la richiedente nella stessa abitazione;

c) nel caso in cui il/la richiedente abbia rilevato l’azienda agricola e di conseguenza nella DURP non risulti ancora un reddito agricolo, la DURP viene aggiornata tenendo conto della situazione aziendale al momento della presentazione della domanda;

d) non si considerano il patrimonio immobiliare e finanziario.

B) “Valore della situazione economica”: ai sensi dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, è il valore che misura la condizione economica del nucleo familiare, di seguito denominato VSE; per la sua determinazione si divide la somma del reddito annuale e del patrimonio al netto degli elementi di riduzione per il fabbisogno annuale del nucleo familiare. Per il calcolo del VSE si tiene conto delle deroghe di cui alla lettera A);

C) “Aziende a indirizzo produttivo misto”: le imprese agricole che esercitano attività in diversi ambiti della produzione primaria.

D) “Colture specializzate”: le colture agricole coltivate in modo professionale in pieno campo, fatta eccezione per le colture foraggere, la frutticoltura e la viticoltura. Valgono le definizioni di cui al manuale dell’anagrafe provinciale delle imprese agricole;

E) “Punti di svantaggio”: i punti assegnati ad un’impresa agricola per gli svantaggi naturali che la caratterizzano, ai sensi dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Provincia 9 marzo 2007, n. 22.

Art. 4
Beneficiari

1. I beneficiari degli aiuti di cui all’articolo 14, comma 1, della legge provinciale sono imprenditori agricoli singoli

a) che, ai sensi dell’articolo 31 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modifiche, svolgono direttamente l’attività agricola nell’azienda in qualità di proprietari, usufruttuari o affittuari, e

b) che sono iscritti all’anagrafe provinciale degli imprenditori agricoli, e

c) che sono iscritti nell’elenco comunale di cui all’articolo 8, comma 4, della legge provinciale, oppure

d) per i quali la Ripartizione provinciale Agricoltura ha accertato la sussistenza dei requisiti per l’esercizio delle attività agrituristiche.

2. Gli aiuti a favore dei beneficiari di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».

3. Beneficiari degli aiuti di cui all’articolo 14, comma 2, della legge provinciale sono enti ed associazioni che operano nel settore agricolo.

Art. 5
Iniziative agevolabili

1. Per i beneficiari di cui all’articolo 4, comma 1, sono ammissibili le spese relative alle seguenti iniziative agevolabili:

a) costruzione, ammodernamento e ampliamento di appartamenti per ferie o camere, nonché di locali ad uso comune riservati esclusivamente agli ospiti; sono oggetto di agevolazione esclusivamente gli appartamenti per ferie e le camere con un impianto igienico- sanitario interno completo; sono fatte salve le prescrizioni ai sensi delle norme per la tutela dei beni culturali;

b) costruzione, ammodernamento e ampliamento di locali per la somministrazione di pasti e bevande presso la sede aziendale, in malghe in esercizio, in ristori di campagna e lungo la rete ciclabile ai sensi della normativa vigente, inclusi i relativi arredamenti installati in modo fisso; questi locali possono essere agevolati solamente se l’azienda agricola raggiunge i requisiti minimi per la contabilità IVA;

c) costruzione, ammodernamento e ampliamento di locali per lo stoccaggio, la preparazione, la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli prevalentemente di propria produzione, indifferentemente se questi ultimi sono offerti o somministrati agli ospiti alloggianti solo nell’ambito di un’attività accessoria ai sensi delle disposizioni in materia di agriturismo, oppure se l’attività è svolta anche nell’ambito della vendita diretta di prodotti agricoli nel rispetto delle norme provinciali;

d) acquisto dell’arredamento per appartamenti per ferie e camere, inclusi i locali ad uso comune, nonché per locali per lo stoccaggio, la preparazione, la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli di propria produzione, indifferentemente se questi ultimi sono offerti o somministrati agli ospiti alloggianti solo nell’ambito di un’attività connessa ai sensi delle disposizioni in materia di agriturismo, oppure se l’attività è svolta anche nell’ambito della vendita diretta di prodotti agricoli nel rispetto delle norme provinciali; acquisto di nuovi macchinari, attrezzature tecniche ed impianti per lo stoccaggio, la preparazione, la trasformazione e la commercializzazione prevalentemente dei suddetti prodotti agricoli di propria produzione, nonché spese per sistemi di certificazione della qualità dei prodotti agricoli di propria produzione che l’azienda offre o somministra.

2. Per i beneficiari di cui all’articolo 4, comma 3, per quanto riguarda studi e ricerche, manifestazioni, convegni, materiale divulgativo e altre iniziative, possono essere ammesse ad agevolazione le seguenti spese per:

a) produzione e pubblicazione di cataloghi;

b) materiale, azioni e manifestazioni promozionali;

c) organizzazione e svolgimento di manifestazioni e convegni;

d) stampa, foto, video, grafica, traduzioni, pubblicazioni e ricerche;

e) annunci, presentazioni in internet e simili;

f) pubbliche relazioni e relazioni con la stampa.

Art. 6
Presupposti

1. L’impresa agricola del/della richiedente deve soddisfare i seguenti presupposti minimi:

a) coltivare due ettari di superficie a prato o di superfici foraggere avvicendate e allevare nella propria azienda due unità bovine adulte (UBA), oppure

b) coltivare un ettaro di superficie a frutticoltura o viticoltura, oppure

c) coltivare due ettari di superficie a colture specializzate.

Per il riconoscimento dei presupposti minimi valgono i rispettivi dati contenuti nell’anagrafe provinciale delle imprese agricole. Le aziende a indirizzo produttivo misto che coltivano colture agricole diverse di cui alle lettere a), b) e c), devono avere almeno due ettari di superficie e le superfici frutti-viticole vengono moltiplicate per il fattore due.

2. Per le aziende con superfici a prato o superfici foraggere avvicendate è richiesto un carico di bestiame medio minimo di 0,5 UBA/ha di superficie foraggera e il carico di bestiame massimo di cui all’allegata tabella 1. Sono escluse da tale obbligo le aziende a indirizzo produttivo misto con massimo 2,0 UBA, che soddisfano i presupposti minimi di cui al comma 1, lettere b) e c). Per il calcolo della superficie foraggera si applicano le disposizioni e i coefficienti di correzione di cui al Programma di Sviluppo Rurale della Provincia; per il calcolo delle Unità di Bestiame Adulto (UBA) si applicano i coefficienti di conversione di cui al decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n.6, e successive modifiche.

3. Gli aiuti di cui all’articolo 5, comma 1, sono concessi esclusivamente ad imprenditori agricoli per i quali il VSE del nucleo familiare non superi il valore di 4,55 e i cui componenti del nucleo familiare non esercitino, oltre alle attività agrituristiche, altre attività turistiche o extra-agricole; queste ultime non sono ammesse solo se svolte con più di un dipendente a tempo pieno o lavoratori stagionali per un periodo complessivo analogo. Per i richiedenti che al momento della presentazione della domanda di aiuto soddisfano i presupposti come giovani agricoltori, già insediati nei cinque anni precedenti la domanda di aiuto, il VSE del nucleo familiare non può superare il valore di 5,37. Rimangono invariati i restanti presupposti previsti dal presente comma.

4. Condizione per beneficiare degli aiuti è ottenere una classificazione di almeno 3 fiori ai sensi dell’articolo 1/ter del decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 agosto 1996, n. 32, e successive modifiche, dopo la conclusione dei lavori e acquisti per i quali è stata richiesta l’agevolazione.

5. Presupposto necessario per la concessione di contributi in conto capitale ad aziende non classificate o classificate con 1 o 2 fiori alla data di presentazione della domanda di contributo è:

a) la frequenza con profitto di un apposito corso ai sensi del punto 3.1, lettera c), della deliberazione della Giunta provinciale n. 4617 del 09.12.2008, e successive modifiche, oppure

b) il possesso della qualifica professionale conseguita presso una scuola professionale per l’agricoltura o per l’economia domestica e agroalimentare a partire dall’anno 1995, da parte del/della titolare dell’azienda o di un/una familiare che collabora in modo continuativo nell’azienda.

6. Presupposti necessari per la concessione di mutui a tasso agevolato sono i seguenti:

a) svolgimento di un’attività agrituristica da almeno cinque anni prima della presentazione della domanda di aiuto;

b) nessuno svolgimento di altre attività turistiche da almeno cinque anni prima della presentazione della domanda di aiuto;

c) classificazione da 1 a 3 fiori ai sensi del decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 agosto 1996, n. 32, e successive modifiche, alla data di presentazione della domanda; dopo l’effettuazione dei lavori e degli acquisti, le aziende già classificate con 3 fiori devono ottenere una classificazione di almeno 4 fiori;

d) per le aziende classificate con 1 o 2 fiori alla data della presentazione della domanda, la frequenza con profitto di un apposito corso ai sensi del punto 3.1, lettera c), della deliberazione della Giunta provinciale n. 4617 del 09.12.2008, e successive modifiche, oppure il possesso della qualifica professionale conseguita presso una scuola professionale per l’agricoltura o per l’economia domestica e agroalimentare a partire dall’anno 1995, da parte del/della titolare dell’azienda o di un/una familiare che collabora in modo continuativo nell’azienda.

e) presentazione di un piano contenente un calcolo di redditività dell’attività prevista dopo l’esecuzione degli investimenti ed indicazione delle misure con le quali l’azienda intende ottenere la classificazione programmata.

Art 7
Tipologia e misura dell’aiuto

1. Le iniziative previste nei seguenti criteri vengono agevolate tramite la concessione di aiuti in forma di contributi in conto capitale e/o mutui dal fondo di rotazione ai sensi delle legge provinciale 14 aprile 1991, n. 9, e successive modifiche. La somma degli importi del contributo in conto capitale e del mutuo non può essere superiore alla spesa ammessa ad agevolazione.

2. I contributi in conto capitale vengono concessi esclusivamente per le iniziative di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a) e b). Contributi in conto capitale per gli alloggi sono concessi esclusivamente per la costruzione dei primi due appartamenti per ferie oppure per le prime quattro camere di una singola azienda. Questa limitazione non si applica per il risanamento e l’ammodernamento di appartamenti per ferie e camere esistenti e per la realizzazione di strutture aggiuntive per l’alloggio di ospiti nei limiti della cubatura residenziale esistente da almeno 25 anni.

3. Per le iniziative di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a) e b), può essere concesso un contributo in conto capitale nelle seguenti misure massime:

a) fino al 50 per cento delle spese ammissibili per le aziende con almeno 40 punti di svantaggio;

b) fino al 40 per cento delle spese ammissibili per le aziende con meno di 40 punti di svantaggio;

c) fino al 30 per cento delle spese ammissibili per le aziende e le aziende ad indirizzo produttivo misto che raggiungono l’entità aziendale minima di cui all’articolo 6, comma 1, lettere b) o c);

d) per le aziende con 75 o più punti di svantaggio o per le aziende di cui alle lettere a) e b), situate in zone economicamente depresse ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Provincia 18 ottobre 2007, n. 55, è riconosciuta una maggiorazione non cumulabile di 10 punti percentuali. Non usufruiscono di tale maggiorazione le aziende che soddisfano i presupposti minimi di cui all’articolo 6, comma 1, lettere b) e c).

4. Le iniziative di cui all’articolo 5, comma 1, lettere c) e d), vengono agevolate esclusivamente tramite la concessione di un mutuo dal fondo di rotazione.

5. Per le iniziative di cui all’articolo 5, comma 2, possono essere concessi contributi in conto capitale fino ad un massimo del 75 per cento delle spese ammissibili.

6. Per quanto riguarda i mutui dal fondo di rotazione, l’importo massimo che può essere concesso corrisponde al totale delle spese ammesse, dedotti gli eventuali contributi concessi in conto capitale. La partecipazione a carico della Provincia ammonta all’80 per cento del mutuo agevolato. La durata massima del periodo di ammortamento del mutuo è di dieci anni per i beni immobili e di sei anni per i beni mobili. Nel caso di investimenti sia per beni immobili che per beni mobili, si applica la durata prevista per il tipo di investimento prevalente in termini di spesa.

Art. 8
Importi minimi e massimi

1. I contributi in conto capitale possono essere concessi solamente per iniziative con spese ammissibili di almeno 10.000,00 euro. Per i mutui dal fondo di rotazione ai sensi della legge provinciale 14 aprile 1991, n. 9, e successive modifiche, è previsto un importo minimo di spesa ammissibile di 100.000,00 euro. Gli aiuti possono essere concessi esclusivamente per lavori ed acquisti eseguiti dopo la presentazione della relativa domanda di aiuto.

2. Le spese ammissibili per la costruzione, l’ampliamento e l’ammodernamento di strutture per l’agriturismo non devono superare i seguenti importi massimi:

a) per la concessione di un contributo in conto capitale:

1) 80.000,00 euro in dieci anni;

2) l’importo di cui al punto 1) può essere aumentato al massimo di 10.000,00 euro, nel caso in cui con la realizzazione delle iniziative previste si ottenga un innalzamento ad almeno 3 fiori della classificazione di cui all’articolo 1/ter del decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 agosto 1996, n. 32, e successive modifiche, oppure, nel caso di aziende già classificate con 3 fiori, un innalzamento ad almeno 4 fiori;

3) un ulteriore aumento di 5.000,00 euro dell’importo massimo della spesa ammessa può essere riconosciuto a favore delle aziende che partecipano ad un programma realizzato con il sostegno della Provincia, volto all’introduzione e all’utilizzo di un marchio a favore dell’agriturismo;

b) per la concessione di mutui: 400.000,00 euro di spese ammesse in dieci anni.

3. Ai fini del calcolo dell’importo massimo spettante nel decennio si considerano gli ultimi dieci anni a partire dalla data dell’atto di concessione.

Art. 9
Determinazione delle spese ammissibili

1. Le spese ammissibili per la parte edile sono determinate ai sensi dell’articolo 7 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13. La misura massima delle spese ammissibili si ottiene moltiplicando i costi legali a metro quadrato, come stabiliti dalla Giunta provinciale per il semestre in cui viene emesso l’atto di concessione dell’aiuto, per i metri quadrati di superficie netta, e non può superare il relativo importo massimo di cui all’articolo 8, comma 2.

2. Le spese ammissibili di cui al comma 1 sono determinate, se ivi previste, in base all’elenco prezzi approvato annualmente dalla Commissione tecnica di cui alla legge provinciale 19 novembre 1993, n. 23, e successive modifiche, per i lavori in ambito agricolo e forestale. Nel caso di nuove costruzioni la determinazione delle spese ammissibili può avvenire sulla base di prezzi forfettari per metro cubo o metro quadrato.

3. In caso di lavori di ristrutturazione eseguiti su fabbricati soggetti a vincolo di tutela dei beni culturali o degli insiemi, le spese ammissibili di cui al comma 2 possono essere aumentate fino ad un massimo del 30 per cento. I maggiori costi devono essere indicati specificatamente nel preventivo dettagliato e nello stato finale dei lavori dal libero/dalla libera professionista incaricato/incaricata.

4. Non sono agevolabili i seguenti acquisti:

a) beni mobili d’investimento e relativi accessori con un prezzo unitario inferiore a 1.000,00 euro, ad eccezione di quelli che formano un sistema funzionale;

b) beni usati;

c) materiale di consumo e piccoli utensili;

d) opere d’arte, oggetti antichi di valore ed oggetti decorativi.

Art. 10
Presentazione e istruttoria della domanda

1. Le domande di aiuto, redatte sul modulo appositamente predisposto, devono essere presentate alla Ripartizione provinciale Agricoltura prima dell’inizio dei lavori o dell’effettuazione dell’acquisto. Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:

a) una dichiarazione sostitutiva relativa alla presentazione della DURP del/della richiedente e del suo nucleo familiare, valida alla data di presentazione della domanda.

b) una dichiarazione sostitutiva su eventuali altre domande di aiuto presentate presso altre amministrazioni pubbliche per la stessa iniziativa;

c) il progetto approvato dal comune con concessione edilizia o altro titolo ai sensi del regolamento edilizio, una relazione tecnica dettagliata e ogni altro adempimento eventualmente richiesto dal procedimento di approvazione;

d) un preventivo di spesa dettagliato o in alternativa per nuove costruzioni, un preventivo di spesa sommario con costi forfettari a metro cubo per volume abitativo oppure a metri quadrati per superficie abitativa firmato da un libero/una libera professionista abilitato/abilitata;

e) per la parte non edile, la descrizione dell’iniziativa prevista con relativo preventivo di spesa o offerta.

2. I presupposti qui di seguito indicati, richiesti ai fini della concessione dell’aiuto, devono sussistere nei seguenti momenti:

a) al momento di presentazione della domanda:

1) la DURP nonché il VSE di cui all’articolo 6, comma 3;

2) i presupposti oggettivi di cui all’articolo 6, comma 1;

b) al momento della concessione dell’aiuto:

1) i punti di svantaggio,

2) i presupposti oggettivi di cui all’articolo 6, comma 1;

3) il carico di bestiame;

c) nel caso in cui si debba temporaneamente sospendere l’allevamento del bestiame per lavori agli edifici ad uso aziendale oppure per cause di forza maggiore, il carico di bestiame minimo di cui all’articolo 6, comma 2, può essere comprovato al momento della liquidazione finale dell’aiuto; in tal caso non potrà essere effettuato un pagamento parziale;

d) al momento della liquidazione finale dell’aiuto:

1) i presupposti oggettivi di cui all’articolo 6, comma 1;

2) il carico di bestiame;

3) l’attestazione relativa alla frequenza del corso di cui all’articolo 6, comma 5, per i contributi in conto capitale.

3. Se la domanda presentata è incompleta, l’ufficio provinciale competente richiede per iscritto la documentazione mancante; se, trascorsi 90 giorni dalla relativa richiesta, la domanda non viene perfezionata, essa verrà rigettata. I presupposti richiesti ai sensi dell’articolo 10, comma 2, lettera b), in relazione al carico di bestiame al momento della concessione dell’aiuto, si devono soddisfare al più tardi entro l’anno successivo all’anno della presentazione della domanda. Se, nonostante la richiesta scritta dell’ufficio competente, non si soddisfano i presupposti, la domanda d’aiuto è archiviata d’ufficio.

Art. 11
Anticipi e acconti

1. Per le iniziative agevolate ai sensi delle presenti disposizioni con un contributo in conto capitale possono essere erogati, dopo l’approvazione dell’aiuto, anticipi fino al 50 per cento dell’aiuto concesso, ovvero acconti proporzionati ai lavori già eseguiti nella misura massima dell’80 per cento dell’aiuto concesso.

Art. 12
Liquidazione dell’aiuto

1. La liquidazione dell’aiuto concesso o del saldo, qualora sia stato erogato un anticipo o un acconto ai sensi dell’articolo 11, comma 1, avviene su presentazione della relativa domanda, contenente una dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori effettuati nel rispetto del progetto o del progetto di variante, corredata dalla documentazione di seguito elencata:

a) stato finale dei lavori eseguiti, redatto da un libero/una libera professionista abilitato/abilitata;

b) fatture quietanziate in caso di acquisto di mobili, arredamento e attrezzature installate in modo fisso per locali in comune;

c) licenza d’uso o dichiarazione di fine lavori;

d) dichiarazione di inizio attività;

e) variante al progetto approvata, se necessaria;

f) polizza d’assicurazione contro gli incendi, che copra almeno le spese ammesse, se queste ultime superano l’importo di euro 25.000,00, nonché la quietanza dell’ultimo pagamento del premio.

2. A lavori ultimati ed acquisti effettuati, l’ufficio competente verifica la regolarità delle spese effettivamente sostenute, provvede alla classificazione della struttura e dispone infine la liquidazione dell’aiuto.

Art. 13
Obblighi e sanzioni

1. La concessione dell’aiuto obbliga il/la richiedente a non mutare la destinazione d’uso dell’oggetto agevolato per almeno dieci anni dalla liquidazione finale per la parte edile e per almeno cinque anni per quella mobile.

2. Se la destinazione d’uso non viene rispettata per il periodo prescritto, si revoca – tranne che in casi di forza maggiore – quella parte dell’aiuto corrispondente alla durata residua di detto periodo. La durata residua si calcola dalla data dell’accertamento delle circostanze che comportano la revoca dell’aiuto fino al termine del periodo decennale. L’importo corrispondente è da restituire maggiorato degli interessi legali. Qualora i locali di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), vengano adibiti anche ad alloggio per i lavoratori aziendali impiegati stagionalmente, non sussiste il cambio della destinazione d’uso.

3. L’aiuto erogato deve essere restituito secondo le modalità indicate al comma 2 anche nel caso in cui, entro dieci anni dalla sua concessione, subentrino situazioni per le quali è previsto il divieto di prosecuzione dell’attività; sono esclusi i casi di forza maggiore.

Art. 14
Revoca dell’aiuto

1. Se in occasione della verifica della documentazione di spesa presentata al fine della liquidazione dell’aiuto ovvero del saldo, nel caso in cui sia stato erogato un anticipo, viene accertata la mancanza dei presupposti per la concessione dell’aiuto in riferimento a singole spese, il beneficiario/la beneficiaria decade dall’agevolazione concessa in riferimento a queste ultime e l’aiuto è ridotto in proporzione.

2. Se è stato erogato un anticipo e l’aiuto viene ridotto ai sensi del comma 1 in misura maggiore rispetto all'ammontare della quota residua, il beneficiario/la beneficiaria deve restituire la corrispondente quota dell'anticipo, maggiorata degli interessi legali.

3. Se, invece, in occasione o dopo la liquidazione dell’aiuto viene accertata la mancanza dei presupposti per la sua concessione o la presentazione di dichiarazioni non veritiere o mendaci nella domanda di concessione o in qualsiasi altro atto o documento prodotto per ottenere l’aiuto, il beneficiario/la beneficiaria decade dall’intero aiuto e, qualora questo fosse già stato erogato, deve restituirlo maggiorato degli interessi legali.

4. Se è stato erogato un anticipo o un acconto ed entro cinque anni dall’anno di concessione dell’aiuto non è stato dato avvio all’attività agrituristica, il beneficiario/la beneficiaria deve restituire l’aiuto già erogato, maggiorato degli interessi legali

Art. 15
Controlli

1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, la Ripartizione provinciale Agricoltura effettua controlli a campione su almeno il sei per cento delle iniziative agevolate.

2. Non sono oggetto dei controlli a campione le iniziative agevolate la cui regolare realizzazione è verificata direttamente da funzionari della Ripartizione provinciale Agricoltura sulla base di appositi accertamenti e dei relativi verbali. Rimangono comunque in essere i controlli a campione in ordine alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive nonché al rispetto della destinazione d’uso e degli obblighi di cui all’articolo 13.

3. L’individuazione delle iniziative da sottoporre a controllo avviene annualmente mediante sorteggio, effettuato da una commissione composta dal direttore/dalla direttrice della Ripartizione provinciale Agricoltura o da un suo delegato/una sua delegata, dal direttore/dalla direttrice dell’ufficio competente per la liquidazione dell’aiuto e da un funzionario incaricato/una funzionaria incaricata. Delle operazioni di sorteggio e del relativo esito viene redatto apposito verbale.

4. I controlli amministrativi e i sopralluoghi sono eseguiti da funzionari della Ripartizione provinciale Agricoltura, che redigono il relativo verbale di accertamento.

5. In caso di accertate irregolarità trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Art. 16
Disposizione transitoria

1. Per le domande presentate all’ufficio competente prima della pubblicazione dei presenti criteri trovano applicazione le disposizioni vigenti prima della loro adozione. In deroga al periodo decennale di cui all’articolo 8, comma 2, lettera a), per gli aiuti concessi per iniziative agrituristiche prima dell’entrata in vigore dei presenti criteri si considerano, ai fini del calcolo delle spese ammissibili, i cinque anni antecedenti la presentazione della domanda di aiuto.

Tabella 1 di cui al punto 6.2

Calcolo del carico bestiame medio massimo

Punti di svantaggio “altitudine”

Altitudine corrispondente delle superfici foraggiere

Carico di bestiame massimo ammissibile in UBA/ha di superficie foraggera

fino 22

fino a 1250 m

2,5

23-29

oltre 1250 m e

fino a1500 m

2,2

30-39

1500 m fino a 1800 m

2,0

40 e oltre

1800 m e oltre

1,8

Annotazione: punti di svantaggio “altitudine” previsti dall’Anagrafe provinciale delle imprese agricole

 

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